Codice Civile art. 2320 - Soci accomandanti.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Soci accomandanti.

[I]. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali [2291] e può essere escluso a norma dell'articolo 2286.

[II]. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

[III]. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società [2261].

Inquadramento

L'art. 2320 c.c. disciplina la posizione del socio accomandante all'interno della società escludendolo dalla gestione societaria e gravandolo del divieto di ingerenza nell'amministrazione societaria, ma bilanciando tale posizione con la limitazione del rischio da questi assunto al solo conferimento. Dal comma 1 dell'art. 2320 c.c. emerge chiaramente che il compimento degli atti di amministrazione, sia interni che esterni, è riservato ai soci accomandatari (Cass. I, n. 4824/1986; Trib. Milano 11 maggio 1989, Soc. 1989, 1057).

Il potere di determinare la volontà sociale appartiene infatti in modo esclusivo a tali soggetti (Cass. I, n. 1547/1982) e i soci accomandanti non possono quindi inserirsi in alcun modo nella gestione della società (Cass. I, n. 4824/1986, cit.).

 

Il diritto di controllo del socio accomandante

Al socio accomandatario spettano poteri di vigilanza e controllo sull'amministrazione della società affidata ai soci accomandatari. Sul punto la dottrina ha evidenziato che si pone un problema di coordinamento tra gli artt. 2261 e 2320, comma 3, c.c. in quanto l'art. 2320 c.c., fissato il perimetro del divieto di immistione, conclude che in ogni caso i soci accomandanti hanno diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e così pure il diritto — ma solo per controllare l'esattezza del bilancio — di consultare i libri e gli altri documenti della società mentre l'art. 2261 c.c., che riconosce al socio non amministratore di società semplice poteri assai ampi non viene fatto salvo né disapplicato, integralmente o parzialmente. Ci si domanda, invero, se l'art. 2320 rappresenti regola speciale, che disattiva — limitatamente all'accomandante e sotto il profilo specifico dei diritti di informazione — gli effetti altrimenti prodotti dal rinvio oppure se i diritti di informazione del socio accomandante siano piuttosto disciplinati per derivazione dall'art. 2261 c.c. l'art. 2320 c.c.integra lo statuto generale, aggiungendo un quid novi rispetto al testo dell'art. 2261 c.c. Secondo una prima impostazione, infatti, agli accomandanti sarebbe precluso un «controllo continuo» sul modello dell'art. 2261 c.c. dovendo ritenersi ammesso «un controllo sulla gestione sociale solo al termine dell'esercizio annuale, e solo nella forma di un controllo sul bilancio» (GALGANO, 478) mentre secondo altra impostazione dovrebbe comunque reputarsi applicabile anche alla sas il disposto dell'art. 2261 c.c. con riferimento alla posizione del socio accomandante (FAUCEGLIA, Informazione e controllo…283 ss).

In una prospettiva comparatistica con il diritto societario tedesco si osserva in dottrina che con la riforma dell'Handelsgesetzbuch la posizione dell'accomandante è stata oggetto di un radicale ripensamento del perimetro e dei presupposti di esercizio del diritto, che denota la consapevolezza del ruolo strategico che ha l'informazione anche nelle società di persone. In particolare, con la riforma, nel diritto tedesco, viene confermato che ogni socio ha il diritto nei confronti della società di prendere visione dei documenti e di estrarre copia, nonché di chiedere informazioni sugli affari sociali (DELLA TOMMASINA). Questa dottrina, peraltro, anche mediante la comparazione con la normativa tedesca in materia, desume che la disciplina dei diritti del socio accomandante nel nostro ordinamento discende dalla sintesi delle due disposizioni di cui agli artt. 2261 e 2320 c.c. e che gli amministratori hanno il dovere di informare gli accomandanti circa operazioni capaci di impattare in maniera rilevante su profili che attengono all'oggetto o ai diritti sociali; e ciò, a prescindere da un'istanza del socio non amministratore, il quale d'altronde ben potrebbe non essere a conoscenza dell'operazione in programma.

