Codice Civile art. 2263 - Ripartizione dei guadagni e delle perdite.Ripartizione dei guadagni e delle perdite. [I]. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali [2265]. [II]. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. [III]. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite [2265]. InquadramentoLa norma in oggetto costituisce un classico corollario del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., temperato da quello della libertà dell'autonomia privata di cui al comma 1 dell'art. 41 Cost. I criteri di ripartizione dei guadagni e delle perdite hanno natura suppletiva e valgono solo se il contratto sociale non determini altrimenti la parte di ogni socio nei guadagni e nelle perdite, fermo il divieto del patto leonino di cui all'art. 2265 (Cass. I, n. 2972/1966). Si ritiene, infatti, che il giudice incorre in violazione di legge e in omissione di motivazione se, invece di accertare quali furono i patti circa la misura della partecipazione o la misura dei conferimenti, ricorra senz'altro alla presunzione di uguaglianza delle quote determinate in via sussidiaria dall'art. 2263 (Cass. I, n. 569/1963). Inoltre la S. C. ha affermato che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia prestato, per un debito della società, una garanzia reale - che si aggiunge alla garanzia patrimoniale generica "ex lege", ma non è assistita del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale - ha diritto, in caso di escussione di detta garanzia, al regresso per l'intero verso la società e "pro quota" nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili (Cass. III n. 7184/2022). Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni, risultando inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell'art. 2263 c.c., che disciplina i rapporti tra soci e dell'art. 2289 c.c. che regolamenta quelli tra società e socio uscente (Cass. III, n. 525/2013; Trib. Salerno, 21 novembre 2014, n. 5550). Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al de cuius, la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 c.c., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali (Cass. I, n. 1036/2009). Socio d'operaIl criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dal comma 2 dell'art. 2263 c.c., per il socio che ha conferito la propria opera, vale anche all'atto dello scioglimento della società limitatamente al socio predetto per la determinazione della quota da liquidare a questo o ai suoi eredi. Pertanto, se nel contratto sociale sia riconosciuta ai soci che conferiscono soltanto il loro lavoro parità di diritti nella ripartizione nei guadagni e nelle perdite, siffatto criterio deve seguirsi anche all'atto dello scioglimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota del socio uscente. Se, viceversa, manchi una tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la propria opera è, ai fini della sua liquidazione, fissato dal giudice secondo equità, assumendo a base la situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (Cass. I, n. 3980/2001, nello stesso senso Cass.I, n. 4260/2020laddove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva, invece, liquidato la quota del socio d'opera occulto assumendo a base del giudizio d'equità non la situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto sociale, ma l'utile d'esercizio relativo ad un determinato anno; Trib. Torino, Sez. spec. Impresa 2022 n. 500. Nelle società di persone la posizione del socio d'opera è diversa da quella del prestatore di lavoro subordinato, retribuito mediante partecipazione agli utili, la quale essendo caratterizzata essenzialmente dal rapporto di subordinazione, esclude di per sé l'esistenza di un rapporto di società, che si esplica mediante il concorso della gestione sociale con diritto agli utili e soggezione alle perdite. L'elemento della retribuzione non è infatti sufficiente per qualificare rapporto di prestazione d'opera quello intercorso tra le parti, sicché, una volta accertato, con riferimento alla volontà negoziale dei contraenti, che gli accordi contrattuali erano diretti all'esercizio in comune di un'attività economica al fine di dividerne gli utili, bene è esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. I, n. 6855/1982). Si è ritenuto che il criterio fissato dall'art. 2263, comma 2, c.c. sia operante anche ai fini della determinazione della quota da liquidare in caso di liquidazione (Cass. I, n. 3980/2001). |