Inammissibile il principio di equivalenza tecnica per offerte strutturalmente inidonee
02 Ottobre 2018
Nel respingere l'appello per infondatezza, il Collegio ha avuto modo di rilevare come il principio dell'equivalenza tecnica non possa assolutamente essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate.
Per il Collegio, infatti, tale principio è diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell'offerta delle specifiche tecniche inserite nella lex specialis.
In particolare, a giudizio del Collegio, il principio non può essere invocato nel differente caso in cui l'offerta comprenda una soluzione la quale, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispetti affatto le caratteristiche tecniche obbligatorie, previste nel capitolato di appalto per i beni oggetto di fornitura. La stazione appaltante, pertanto, non può aggiudicare il contratto ad un concorrente che abbia prodotto un'offerta che viola manifestamente le condizioni tassativamente poste dal bando a pena di esclusione. In tal caso la difformità si risolve infatti in un inammissibile aliud pro alio che, di per sé, comporta necessariamente l'esclusione dalla gara. Ciò premesso, l'indiscriminata ammissione da parte della stazione appaltante di offerte che non rispondono alle specifiche produttive, funzionali e prestazionali richiesta per la partecipazione, finirebbe non solo per vulnerare ineluttabilmente la par condicio, ma vanificherebbero le finalità pratiche e le esigenze concrete perseguite dalla stazione appaltante al momento della indicazione di un determinato standard tecnico-produttivo.
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