Il solo documento la cui comunicazione è imposta dal legislatore è il “bilancio e il conto dei profitti e delle perdite”, da intendersi come bilancio di esercizio redatto in osservanza delle norme di diritto contabile dettate in tema di società per azioni dagli artt. 2423 ss., c.c.. I diritti di informazione e i poteri ispettivi dell'accomandante, infatti, possono essere esercitati a seguito e per effetto della comunicazione del bilancio e con il solo scopo di verificarne l'esattezza.

Più in particolare, la Suprema Corte ha precisato che la comunicazione dei bilanci ai soci accomandanti costituisce un adempimento imposto all'amministratore dall'art. 2320, comma 3, c.c. che prescinde da una richiesta avanzata dai soci, in quanto risponde al più generale dovere di diligenza nella conduzione della gestione sociale anche nei rapporti interorganici, consentendo, da un lato, l'esercizio del potere di controllo e di critica dei soci sull'operato dell'accomandatario, dall'altro, di ritenere consolidato l'esercizio, in mancanza di impugnazione. Nella specie la Corte di legittimità ha evidenziato che la necessità di una comunicazione periodica da parte dell'amministratore è determinata dalla esigenza di consentire all'accomandante l'esercizio del potere di controllo e di critica sull'operato del socio accomandatario e contestualmente ha distinto il diritto alla comunicazione del bilancio dal diritto di controllo: il soddisfacimento del primo, non richiede alcuna attivazione da parte dell'accomandante, mentre il secondo — che consegue logicamente e temporalmente, intervenendo a posteriori rispetto alla comunicazione del bilancio — presuppone la formulazione di una richiesta agli amministratori (Cass. I n. 26071/2022con nota di FAUCEGLIA in Giur. Comm. Fasc. 5/2023 e di MARCI in Giur. Comm. Fasc. 2/2024).

È nulla la clausola statutaria che, nei rapporti interni fra i soci, preveda la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre la quota di capitale conferito, atteso che l'art. 2249, nel prevedere che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono costituirsi secondo i tipi di legge, deroga in materia societaria al principio di cui all'art. 1322 – che consente di porre in essere anche contratti non appartenenti ai tipi legali – vietando all'autonomia privata, che è libera di esplicarsi limitatamente alla disciplina contenuta in norme di natura dispositiva o suppletiva, pattuizioni statutarie che, modificando l'assetto organizzativo o il regime della responsabilità, siano incompatibili con il tipo di società prescelto. In particolare, la nullità discende dalla circostanza che nella società in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, accomandatari e accomandanti, il regime della partecipazione alle perdite, per il richiamo compiuto dall'art. 2315 alla disciplina relativa alla società in nome collettivo, che, ai sensi dell'art. 2293, a sua volta rinvia all'art. 2280 in materia di società semplice, è correlato alla responsabilità per le obbligazioni sociali (così, Cass. n. 2481/2003). Infatti, la responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni sociali è limitata al valore della sua quota di partecipazione: egli, però, non può essere direttamente escusso dai creditori sociali (Cass. I, n. 6017/2015).

La giurisprudenza ritiene che gli accomandatari possano consultare, tra gli altri, le copie degli estratti conto relativi ai rapporti della società con gli istituti di credito, al fine di verificare le uscite monetarie e, dunque, la correttezza delle rilevazioni contabili nei conti di liquidità (Trib. Milano, 20 ottobre 2014) e gli eventuali atti giudiziari e amministrativi (Trib. Salerno, 18 settembre 2009).

Secondo la giurisprudenza di merito, nelle società in accomandita semplice, il diritto del socio accomandante di consultazione dei libri contabili e degli altri documenti della società può essere esercitato con l'ausilio di professionisti di fiducia del soci ( Trib. Novara, 19 dicembre 2009 , in ilcaso.it).

Divieto di immistione, riferibilità alla società degli atti compiuti in violazione del divieto: limiti

Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice – vietata dall'art. 2320 c.c. e idonea a giustificare l'esclusione del socio ex art. 2286 c.c. – è necessario che l'accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull'amministrazione della stessa (Cass. VI, 4498/2018; Cass. I, n. 5069/2017). 

