Codice Civile art. 2334 - Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori (1).Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori (1). [I]. Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni (2) per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342. [II]. Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte. [III]. Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare. (1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. Il testo dell'articolo era il seguente: «[I]. Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'articolo 2329. [II] Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di ques t'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte. [III]. Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal n. 2 dell'articolo 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare». (2) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153. InquadramentoLe operazioni descritte dall'articolo in commento, alla cui iniziativa sono chiamati i promotori, costituiscono atti di esecuzione del contratto di società (Galgano, 175). Qualora, fra i promotori di una società per azioni ed il sottoscrittore di una quota del capitale di essa, intervenga un accordo, con il quale quest'ultimo si impegni ad eseguire determinate opere in favore della società medesima, con compenso da portarsi in detrazione del debito derivante dalla sottoscrizione delle azioni, la mancata approvazione di tale accordo da parte della competente assemblea dei sottoscrittori comporta la caducazione anche del suddetto debito del sottoscrittore, ove risulti che l'accordo medesimo configuri l'accettazione di un conferimento in natura, mediante le opere da eseguire e costituisca, pertanto, non un autonomo e distinto negozio, ma un atto del complessivo procedimento di costituzione della società (Cass. n. 3718/1985). Le modalità di convocazione dell'assemblea sono inderogabili, mentre il termine di convocazione non è perentorio, purché il procedimento di completi nel termine massimo previsto dal programma (Bertuzzi, 119; Frè, 121). BibliografiaV. subart. 2333 c.c. |