Suddivisione in lotti e partecipazione delle PMI: i chiarimenti del Consiglio di Stato
02 Ottobre 2018
Nell'accogliere l'appello, il Collegio ha avuto modo di fare chiarezza sulle ipotesi di frazionamento dell'oggetto della gara, mediante la strutturazione della complessiva prestazione (di lavoro, servizio o fornitura) in lotti, al fine di venire incontro alle istanze partecipative delle piccole e delle medie imprese.
Per il Collegio, infatti, al fine di contemperare le esigenze delle stazioni appaltanti con le istanze delle piccole e medie imprese a concorrere all'aggiudicazione degli appalti, è apparso opportuno considerare se la formazione dei lotti, sebbene (per ipotesi) non pienamente rispettosa delle esigenze partecipative delle PMI, costituisca il frutto di un ragionevole bilanciamento dei molteplici interessi concorrenti. Nello specifico, è apparsa dirimente la considerazione secondo la quale la classificazione dimensionale delle imprese dettata dall'art. 3, lett. aa) d.lgs n. 50/2016 si incentri su di un duplice parametro: quello del fatturato e quello, avente pari dignità, del numero del personale in servizio. In conseguenza, un'impresa, pur in possesso del fatturato previsto per la sua classificazione come media, qualora disponga di un numero di dipendenti corrispondente alla sotto-categoria inferiore, non potrà che essere ricondotta a quest'ultima anche agli effetti applicativi delle correlate disposizioni a cominciare da quella espressiva del favor partecipationis per le PMI. Inoltre, per verificare l'eventuale coerenza dei requisiti economico-finanziari di partecipazione con le caratteristiche dimensionali delle PMI, quindi la lesività per queste ultime della lex specialis, in mancanza di più specifiche indicazioni delle parti in ordine alla concreta composizione dimensionale del mercato merceologico e geografico di riferimento, le sotto-categorie di cui all'art. 3, lett. aa) d.lgs. n. 50 del 2016 devono essere considerate in maniera tendenzialmente unitaria, tenendo cioè conto che la duplicità del criterio di classificazione sul quale la disposizione si basa esercita una intrinseca spinta, ai fini della tutela giurisdizionale del favor partecipationis per le PMI, “verso il basso”, ergo, verso le categorie dimensionali inferiori, rappresentate dalle piccole e dalle microimprese. Pertanto, il concreto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione circa la ripartizione dei lotti da conferire mediante gara pubblica deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta delimitato, oltre che dalle specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza. |