Al socio accomandante è quindi vietato ingerirsi nella gestione della società, a tutela dell'interesse dei soci e dei creditori sociali ad una oculata amministrazione della società (Cass. I, n. 3563/1979).

Gli atti eventualmente compiuti in nome della società in difetto di procura e salvo eventuale ratifica, non sono ad essa riferibili (Cass. I, n. 21891/2004).

Nello stesso senso è orientata la prevalente dottrina: Spaltro, 986; Di Sabato, 455; Galgano, 477; Campobasso, 441; Ferri, 599.

Atti di amministrazione interna vietati: a) in generale

Anche il compimento di atti di gestione «interna» che non implichino alcuna estrinsecazione esterna della volontà della società possono comportare la violazione del divieto di immistione nella gestione sociale (Cass. I, n. 7554/2000), fermo restando che, per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice, vietata dall'art. 2320, non è sufficiente il compimento, da parte dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l'accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa (Cass. I, n. 172/1987).

Nello stesso senso, in dottrina, Ferri, 538; Campobasso, 436.

Segue: b) casi di specie

Muovendo da tali premesse si è deciso che:

- è nulla la clausola dell'atto costitutivo di una società in accomandita semplice, la quale preveda la necessità del consenso scritto di tutti i soci, e quindi anche di quelli accomandanti, per i seguenti atti: a) nomina e revoca di procuratori della società; b) acquisto, permuta di beni immobili, stipulazione di contratti di locazione di immobili per durata ultranovennale, costituzione di diritti reali su beni immobili, determinazione dei prezzi di vendita dei beni immobili, stipulazione di contratti di appalto, rilascio di avalli e fideiussioni in nome della società a favore di terzi (Cass. I, n. 7554/2000, cit.);

- l'applicabilità dell'art. 2320 sull'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali da parte del socio accomandante, non ricorre per il solo fatto che il detto socio abbia agito quale procuratore, sempre che la procura sia stata rilasciata per il compimento di un singolo ben limitato atto, in esecuzione, cioè, di scelta operata dal titolare del potere di amministrazione, mentre, qualora la procura, per la sua natura, sia tale da conferire al suo titolare una vera e propria attività decisionale, quella responsabilità sussiste in conseguenza, non dell'attività in concreto posta in essere in forza della procura, ma del potere decisionale che la procura, per la sua illimitatezza e indeterminatezza, attribuisce a colui al quale è stata rilasciata (Cass. I, n. 6429/1984);

- l'art. 2320, comma 1, non preclude al socio accomandante lo svolgimento di attività lavorativa subordinata per la società, anche in veste di dirigente, ma osta a che l'accomandante medesimo, automaticamente o cumulativamente con detta veste, assuma la qualità d'institore, stante l'ampio potere d'amministrazione derivante dalla procura institoria (Cass. n. 1632/1982; App. Bologna 3 novembre 1981, Giur. comm. 1983, II, 149; App. Firenze 3 novembre 1978, ivi 1979, II, 857; Trib. Firenze 30 aprile 1977, Dir. fall. 1977, II, 659);

- il socio accomandante che emetta assegni bancari tratti sul conto della società all'ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome di quest'ultima e per conto della stessa, in difetto di prova della sussistenza di una mera delega di cassa, assume solidale ed illimitata responsabilità ai sensi dell'art. 2320 per tutte le obbligazioni sociali ed è, dunque, soggetto, in caso di fallimento della società, a fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147 l. fall. (Cass. I, n. 23651/2014; Corte app. Roma 2023 n.3484)

Nello stesso senso Griesi, 509; Salafia, 37.

