Codice Civile art. 2380 - Sistemi di amministrazione e di controllo 1

Renato Bernabai

Sistemi di amministrazione e di controllo 1

[I].Lo statuto adotta per l'amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

[II]. Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

[III]. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti.

[1] Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b) d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo precedente, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004, era il seguente:  "Sistemi di amministrazione e di controllo. Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione."

Inquadramento

La competizione tra ordinamenti ed il mercato delle regole hanno indotto il legislatore della riforma del diritto societario ad innovare profondamente il sistema di amministrazione e controllo della s.p.a. aggiungendo al modello tradizionale, detto anche latino, caratterizzato dalla presenza di amministratori e sindaci, due modelli alternativi (che non sono semplici varianti): il sistema cd. dualistico, di derivazione tedesca, ed il sistema monistico, di origine angloamericana.

Resta inderogabile la regola della tipicità, propria del diritto societario, con conseguente inammissibilità di sistemi ibridi.

L'esperienza maturata in questi anni mostra, peraltro, che i sistemi alternativi, intrinsecamente più costosi perché connotati da organi di gestione necessariamente collegiali, hanno riscosso scarso successo in confronto al modello tradizionale, che resta il prototipo prefigurato dalla norma, in difetto di deroga statutaria.

La l. n. 366/2001, (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) prevedeva all'art. 4, comma 2, lett. b) “un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale”. Al riguardo, la creazione di due modelli alternativi, estranei alla nostra tradizione, consente vantaggi concorrenziali; anche se il sistema tradizionale mantiene la centralità, quale modello dispositivo, in difetto di scelta diversa. Ne consegue che l'omessa indicazione, nell'atto costitutivo, del sistema gestorio adottato non comporta la nullità della società, ai sensi dell'art. 2332, comma 1, c.c.

Infatti,  il contenuto dispositivo della norma era limitato all'opzione fondamentale del modello di amministrazione e controllo; di cui restava comunque inderogabile, per contro, la disciplina interna, nonostante l'apparente ampiezza della formula adottata nel primo comma (“Se lo statuto non dispone diversamente...”).

Al secondo comma dell'art. 2380 c.c. è prevista la competenza dell'assemblea straordinaria, o del competente organo deliberativo, per deliberare il passaggio da un sistema all'altro; com'è naturale, trattandosi di un emendamento dello statuto che innova in radice la governance della società. E ciò, quand'anche lo statuto abbia previsto l'eventualità di tale cambio.

Contestualmente alla delibera, l'assemblea può nominare i primi componenti degli organi del nuovo sistema, per evitare una vacatio, fosse pure brevissima, degli organi amministrativi e di controllo, che non potrebbero validamente costituirsi sino a quando il nuovo modello non divenga efficace.

Il dies a quo dell'efficacia del mutamento di sistema è differito, infatti, alla data della riunione dell’organo competente,  convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, per consentire che esso sia redatto e controllato dagli organi competenti nel relativo esercizio.

Si tratta, peraltro, di norma dispositiva, che può essere derogata dalla delibera dell'assemblea: normalmente, in senso anticipatorio dell'efficacia del mutamento del sistema.

Ove si proceda contestualmente al mutamento di sistema ed alla nomina dei nuovi organi sociali, occorre, però, distinguere, ai fini dei quorum, la delibera straordinaria che decide il primo aspetto, da quella ordinaria che riguarda il secondo.

 Nell'ipotesi di abbandono del sistema tradizionale, con eliminazione dei sindaci, e passaggio al modello monistico, non vi è il controllo del tribunale previsto dall'art. 2400, secondo comma c.c., per il caso di revoca per giusta causa: salva la prova dell'eccesso di potere dell'assemblea, che abbia deliberato la modificazione al solo scopo di revocare i sindaci (Trib. Napoli, 25 luglio 2006, in Riv. dir. soc., 2008, 112, con nota di Ghionni).

