Codice Civile art. 2319 - Nomina e revoca degli amministratori.

Lorenzo Delli Priscoli

Nomina e revoca degli amministratori.

[I]. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Inquadramento

È valida la clausola contrattuale che per la nomina degli amministratori richiede, in deroga alla disposizione del presente articolo, l'approvazione di tutti i soci accomandanti (Trib. Napoli 18 luglio 1961, Dir. e giur. 1962, 472). È invece nulla la nomina dell'amministratore di una società in accomandita semplice effettuata dai soci accomandanti senza il consenso dell'unico socio accomandatario (App. Milano 5 luglio 1949, Foro pad. 1949, II, 64, relativa ad un caso in cui il socio accomandatario, per screzi insorti con gli accomandanti, aveva manifestato il proposito di non continuare nella società).

 L'art. 2319 c.c. conferma il carattere «capitalistico» della partecipazione della categoria degli accomandanti (Ferri, 607; Campobasso, 559). È, infatti, previsto che, salva diversa disposizione dello statuto, per la nomina e per la revoca degli amministratori nominati con atto separato sia necessario il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

 

Revoca degli amministratori

L'art. 2319 c.c., il quale prevede che la revoca degli amministratori di una società in accomandita semplice possa essere disposta solo con il consenso dei soci accomandatari, si riferisce solo all'ipotesi in cuinonricorra una giusta causa (Cass. I, n. 3028/1976).

La giurisprudenza ritiene che le norme contenute nel comma 1 e 3 dell'art. 2259, relative alla società semplice ed alla società in nome collettivo e riguardanti la revoca per giusta causa dell'amministratore nominato con l'atto costitutivo, sono compatibili con le disposizioni ed i principî concernenti le società in accomandita semplice ed alle stesse applicabili in forza del richiamo contenuto nell'art. 2315. Si è ritenuto pertanto che la domanda di revoca per giusta causa possa essere proposta giudizialmente da ciascun socio accomandante anche nei confronti di un amministratore nominato con l'atto costitutivo della società, senza che possa trarsi alcun argomento in contrario dalla espressa regolamentazione – contenuta nell'articolo in esame – della nomina e della revoca dell'amministratore nominato con atto separato (App. Firenze 14 aprile 1955, in Giust. civ. 1955, I, 971; Cass. n. 2735/1957; Trib. Napoli 18 luglio 1961, Dir. giur. 1962, 472). Nello stesso senso Cass. n. 3028/1976; Cass. n. 879/1975; Trib. Milano 4 ottobre 1993, Fatti e atti 1994, 488.

La revoca giudiziale, sussistendo i presupposti di urgenza e di danno grave e irreparabile può infine essere chiesta anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.(per un approfondimento sulla revoca cautelare dell'amministratore cfr. in questo codice sub art. 2259).

Le questioni dell'esclusione del socio e della revoca dell'amministratore per giusta causa restano distintee non sovrapponibili, per disciplina legale e presupposti differenti, essendo l'eventuale revoca dalla carica di amministratore non incidente sulla qualità di socio dello stesso (Cass. I, n. 18844/2016; Trib. Napoli 1° marzo 2010, in Giur. comm., 2011, II, 1233, secondo cui l'esclusione del socio accomandatario è disciplinata dagli artt. 2286 e 2287 c.c., in modo distinto rispetto alla revoca per giusta causa dalla carica di amministratore, che è invece regolata dall'art. 2319 c.c.).

È stato, invero, precisato che il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determino, non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente (Cass. I n. 26059/2022).

Secondo la dottrina deve ritenersi applicabile nell'ambito della s.a.s. anche l'ultimo comma dell'art. 2259 c.c. essendo possibile per l'accomandante richiedere giudizialmente la revoca per giusta causa degli amministratori, sia nominati con l'atto costitutivo sia nominati con atto separato (De Ritiis, 2019).

Sulla questione afferente l'ammissibilità della nomina da parte del Tribunale un amministratore giudiziario si veda, in questo codice, sub art. 2259 e per un approfondimento sui rapporti fra revoca ed esclusione del socio cfr. SMIRNE e, in questo codice, sub art. 2287)

Azione di responsabilità

È controversa la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nelle società in accomandita semplice. Nella specie è discusso se l'accomandante annoveri o meno, tra i propri poteri di controllo sulla gestione, anche quello di far valere in nome proprio la responsabilità degli amministratori, per definizione accomandatari. Le questioni giuridiche problematiche connesse all'esercizio dell'azione di responsabilità nelle società di persone (sul tema cfr., altresì, sub art. 2260), infatti, sono amplificate nelle società in accomandita semplice in considerazione del fatto che, nelle s.a.s., per vincolo tipologico, la responsabilità è (nella assoluta normalità dei casi) assunta dagli accomandatari, cui spettano tutte le decisioni gestorie, incluse quelle relative ad azioni giudiziarie, e gli atti di rappresentanza, incluso l'esercizio delle azioni giudiziarie.