- rappresentano atti di ingerenza che comportano il venir meno del beneficio della limitazione della responsabilità del socio accomandante sia la condotta del socio accomandante che afferisca ai rapporti interni all'ente, incidendo significativamente sull'attività degli amministratori, sia quella che si riflette verso l'esterno, andando a minare l'autonomia decisionale degli accomandatari. In quest'ultimo caso, ciò che deve essere accertato è che il comportamento del socio accomandante influenzi il momento genetico della scelta dell'amministratore, le concrete modalità di esplicazione del potere gestorio, mentre scarsa rilevanza, ai fini della valutazione dell'ingerenza del socio, ha il successivo momento esecutivo, come il fatto che egli non risulti firmatario del contratto concluso secondo le sue indicazioni (Corte app. Brescia 2022, n.125),

- non basta la sottoscrizione, da parte della socia accomandante, di una scrittura privata contenente un riconoscimento di debito ed un impegno a ripianare le perdite al momento della cessione delle quote, ad integrare un atto di ingerenza nell'amministrazione, se non emerge la volontà di rinunciare alla limitazione di responsabilità inerente la sua condizione di accomandante e di assumere personalmente l'obbligazione (Cass. III n. 8048/2025);

- gli atti relativi al controllo ed alla vigilanza della gestione sociale, come l'approvazione del bilancio (Trib. Parma 22 maggio 1972, Giur. mer. 1974, I, 351) e la stessa revoca degli amministratori (Trib. Vicenza 25 febbraio 1976, Giur. it. 1977, I, 2, 794), non comportano immistione nell'amministrazione della società.

 

Segue: d) gli atti esterni

Va altresì rammentato che il divieto agli accomandanti sia di trattare e concludere affari in nome della società, sia di compiere atti di amministrazione, posto dall'art. 2320, mentre è incondizionato per gli atti interni di amministrazione, è invece derogabile per gli atti esterni, in forza di procura speciale per i singoli affari, con la conseguenza che, al di fuori di tale particolare ipotesi gli atti di amministrazione e le operazioni gestorie sono consentite all'accomandante solo se si tratta di opere di collaborazione nel quadro di un rapporto di subordinazione dell'accomandante all'accomandatario (Cass. I, n. 4824 /1986).

La Cassazione ha statuito che l'ingerenza del socio accomandante nella gestione della società, mediante il compimento di atti di amministrazione ovvero la trattazione o la conclusione di affari in nome della società, in violazione del divieto stabilito dall'art. 2320 comporta la sua equiparazione ai soci accomandatari quanto alla responsabilità per le obbligazioni sociali e il suo conseguente assoggettamento all'estensione del fallimento sociale ai sensi dell'art. 147 l. fall. (Cass. I, n. 7554/2000). Nel ribadire tale principio, la stessa Corte ne ha affermato la applicabilità ad una fattispecie in cui all'accomandante cui siano state conferite due procure, denominate speciali ma talmente ampie da consentire la effettiva sostituzione all'amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi (Cass. I, n. 29794/2008).

Conseguenze della violazione del divieto: a) la responsabilità illimitata e solidale

La responsabilità assunta dal socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione della società in accomandita semplice, comprende tutte le obbligazioni sociali, senza che possa operarsi alcuna distinzione fra le obbligazioni sorte prima e quelle sorte dopo l'ingerenza nell'amministrazione sociale.

Pertanto l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione sociale comporta la sua equiparazione, per quanto riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali, ai soci accomandatari (Cass. I, n. 15252/2015).

Appunto per questo l'accomandante che abbia violato il divieto di immistione è assoggettabile al fallimento, in quanto l'art. 147 l. fall., prevede la estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili, senza distinzione, sì che la norma deve ritenersi applicabile non solo nei confronti dei soci tali ab origine, per la veste loro attribuita dal contratto sociale, ma anche nei confronti di quelli che siano divenuti illimitatamente responsabili per tutte le obbligazioni sociali, come appunto il socio accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione della società, ai sensi dell'art. 2320 (Cass. I, n. 6429/1984; Trib. Como 11 febbraio 1987, Giur. comm. 1989, II, 330).

La responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali assunta dal socio accomandante per effetto della sua ingerenza nell'amministrazione della società, non è circoscritta ai rapporti con i terzi, ma vale anche nei rapporti con i soci accomandatari, i quali, se dopo l'escussione del patrimonio sociale, abbiano soddisfatto i debiti della società, possono esercitare nei suoi confronti l'azione di regresso (Cass. n. 6085/1978, cit.; Trib. Milano, 3 ottobre 1991, cit.).

