Codice Civile art. 2404 - Partecipazione alle riunioni del collegio sindacale 1

Enrico Quaranta

Partecipazione alle riunioni del collegio sindacale 1

[I].Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. 

 

[1] Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. dd), d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo precedente, come rettificato con Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153, era il seguente: "Riunioni e deliberazioni del collegio. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.  Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso." V. nota al Capo V. 

Inquadramento

 

Decadenza sanzionatoria

Al comma 2 previgente, ed ora comma unico, l'art. 2404 c.c. prevede un'apposita sanzione nei confronti del sindaco assenteista, che, se non partecipa senza giustificato motivo a due riunioni del collegio, incorre nella decadenza dalla carica sindacale.

Tale decadenza è definita “sanzionatoria”, in quanto si differenzia dalla decadenza ordinaria di cui all'art. 2399 c.c., ora – dopo il d.lgs. n. 47/2026art. 2396-septies c.c.

Requisito fondamentale dell'assenza, perché produca una simile grave conseguenza, è che questa sia ingiustificata, non essendo sufficiente la mera assenza, ma richiedendosi un accertamento in concreto sulla valutazione delle circostanze e che il sindaco fosse stato regolarmente informato.

Non si riscontra inoltre assenza ingiustificata quando manchi un elemento che possa consentire di ritenere che i sindaci presenti non abbiano correttamente ed obiettivamente valutato la giustificabilità dell'assenza; né incide sull'assenza la mancata riunione periodica o il fatto che non siano state tenute due riunioni nel corso dell'esercizio.

Uno dei principali problemi postosi in materia di decadenza sanzionatoria è comprendere l'operatività di questa e gli effetti conseguenti: prospettandosi sostanzialmente due tesi, la prima che opta per l'automaticità della decadenza con efficacia ex tunc e la seconda che ritiene la decadenza operante ex nunc sul rilievo di un necessario accertamento.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza afferma  l'automatica operatività della decadenza sanzionatoria, non ritenendo necessaria un'apposita denuncia assembleare. A questo punto, la delibera con cui l'assemblea dovesse riscontrare l'avvenuta decadenza sarebbe una delibera di mero accertamento e non di accertamento costitutivo (Cass. n. 3768/1995; Trib. Genova 27 aprile 1995, in Soc. 1995, 1605; Cass. n. 2009/1982).

Vi è, però, un’ulteriore ricostruzione giurisprudenziale, la quale ritiene che debba essere il collegio sindacale, o, in alternativa, l'assemblea a dover accertare l'avvenuta decadenza, non potendo nelle more di tale accertamento operare il meccanismo di sostituzione dei sindaci previsto all'art. 2401 c.c.

La necessità dell'accertamento sarebbe preordinata all'iscrizione e pubblicazione della carica nel registro delle imprese e, dunque, vi sarebbe sottesa un'esigenza di certezza ai fini dell'opponibilità ai terzi (Trib. Genova 19 luglio 1993, in Giur. it. 1994, I, 2, 328).

Tale secondo orientamento è avallato dalla dottrina maggioritaria che ritiene necessaria la valutazione dei motivi che hanno determinato l'assenza del sindaco (Ambrosini, 319; Fre-Sbisà, 903-905; Cavalli, 1996, 727; Ferraro 577; Martorano, 816).

È infatti affermata la necessità che la decadenza sia rilevata attraverso un autonomo atto e quindi resa nota determinando l'obbligo a carico degli amministratori di provvedere entro 30 giorni all'iscrizione nel registro delle imprese e il subingresso del sindaco supplente.

Con specifico riguardo alla decadenza sanzionatoria, è stato sostenuto dalla giurisprudenza di merito  che, nell'ipotesi di impugnazione della delibera di accertamento della decadenza del sindaco, ai sensi degli art. 2404 e 2405 c.c., il sindacato del giudice al riguardo deve intendersi più ampio possibile, dovendosi accertare l'esistenza o meno della causa di decadenza e non la legittimità della delibera che l'ha accertata (Trib. Napoli sez. impr., 15 febbraio 2022).

In quella decisione i giudici di merito si sono interrogati sulla necessità o meno di valutazione dei motivi che hanno determinato l'assenza del sindaco, al fine di comprendere se, in mancanza di giustificazione, vada senz'altro ritenuta avveratasi la decadenza o se invece sia, in ogni caso, necessario valutare i motivi - anche se addotti successivamente - che hanno determinato tale assenza.

Quindi hanno affermato il principio in forza del quale il sindaco che non partecipi alle riunioni sia in linea generale tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, tal che, in mancanza della giustificazione, debba considerarsi maturata la decadenza.

Tuttavia hanno ritenuto che, in base ai principi di correttezza e buona fede, il sindaco possa provvedere anche successivamente alla giustificazione nei casi in cui l'impedimento sia stato di tale portata da escludere anche la possibilità di comunicare la ragione dello stesso.

Di apparente contrario avviso altro orientamento, che ha ritenuto possa essere presa in considerazione solo una giustificazione preventiva all'assenza (Corte d'appello Napoli sez. spec. impr., 11 marzo 2022, secondo cui “La formulazione degli artt. 2404 e 2405 c.c. induce a ritenere che il sindaco che non partecipi alle riunioni sia tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, sicché, in mancanza di tale giustificazione, possa considerarsi maturata la decadenza”).

