Codice Civile art. 2406 - Omissioni degli amministratori 1 .Omissioni degli amministratori 1. [I]. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.2
[2] Seguiva un secondo comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. ee), d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo era il seguente: "Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere." InquadramentoCon la riforma del 2003 è stato potenziato il ruolo partecipativo ed in particolare il ruolo di vigilanza e di controllo riconosciuto al collegio sindacale. Invero, rispetto alla previgente disciplina il potere dell'organo di controllo di convocazione dell'assemblea e di eseguire le pubblicazioni prescritte per legge non è limitato al caso di omissione degli amministratori, bensì viene espressamente previsto anche nel caso di ingiustificato ritardo. A tal riguardo la dottrina si è interrogata, soprattutto prima della riforma del 2003, sulla natura dell'intervento del collegio sindacale. Una parte della dottrina ha qualificato tale intervento come connotato da funzioni di «amministrazione attiva» assimilabili alle funzioni testualmente previste ex artt. 2396, ult. comma, 2446, comma 2, 2425, ult. comma, 2326 e 2427 (Cavalli, 1994, 124; Tedeschi; Domenichini, 567; Galgano, 265; Graziano, 396; Candian, 97; Minervini, 367). Altra parte della dottrina ha ritenuto di qualificare tali funzioni, come poteri di «controllo sostitutivo», presupponendo l'accertamento della intervenuta omissione degli obblighi incombenti sull'organo gestorio con la necessità di adottare un provvedimento sostitutivo (Salafia, 1170; Cottino, 569; Dolmetta, 17; Fortunato, 945). Non vi è dubbio che l'introduzione del comma 2 dell'art. 2406 (precetto ora trasferito all’interno dei singoli sistemi dal d.lgs. n. 47/2026) ha aggiunto attribuzioni nuove non del tutto omogenee rispetto alle precedenti, che ne rimarcano la tipica funzione di controllo del collegio sulla legalità e correttezza della gestione societaria (Bianchi, 144; Campobasso, 131; Nazzicone-Providenti, 291). Potere di convocazione e pubblicazioni prescritte dalla leggeIl primo comma dell'articolo in commento disciplina alcuni obblighi suppletivi in caso di omissione o di ingiustificato ritardo degli amministratori. Il potere di convocazione dell'assemblea, in tali casi, viene riconosciuto all'organo sindacale solo in presenza di un obbligo ricadente sugli amministratori ed in caso di loro inerzia o grave ritardo (Tedeschi, 294; Frè, 906) e non quando la necessità della convocazione origini da un giudizio di mera opportunità, demandato istituzionalmente all'organo amministrativo, che ha la responsabilità della gestione sociale. Prevale l'opinione dottrinale per cui la convocazione deve essere iniziativa presa all'esito di una decisione collegiale dei sindaci (Cavalli, 1994, 125). Nei medesimi termini si è pronunciata la giurisprudenza di merito (Trib. Milano 3 aprile 1996). Anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il potere di convocazione dell'assemblea in caso di inerzia dell'organo amministrativo costituisce attribuzione collegiale dell'organo e non competenza individuale del presidente del collegio sindacale (Cass. n. 1034/2007). Inoltre, la giurisprudenza di merito ha condizionato l'intervento suppletivo dell'organo collegiale non già alla mera inerzia degli amministratori, bensì alla omissione «colpevole» che viene integrata ogniqualvolta gli stessi non provvedono alla convocazione assembleare pur essendovi legalmente tenuti (Trib. Napoli 24 gennaio 1996). Tale dovere di convocazione dei sindaci si connota per il suo carattere prettamente sostitutivo di una competenza propria degli amministratori. In tal senso, si differenzia da altre ipotesi di convocazione, nelle quali l'obbligo ricade direttamente sui sindaci, sulla base di una valutazione operata dallo stesso legislatore, che ritiene evidentemente impossibile o inopportuna