Codice Civile art. 2258 - Amministrazione congiuntiva.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Amministrazione congiuntiva.

[I]. Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

[II]. Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

[III]. Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Inquadramento

Se l'amministrazione è congiuntiva (e può essere ritenuta tale solo se sia stata fornita la prova dell'esistenza di una pattuizione in deroga all'art. 2257 c.c., non essendo sufficiente l'inesistenza di pattuizioni in deroga: Cass. I, n. 8538/2004; in dottrina, nello stesso senso, per tutti: Campobasso, 91), per il compimento delle operazioni sociali è necessaria l'unanimità dei consensi, non trovando applicazione – in assenza di una specifica previsione pattizia – l'amministrazione fondata sul principio maggioritario come indicato dall'art. 2388 c.c. per le società per azioni (Cass. I, n. 142/1985).

Atto compiuto senza il consenso di tutti gli amministratori

L'atto posto in essere con il consenso di uno solo dei soci cui sia stato conferito il mandato congiunto ad amministrare è annullabile, potendo comunque la società convalidare l'atto compiuto (Cass. I, n. 8852/1987). Con altra decisione, di poco anteriore, la stessa corte aveva qualificato l'atto come inefficace (Cass. I, n. 5623/1986).

L'atto compiuto senza il consenso di tutti gli amministratori è invece pienamente valido ed efficace quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società, così come stabilito dal terzo comma. La norma è diretta ad impedire che la società possa subire pregiudizi per il ritardo conseguente alla necessità di procedere a consultazione per acquisire il consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi; essa presuppone, pertanto, l'acquisizione di tali consensi, che non si sia manifestato alcun dissenso, preclusivo dell'atto o dell'operazione, e che, al contrario, sia ancora possibile acquisire i consensi necessari (Cass. I, n. 9464/2000: muovendo da tale considerazione, la Cassazione ha affermato che esattamente la Corte di merito aveva escluso l'applicabilità della disposizione in esame in presenza di una situazione di grave disaccordo tra i soci, che aveva portato alla nomina di un amministratore giudiziario).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società,a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017.

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