Il mutamento di modello non è causa legale di recesso, non essendo assimilabile ad una trasformazione della società ex art. 2437, primo comma, lett. b) c.c. o a una modificazione statutaria dei diritti di voto e di partecipazione, ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. g) c.c.: salva l'ipotesi di vizio della delibera per abuso del diritto da parte della maggioranza, che darebbe adito, eventualmente, all'azione di annullamento (art. 2377 c.c.).

La riforma del 2026.

Il d.lgs. n. 47/2026 ha attuato la delega contenuta nell’art. 19 l. n. 21/2024, alla lett. e) chiedeva di «semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina», alla lett. g) di «contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli» e alla lett. h) di «assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate».

Tale ampia delega ha permesso il riordino dell’intero settore del c.c. relativo ai sistemi di amministrazione e di controllo nelle s.p.a.

L’opera riorganizzativa ha toccato anche la rubrica dei paragrafi, che ora si succedono, più ordinatamente, come segue: § 1 “Disposizioni generali”, § 2 “Del sistema con collegio sindacale” e § 3 “Del sistema con consiglio di sorveglianza”. L’effetto sistematico di tale riorganizzazione sta in ciò: che, restando il primo paragrafo intitolato alle disposizioni generali, si applica in via generale a tutti i sistemi di amministrazione e controllo.

In tal modo, il primo articolo modificato in tema di organo amministrativo è quello in commento, il quale enuncia subito i tre sistemi di governance della s.p.a. Salvo l’operazione di restyling, il contenuto dispositivo resta lo stesso: con i due precetti per cui la variazione del sistema decorre dall’assemblea di approvazione del bilancio successivo, salva diversa previsione della delibera di mutamento del sistema, e le disposizioni sul consiglio o gli amministratori si applicano agli altri sistemi, salvo che sia diversamente stabilito; in quest’ultimo precetto, si noti il riferimento al “presente paragrafo”, a chiarire che si tratta davvero di disposizioni generali applicabili di regola a tutti i sistemi di amministrazione e controllo.

Il terzo comma estende, salvo diversa disposizione di legge, la disciplina del modello tradizionale, in tema di amministratori, al consiglio di gestione, nel modello dualistico, ed al consiglio di amministrazione nel modello monistico, previsione che il d.lgs. n. 47/2026 ha esteso ai rispettivi componenti.

Estensione ribadita dall'art. 223-septies disp. att. c.c., che, nella formula dettata dalla riforma del 2003, la ampliava ulteriormente, rendendo pure applicabili le norme del codice civile sui  sindaci ai componenti del consiglio di sorveglianza, nel sistema dualistico, ed ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, nel sistema monistico: relatio, mantenuta espressamente entro i limiti di compatibilità.

L’articolo è stato ora parzialmente modificato e reso più preciso dall’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 47/2026, prevedendo ancora un primo comma per il c.c. ed il secondo per le leggi speciali. Onde: «Ogni riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato, se ivi non diversamente disposto, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema con consiglio di sorveglianza, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, ove compatibile con le specificità di tali organi».

Mentre, con riguardo al secondo comma, esso resta riferito alle leggi speciali, prevedendo che «Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato, se ivi non diversamente disposto, anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi».

Bibliografia

Alpa, Note sulla corporate governance e sul sistema monistico, in Contr. impr., 2020, 1; Buonocore, Le nuove forme di amministrazione nelle società di capitali non quotate, in Giur. comm., 2003, 1, 389; De Sandoli, Variazione del sistema di amministrazione controllo: soluzioni ad aspetti controversi, in Corr. trib., 2012, 1654; Malberti, Ghezzi e Ventoruzzo, Sub art. 2380, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008; Poli e Vancini, Sub art. 2380, in Commentario breve al diritto delle società, diretto da A. Maffei Alberti, Padova-Milano, 2017; Salafia, Sub art. 2380, in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, 2004; Salafia, Sistemi di amministrazione e controllo nella S.p.A., in Soc. 2019, 1193; Sandei, Sub art. 2380, in Commentario breve al codice civile, Cian - Trabucchi, Milano-Padova, 2016; Tombari e Nardone, Sub art. 2380, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015.

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