La prestazione di garanzia in favore di una società in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali (quand'anche indebito o addirittura illecito) non integrano l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice – con l'assunzione della responsabilità illimitata, a norma dell'art. 2320, e la conseguente estensione al socio del fallimento della società, ai sensi dell'art. 147 l. fall. – in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni ed il secondo non costituisce un atto di gestione della società (Cass. I, n. 13468/2010).

Si è infine ribadito che nelle società in accomandita semplice il potere di rappresentanza spetta al socio accomandatario, mentre l'accomandante non può trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale relativa, volta a volta, alla singola operazione, venendo ad assumere, in caso di violazione del divieto (configurabile anche laddove egli agisca in base a procura generale o a procura asseritamente speciale, ma talmente ampia da consentire di fatto la sua sostituzione all'amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi) responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali: pertanto, incombe su chi sostiene di avere agito in nome e per conto della società non solo effettuare la contemplatio domini ma, altresì, dimostrare di averla compiuta comunicando alla controparte la sua qualità (fattispecie relativa a contratto di locazione asseritamente concluso da una s.a.s., in cui la Cassazione ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non conferente, al fine della prova dell'imputazione del contratto, la circostanza che la società utilizzasse i locali oggetto del medesimo: Cass. n. 11973/2010).

Segue: b) l'esclusione dalla società

La violazione da parte del socio accomandante del divieto d'immistione di cui all'art. 2320, comma 1, non comporta la sua automatica esclusione dalla società, essendo la stessa prevista solo per gravi inadempienze della legge o del contratto sociale ai sensi dell'art. 2286, comma 1 (Trib. Milano 11 maggio 1989, Soc. 1989, 1057).

Il socio che ha consentito l'illecita ingerenza dell'accomandante non può comunque a tal titolo chiedere l'esclusione dalla società dell'accomandante stesso (Cass. n. 87/1946, Foro it. 1946, I, 736; App. Bologna 3 novembre 1981, Giur. comm. 1983, II, 149).

Segue: c) effetti sul contratto concluso con i terzi

Qualora il socio accomandante di una società in accomandita semplice abbia stipulato di propria iniziativa contratti nel nome di un terzo che aveva conferito mandato alla società in accomandita semplice come tale, può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, in forza del quale il soggetto deve considerarsi un rappresentante fornito dei necessari poteri e non un falso rappresentante, quando il comportamento colposo dell'apparente mandante è stato idoneo a far sorgere nei terzi il convincimento incolpevole che i contratti in tal modo conclusi fossero per lui vincolanti (App. Cagliari 4 giugno 1991, in Riv. giur. sarda 1992, 345).

Segue: d) effetti ulteriori

Sempre in tema di effetti della immistione del socio accomandante vanno registrate le decisioni seguenti:

- ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è incapace a testimoniare nel giudizio mosso contro una società in accomandita semplice, il socio accomandante che ne abbia in effetti l'amministrazione, in virtù di procura generale rilasciatagli contro il divieto implicitamente posto dall'art. 2320, e che, pertanto, data la conseguente personale responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sia portatore di un interesse personale all'esito della lite (Cass. I, n. 1444/1981);

- i presupposti per l'obbligo di iscrizione al fondo di previdenza per agenti e rappresentanti di commercio, esteso dall'art. 5 della l. 2 febbraio 1973, n. 12 ai soggetti che operano in società che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte, ricorrono nell'ipotesi di socio accomandante di società in accomandita semplice che in violazione del divieto di cui all'art. 2320 si ingerisca nella gestione della società stessa (nella specie, sottoscrivendo con gli altri soci il contratto di locazione dell'immobile da adibire a sede sociale) (Cass. I, n. 1974/1992).

Ritiene la Cassazione che il fallimento in estensione del socio accomandante di una società in accomandita semplice che, in quanto ingeritosi nella gestione, abbia assunto responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, è soggetto al termine di decadenza di un anno dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia comportato il venir meno della suddetta sua responsabilità, senza che rilevi la data della sentenza dichiarativa di fallimento della società, che non comporta il venir meno della responsabilità per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale (Cass. I, n. 23651/2014).