La giurisprudenza è rigida nell'interpretazione formalistica dell'art. 2260, comma 2, c.c. – applicabile anche alle s.a.s. - esigendo che l'azione di responsabilità sia esercitata dalla società in nome dei suoi rappresentanti. Si è, infatti, affermato che il socio accomandante non è legittimato ad esperire l'azione di responsabilità contro l'amministratore al fine di ottenere l'integrazione del patrimonio sociale depauperato dall'illegittimo comportamento del gestore, essendo legittimato all'esperimento di tale azione solo il legale rappresentante della società (Trib. Milano 15 maggio 1980, in Vita not. 1980, 891).

Più di recente anche Trib. Roma, 5 aprile 2017 , (in Dir. Fall. 2020, 943) e Trib. Milano, 13 novembre 2017, n. 11387, (in www.giurisprudenzadelleimprese.it) hanno ritenuto che l'unico soggetto legittimato ad agire contro gli amministratori è la società, la quale, per il tramite del suo legale rappresentante, può chiedere agli (ex) amministratori il ristoro del pregiudizio patito dal patrimonio sociale in dipendenza della loro mala gestio.

Nello stesso senso Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 20/04/2023 ha affermato che l a disciplina della società di persone, richiamata per le s.a.s. attraverso il rinvio dell'art. 2315 c.c., prevede all'art. 2260 comma 2 c.c. solo l'azione di responsabilità sociale, esperibile dalla società nei confronti degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. In coerenza con la mancanza di autonomia patrimoniale perfetta delle società di persone e con il regime generale di responsabilità personale dei soci per i debiti sociali non è, invece, prevista l'azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori, che sono di norma anche soci illimitatamente responsabili, già esposti direttamente con il loro patrimonio nei confronti dei creditori sociali. Né è possibile l'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c., norma di carattere speciale che, in deroga ai principi generali della responsabilità aquiliana, consente ai creditori, nel contesto di limitazione al patrimonio sociale della responsabilità per i debiti sociali delle società di capitali, di ottenere il risarcimento del danno subito per effetto dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro pretese che solo indirettamente lambisce la loro sfera giuridica. L'unica azione che può coesistere con l'azione di responsabilità sociale nelle società di persone è l'azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiati dal comportamento illegittimo del socio amministratore che, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. fondato sul principio generale del neminem laedere dell'art. 2043 c.c., esige, però, la deduzione e prova di un pregiudizio che non sia il mero riflesso del danno subito dal patrimonio sociale.

In dottrina, di converso, si riscontrano posizioni favorevoli a riconoscere anche in capo al socio accomandante la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del socio accomandatario amministratore. In particolare, De Nicola ritiene che la legittimazione in capo al socio accomandante a proporre l'azione di responsabilità contro l'amministratore sia ricavabile dalle stesse norme del codice in materia di s.a.s. Invero, questa dottrina osserva che, se è vero che anche nelle società in accomandita semplice, tanto gli accomandanti, quanto gli accomandatari, possono agire per la revoca giudiziale dell'amministratore, quando sussiste giusta causa, dovrebbe reputarsi configurabile anche l'esercizio individuale dell'azione di responsabilità, esercitata in nome del socio e nell'interesse della società senza alcuna distinzione tra azione esercitata dall'accomandatario e azione esercitata dall'accomandante. Secondo tale orientamento, peraltro, una diversa interpretazione dell'art. 2260, proprio nelle società in accomandita e specie in quelle, assolutamente prevalenti, con un solo accomandatario, renderebbe la norma sostanzialmente inapplicabile e finisce per porre addirittura dubbi di costituzionalità.

Considerazioni del medesimo tenore sono svolte anche da altri (Zanardo) che evidenzia come proprio il potere individuale di controllo – riconosciuto, per quanto riguarda le s.a.s., dall'art. 2320 - ai soci che non partecipano all'amministrazione richiede, ai fini dell'effettività della tutela delle prerogative di socio, che ai membri del gruppo sia anche consentito reagire dinnanzi alle inefficienze o criticità di volta in volta riscontrate: non solo attraverso la richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore in presenza di una giusta causa, ma anche attraverso l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità per il ristoro dei danni già cagionati al patrimonio sociale.

Bibliografia

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