in tali casi l'iniziativa degli amministratori. Secondo la giurisprudenza di merito le deliberazioni adottate da assemblea convocata dai sindaci sull'erroneo presupposto che non vi avesse provveduto l'organo amministrativo sono annullabili (App. Bologna 4 marzo 1995). La convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale, in tale ipotesi, si atteggia a vizio procedimentale non integrante un'ipotesi di nullità o inesistenza, bensì di mera annullabilità delle conseguenti deliberazioni societarie (App. Bologna 5 marzo 1993; App. Milano 30 aprile 1991). Altro compito che incombe sui sindaci, in caso di omissione od inerzia dell'organo amministrativo ed eventualmente del notaio rogante, è quello di provvedere alle pubblicazioni prescritte per legge. Il riferimento è — ad esempio — all'iscrizione nel registro delle imprese del bilancio, della nomina degli amministratori e dei sindaci, delle modifiche dell'atto costitutivo e delle delibere di fusione e scissione. Anche tale competenza vicaria diverge da quella positivamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 2385 c.c. (iscrizione nel registro delle imprese della cessazione degli amministratori), che rappresenta invece una competenza propria dell'organo sindacale (Franzoni, 586). Potere autonomo di convocazione in caso di fatti censurabili di rilevante gravitàIl secondo comma dell’art. 2406 ora traslato, con ugual contenuto, nella disposizione che si occupa dei “poteri dell’organo di controllo”: l’art. 2396-sexies, introdotto dal d.lgs. n. 47/2026, in quanto ora riferibile a tutti e tre i modelli. Si vedano, dunque, le osservazioni esposte nel commento al nuovo art. 2396-sexies c.c. BibliografiaBianchi, Amministrazione e controllo delle nuove società di capitali - Metodi alternativi di gestione dopo la riforma del diritto societario, Milano, 2003, 144; Campobasso, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, aggiornamento a Diritto Commerciale, II, V, Torino, 2003, 131; Candian, Nullità ed annullabilità di delibere di assemblea delle società per azioni, Milano, 1942; Cavalli, Profili del controllo sindacale sugli amministratori, in Riv. soc. 1968, 390; Cavalli, I sindaci, in Tr. Colombo-Portale, Torino, 1974; Cavalli, Il collegio sindacale in Le società per azioni, a cura di Cavalli, Marulli,Silvetti, in Comm. UTET, II, 2, III, Torino, 1996; Corsi, Il collegio sindacale, in Aa.Vv., La riforma delle società quotate, Atti del Convegno di S. Margherita Ligure, 13-14 giugno 1998; Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1994; Dolmetta, Le funzioni del collegio sindacale, in Boll. dell'associazione tecnica delle banche popolari italiane, 1972; Domenichini, Il collegio sindacale nelle società per azioni, in Tr. Res., XVI, Torino; Fortunato, le responsabilità professionali e legali nelle funzioni di revisione con particolare riguardo ai doveri del collegio sindacale, in Riv. dir. comm. 1988; Frè, Società per azioni, Sub art. 2406, in Commentario al codice civile, V, Bologna-Roma, 1982; Galgano-Genghini, Il nuovo diritto societario, Padova, 2006; Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2005; Magnani, Sub art. 2406, in Commentario a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2005; Minervini, Le funzioni del collegio sindacale, in Corti Bari, Lecce e Potenza 1965, 367; Nazzicone, Providenti, Società per azioni - Amministrazione e controlli, in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003; Providenti, Sub art. 2406, in Nazzicone, Providenti, Società per azioni. Amministrazione e controlli, Milano, 2010; Salafia, La funzione di controllo del collegio sindacale, in Soc. 1994, 1170; Sandulli, Sui poteri del collegio sindacale, in Riv. not. 1977, I, 1170; Tedeschi, Sub art. 2406, in Il collegio sindacale, Artt. 2397-2408, in Comm. S., Milano, 1992; Valensise, Il «nuovo» collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance, Torino, 2000. |