Codice Civile art. 2298 - Rappresentanza della società.Rappresentanza della società. [I]. L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese [99-101 att.] o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza [19, 2193] (1). (1) Seguiva un secondo comma abrogato dall'art. 33 1 l. 24 novembre 2000, n. 340, il cui testo recitava: «Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe». InquadramentoDal collegamento con il secondo comma dell'art. 2266 (da ritenersi applicabile anche alle società in nome collettivo in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2293) si ricava che, in mancanza di diversa previsione del contratto sociale, il potere di rappresentare la società spetta «a ciascun socio amministratore»: vi è quindi coincidenza tra titolarità del potere gestorio e titolarità di quello rappresentativo, coincidenza che non è invece ravvisabile quando la società non sia iscritta nel registro delle imprese, dovendo in tal caso presumersi, in base a quanto stabilito dall'art. 2267, secondo comma c.c., «che ciascun socio che agisce per la società, abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio» (Gambino, 202). Muovendo da tali premesse si è ritenuto: non valida la notificazione dell'avviso di accertamento diretto ad una società in nome collettivo regolarmente iscritta nel registro delle imprese effettuata a mani di un socio non amministratore e, come tale, da ritenersi privo di poteri rappresentativi (Cass. I, n. 26540/2008); che, ai fini della validità della procura alle liti rilasciata per una società in nome collettivo, è sufficiente, oltre alla specificazione della ragione sociale (contenente, ai sensi dell'art. 2292, il nome di almeno un socio), l'indicazione della persona fisica del conferente, la cui qualità di socio si presume, salva prova contraria, agli effetti dell'art. 2298 (Cass. II, n. 4212/2014). È stato analogamente statuito che ai fini della validità della procura al difensore da parte di una persona giuridica, quando nelle premesse dell'atto è fatta menzione del potere rappresentativo dell'ente che sta in giudizio (nella specie con indicazione dell'amministratore delegato), non è necessario che di esso si faccia menzione anche nella procura sottoscritta per lo stesso ente, come pure non produce nullità della procura la mancata indicazione del nominativo della persona che l'ha sottoscritta, ove non ne sia controverso il potere di rappresentanza, né l'illeggibilità della firma, se questa possieda una precisa individualità propria e sia stata autenticata dal difensore (Cass. IV, n. 6712/2013, così ribadendo quanto già affermato da Cass. I, n. 26540/2008). Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di persone all'oggetto sociale (analogamente a quanto avviene per le società di capitali), il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, del primo rispetto al secondo, mentre non è sufficiente il criterio dell'astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere: da un lato, infatti, l'elencazione statutaria di atti tipici mai potrebbe essere completa, attesa la serie di atti che possono essere funzionali all'esercizio di una determinata attività; dall'altro, anche l'espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia in concreto rivolto allo svolgimento di quella attività. Né, rileva, infine, la buona fede del terzo, ai sensi dell'art. 2298, comma 1, c.c., non trattandosi della violazione di specifici limiti al potere rappresentativo degli amministratori, bensì dello stesso limite generale dell'oggetto sociale (Cass. I, n. 25409/2016). La procura, conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali «per ogni stato e grado della causa», è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio del mandato e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale (Cass. III, n. 11536/2014). Procura con firma illeggibileSi è precisato che la procura rilasciata con firma illeggibile di soggetto che si qualifica, nella stessa procura o nel contesto dell'atto cui essa accede, come legale rappresentante di della società (nella specie si trattava di una s.n.c.), si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo, e spetta alla controparte non semplicemente dedurre l'illeggibilità della firma, ma contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica (Cass. I, n. 6521/2004). Spendita del nomeVale anche per le società in nome collettivo il principio che la spendita del nome non esige l'uso di formule «sacramentali» (v. art. 2266 n. 6, c.c.). In proposito si è precisato che le manifestazioni esteriori atte a provare che l'attore agisce nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo possono consistere nel comportamento univoco dell'attore, tenuto conto dell'inerenza dell'atto all'impresa sociale, della documentazione prodotta, delle argomentazioni avanzate a giustificazione della domanda, quando tale comportamento presuppone necessariamente la qualità di rappresentante della società (Cass. I, n. 