La domanda di pagamento per differenze retributive proposta nei confronti di una società in accomandita semplice e del suo socio accomandatario non si estende automaticamente al socio accomandante che sia stato chiamato in causa dall'accomandatario per violazione del divieto di immistione di cui all'art. 2320 (Cass. I, n. 14113/2014).

L'art. 147 l. fall., nel testo risultante dalla novella di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, prevede per le sole società in nome collettivo e quelle in accomandita (semplice o per azioni) l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile. Esso, pertanto, implicitamente ribadisce l'incompatibilità del fallimento del socio con il principio, connaturato alle società di capitali, della limitazione della sua responsabilità, anche con riferimento ai casi in cui, per vicende particolari, detta limitazione possa venir meno, ma al contempo non esclude – al contrario affermandola, trattandosi di socio illimitatamente responsabile ex art. 2320, primo comma – la fallibilità del socio accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione della società (Cass. I, n. 22256/2012).

Il socio accomandante cui sia stata conferita una procura institoria e che abbia compiuto atti di gestione nell'esercizio della stessa assume responsabilità illimitata, ai sensi dell'art. 2320 c.c., per tutte le obbligazioni sociali, e, pertanto, in caso di fallimento della società, fallisce anch'egli in estensione ai sensi dell'art. 147 l.fall. (Cass. I, n. 5069/2017).

Il giudice delegato che abbia autorizzato il curatore, ex art. 25, primo comma, n. 6, l. fall. (nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dai d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169), a richiedere, alla stregua dell'art. 147, quarto comma, della medesima legge, l'estensione del fallimento in danno del socio accomandante asseritamente ingeritosi nell'amministrazione della società in accomandita semplice, non può, poi, partecipare al collegio chiamato a pronunciarsi sul corrispondente ricorso, trovando anche in tal caso piena e diretta applicazione il secondo comma del suddetto art. 25, la cui chiara portata precettiva impedisce a quel giudice di trattare i giudizi che abbia autorizzato (Cass. I, n. 10732/2013).

La responsabilità illimitata del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione della società, sancita dall'art. 2320, che, a tal fine, lo equipara all'accomandatario, non è collegata a vicende personali o societarie suscettibili di pubblicizzazione nelle forme prescritte dalla legge, ma deriva dal dato meramente fattuale di tale ingerenza e non è destinata a venir meno per effetto della sola cessazione di quest'ultima, prescindendo la suddetta equiparazione da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, ovvero dipendenti o meno da essa. Pertanto, l'estensione, in siffatte ipotesi ed alla stregua dell'art. 147 l. fall., del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante non è soggetta ad altro termine di decadenza che non sia l'anno dalla iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale (ad esempio il recesso) o societaria (ad esempio la trasformazione della società), che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata, escludendosi, invece, la possibilità di ancorare la decorrenza di detto termine alla mera cessazione dell'ingerenza nell'amministrazione (Cass. I, n. 22246/2012).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2011; Della Tommasina, L'informazione del socio non amministratore di società di persone: disciplina italiana e riforma tedesca in Giur. Comm. Fasc. 2/2025 245 ss.; Fauceglia, Informazione e controllo nella S.A.S. Studio sui diritti amministrativi del socio accomandante, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, 194; Fauceglia, Sulla comunicazione del bilancio annuale nella società in accomandita semplice in Giur. Comm. Fasc. 5/2023 825 ss.; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Galgano, Le società in genere - Le società di persone, in Trattato di diritto civile commerciale, a cura di Cicu-Messineo, Milano, 2007; Griesi, Deroghe convenzionali al divieto di ingerenza nella gestione dell'accomandita semplice e reazione ordinamentale, in Vita not. 2015, 509; Marci La comunicazione del bilancio al socio accomandante nella società in accomandita semplice in Giur. Comm. Fasc. 2/2024 367 ss.; Salafia, Funzioni e poteri dei soci accomandanti nell'accomandita semplice, in Soc. 2015, 37; Spaltro, Atti compiuti dagli accomandanti e responsabilità della società, in Soc. 2005, 985.

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