Sui limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione giudicatrice
03 Ottobre 2018
Il caso. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione - e ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e conseguente - della gara indetta da un'azienda socio-sanitaria territoriale per l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per test di coagulazione e gestione terapia anticoagulante orale. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata l'errata applicazione, da parte della commissione giudicatrice, dei criteri di valutazione previsti dalla legge di gara.
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Il TAR ha respinto le censure della ricorrente alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice sono connotati da discrezionalità tecnica, cui consegue che il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, palese travisamento dei fatti (ex multis TAR Puglia, Bari, sez. I, 26 luglio 2017, n. 861; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 28 giugno 2016, n. 7486; Id., sez. I, 13 giugno 2016, n. 6739; TAR Molise, 1 febbraio 2017, n. 36). È stato ripetutamente affermato che, per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice, nell'attribuzione concreta dei punteggi agli elementi costituenti l'offerta tecnica, gode di «un'ampia discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale sempre che sia in linea con i criteri predefiniti nella lex specialis di gara e non presenti macroscopiche irrazionalità ed incongruenze». Il riscontro del giudice amministrativo su tali valutazioni discrezionali deve essere svolto in modo estrinseco, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo preclusa una sostituzione dell'amministrazione, che costituirebbe ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A. (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 aprile 2016, n. 811, che richiama, tra le tante, Consiglio di Stato sez. V 7 luglio 2015 n. 3339; TAR Lazio Roma sez. II 23 dicembre 2014 n. 3119; TAR Lombardia, Milano, Sezione III, 8 gennaio 2014, n. 14). Rileva ancora il TAR che il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, connotato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall'opinabilità dell'esito della valutazione, ricade «nel raggio di intervento del giudice amministrativo laddove vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta e dell'erroneità dei presupposti di fatto (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 30 ottobre 2014 n. 5580 che richiama, tra l'altro, Consiglio di Stato, sez. III – 12/7/2011 n. 4163 e sez. V – 1/10/2010 n. 7262)». A ciò si aggiunge che, anche volendo aderire alla tesi che ammette un potere di cognizione più penetrante nella sfera valutativa della commissione giudicatrice, il giudice ben può compiere una valutazione preliminare di attendibilità e coerenza delle scelte concretamente compiute e, solo qualora affiorino dubbi consistenti, può ammettere il mezzo istruttorio ritenuto adeguato (CTU o verificazione). (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 5 febbraio 2015, n. 195).
In conclusione. Ad avviso del TAR, dall'esame dell'operato della commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi non emergono profili di illogicità, erroneità e/o irragionevolezza tali da concretizzare le ipotesi sopra descritte. |