3011/1992). Poteri del rappresentanteIntervenendo in tema di limiti ai poteri del rappresentante la Cassazione, muovendo dalla considerazione che l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto è da escludere allorché l'ordinamento preveda – conferendogli valore costitutivo, probatorio o anche di semplice notizia – un particolare sistema di pubblicità diretto a rendere nota ai terzi una particolare situazione giuridica, ha poi precisato che tale principio – mentre non può essere invocato in relazione al contratto stipulato, al di fuori della facoltà a questi conferite, con un socio o con un organo di società commerciali, data la sussistenza di un preciso sistema di pubblicità circa la composizione e i poteri degli organi di tali società – può, invece, essere invocato da colui che abbia fatto ragionevolmente affidamento su una determinata ampiezza di contenuto della procura conferita da una di dette società ad un proprio dipendente o ad un terzo per il compimento di un singolo atto, giacché tale procura non è soggetta al regime di pubblicità stabilito per gli organi istituzionalmente investiti del potere di rappresentare la società (Cass. n. I, 6244/1981). In mancanza di ulteriori specificazioni, il limite dei poteri del rappresentante è costituito dall'oggetto sociale, onde è certamente invalido il contratto atipico, contrario all'oggetto sociale, posto in essere da un amministratore di una società in nome collettivo (Cass. I, n. 8538/2004; App. Napoli 11 giugno 1990, in Giur. comm. 1992, II, 966). Più di recente, in tema di poteri dei legali rappresentanti di una società di persone, la Cassazione ha precisato che, al fine di verificare se il compimento di un atto da parte dell'amministratore rientri o meno tra quelli consentiti dall'art. 2298 c.c., è sufficiente accertare che l'atto compiuto rientri tra quelli indicati nell'oggetto sociale, senza necessità di un accertamento caso per caso della effettiva strumentalità di questo atto rispetto a tale oggetto, atteso che, nel bilanciamento tra la tutela degli interessi della società e quella dell'affidamento dei terzi, siffatta indagine, oltre a presentarsi estremamente difficoltosa per il terzo, introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia dei singoli atti. Ne consegue che, a fronte di un'espressa previsione statutaria, che indichi nell'oggetto sociale la possibilità per il legale rappresentante del compimento di un determinato atto, non dovrà essere il terzo a dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto all'oggetto sociale, ma sarà onere della società provare, che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale (Cass. III n. 14254/2020). In mancanza di diverse disposizioni nell'atto costitutivo o nella procura l'amministratore dotato della rappresentanza sociale ha il potere di compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale, compresi gli atti di straordinaria amministrazione. Ciò determina una netta coincidenza tra contenuto dei poteri amministrativi e contenuto del potere rappresentativo, in modo che qualora solo il primo sia oggetto di un'esplicita limitazione, anche il secondo dovrà ritenersi limitato (Tassinari, 49). Per l'opposta ipotesi in cui l'atto costitutivo ovvero la procura contengano delle limitazioni, il legislatore ha sostituito al regime della pubblicità di fatto previsto per la società semplice, il regime della pubblicità legale, richiedendo al fine dell'opponibilità delle limitazioni a terzi ed in modo congruo rispetto alla natura di società soggetta a registrazione della s.n.c., l'iscrizione di esse nel registro delle imprese o la prova della conoscenza che i terzi ne abbiano. La pubblicità che la norma richiede viene considerata da taluni un obbligo, mentre da altri un onere (Galgano, 382). In ogni caso, le limitazioni al potere di rappresentanza non potrebbero essere tali da rendere impossibile la gestione o da svuotare il carattere generale della rappresentanza con la riduzione i questa a singoli atti (Ferri, 407). Parte della dottrina sottolinea la necessità di tenere presenti, in materia di rappresentanza degli amministratori di società di persone, i criteri stabiliti dagli artt. 2384 e ss. c.c. e, prima della sua abrogazione, dall'art. 2384-bis c.c. (Salafia, 905). Sul punto la S.C. ha affermato che l'introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis c.c. non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di "irraggiamento" sull'intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta larghezza" (Cass. III n. 14254/2020). BibliografiaG. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Galgano, Le società di persone, in Tr. C.M., Milano 1972; Gambino, Impresa e società di persone, Fondamenti di diritto commerciale, Torino, 2014; Salafia, Limiti alla responsabilità delle società personali per atti degli amministratori eccedenti il potere di rappresentanza, in Soc. 1999, 905; Tassinari, La rappresentanza nelle società di persone, Milano, 1993. |