 

Coloro che ritengono che la decadenza operi ipso iure sottolineano la scelta legislativa di evitare margini di discrezionalità dei soci e l'automatica sostituzione del sindaco decaduto al fine di non incorrere nella permanenza in carica del sindaco decaduto (Galgano-Genghini, 505; Tedeschi, 250).

Ulteriore profilo problematico è stato costituto dall'individuazione dell'organo procedente alla dichiarazione di decadenza.

Nell'ambito delle società quotate il TUF e il TUB prevedono che l'accertamento della decadenza dalla carica per difetto di requisiti di eleggibilità debba essere effettuato dal consiglio di amministrazione. Tale soluzione, tuttavia, non risulta ossequiosa della separazione dei ruoli tra controllati/amministratori e controllori/sindaci.

Pertanto, la giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto preferibile la soluzione secondo la quale l'organo competente ad accertare la decadenza sanzionatoria è il collegio sindacale stesso (Valesenise, 91; Tedeschi, 252, 254; Ferrara-Corsi, 629; Trib. Napoli 16 marzo 1989, in Soc. 1989, 1041; Trib. Genova 19 luglio 1993, in Giur. it. 1994, 332) o l'assemblea dei soci (Rossi, 274; Martorano, 818; Trib. Milano 9 giugno 1975, in Giur. comm. 1976, II, 551; Trib. Milano 15 marzo 1956, in Giur. it. 1956, I 2, 748) o amministratori, sindaci e soci (Cavalli, 1988, 64).

Bibliografia

Aa.Vv., Diritto delle società di capitali, Manuale Breve, Milano, 2003; Ambrosini, Art. 151, in La legge Draghi e le società quotate in borsa, diretto da Cottino, Torino, 1999; Bonelli, I poteri individuali del sindaco, in Giur. comm. 1998, I, 321; Bruno, Sindaci di società quotate e obbligo di comunicazione alla Consob, in Giur. comm. 2010, II, 435; Caratozzolo, I controlli del collegio sindacale, in Soc. 1999, 159; Caterino, Collaboratori del sindaco e organizzazione del controllo contabile nelle società di capitali, in Giur. comm. 1999, I, 210; Cavalli, Sub art. 151, in, Testo Unico della Finanza, a cura di Campobasso, Torino, 2002; Cavalli, Il collegio sindacale, in Le società per azioni, a cura di Cavalli, Marulli, Silvestri, in Comm. UTET, II, 2, Torino, 1996; Cavalli, I sindaci, in Tr. Colombo-Portale, VII, 1, Torino, 1988; Cavalli, Società per azioni, in Tr. Res., 16, II, Torino, 1985; Cavalli, Sub art. 151, in Comm. UTET, diretto da Campobasso, II, 2, II, Torino, 1996; Cesqui, I poteri individuali dei sindaci di S.p.A., Parma, 2003; Cocito, Il collegio sindacale, Milano, 1970; Cottino, Società per azioni (voce), Nss. D.I., XVII, Torino, 1970; Divizia, La supplenza di persone nel collegio sindacale ed il «principio di continuità dell'organo» applicato al diritto societario, in Riv. not. 2010, 4, 957; Domenichini, Il collegio sindacale nelle società per azioni, in Tr. Res. 17, Torino, 1985; Enriques, Il conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni, Milano, 2000; Ferrara, Corsi, Gli imprenditori e le società, X, Milano, 1996; Ferri, Le società, in Tr. Vas.., Torino, 1985; Fortunato, Sub art. 151, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa-Capriglione, Milano, 1998; Franzoni, Gli amministratori e i sindaci, in Tr. Gal., Torino, 2002; Frè-Sbisà, Società per azioni (Commentario al codice civile), Sub art. 2402, V, Bologna -Roma, 1982; Galgano, Le società per azioni - Principi generali (artt. 2325 - 2341), Commentario al codice civile, Milano, 1996; Galgano, Diritto civile e commerciale, III, 2, Padova, 1999; Galgano-Genghini, in Tr. Gal., XXIX, 505; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962; Magnani, Sub art. 151, in La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Commentario a cura di Marchetti, Bianchi, Milano, 1999; Pastori, Decadenza del sindaco ed illegittimità della deliberazione del collegio sindacale, in Giur. comm. 2009, II, 1113; Patroni Griffi A., Il controllo giudiziario nelle società per azioni, Napoli, 1971, 355; Portale, Dissenso e relazioni «di minoranza» nella formazione del bilancio di esercizio delle s.p.a., in Giur. comm. 1980, I; Providenti, Sub art. 2404, in Nazzicone, Providenti, Società per azioni. Amministrazione e controlli, Milano, 2010; Quatraro, Le responsabilità dei sindaci, in Dir. fall. 1987, I, 946; Salafia, Impugnazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei sindaci, in Soc. 1994, 61; Salafia, Effetti delle cause di decadenza dei sindaci sul funzionamento del collegio sindacale, in Soc. 1983; Valsenise, Il nuovo collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance, Torino, 2000; Weigmann, Responsabilità e potere legittimo degli amministratori, Torino, 1974.

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