Codice Civile art. 2381 - Presidente 1 .Presidente 1. [I]. Salvo diversa previsione dello statuto, gli amministratori scelgono al proprio interno il presidente, se non designato dall'organo competente a nominarli. [II]. Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
[1] Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. e) d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo precedente, come sostituito dall' art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004 e modificato dall'art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 e dall'art. 5, comma 1, lett. r) d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, era il seguente: "Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati. Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società." InquadramentoLa norma in esame, nel testo originario, constava di un solo comma, contenente una disciplina poco più che embrionale dell'istituto della delega gestoria da parte del consiglio di amministrazione. È stata novellata funditus dalla riforma del 2003, con una disciplina specifica del rapporto tra consiglio di amministrazione e consiglieri delegati, che, senza escludere l'autonomia statutaria per un'ancor più analitica regolamentazione, delinea le rispettive competenze: disciplina estensibile, nei limiti di compatibilità, alle società informate al sistema monistico (art. 2409 noviesdecies); mentre, solo l'ultimo comma, concernente il dovere degli amministratori di agire in modo informato ed il potere di ciascuno di essi di chiedere informazioni agli organi delegati, è stato applicato anche al consiglio di gestione, nelle società caratterizzate dal sistema dualistico (art. 2409-undecies). Il d.lgs. n. 47/2026 ha destinato questa disposizione soltanto al presidente, scindendo l’originario art. 2381 in tre disposizioni. Costituisce indubbia novità della riforma, mantenuta dalla recente modifica, l'accentuata distinzione di funzioni e responsabilità tra amministratori delegati e deleganti, resa palese dalla soppressione del generico dovere di vigilanza sull'andamento generale della gestione, previsto nel testo originario dell'art. 2392, secondo comma. La delegabilità dei poteri del consiglio di amministrazione non rappresenta, peraltro, la regola, bensì solo una delle possibili scelte statutarie o assembleari: cosicché il funzionamento interamente collegiale dell'organo gestorio costituisce una modalità di organizzazione fisiologica la cui scelta è rimessa allo statuto o all'assemblea (Trib. Milano 20 maggio 2021). A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 47/2026, l’articolo in commento rimane estremamente stringato ad indicare la nomina ed i compiti basilari del presidente nell’organizzazione dei lavori del consiglio; mentre, per la loro importanza, i compiti “informativi” sulle materie all'ordine del giorno sono stati ora traslati nell’apposita disposizione dell’art. 2381-ter. Le funzioni del presidente del consiglio d'amministrazioneIl primo comma deriva dal quinto comma dell’art. 2380-bis, ora non ripetuto dal nuovo testo di tale articolo inserito dal d.lgs. n. 47/2026. La norma prevede il ruolo di presidente del consiglio d'amministrazione, nominato dall'assemblea, o, in difetto, dallo stesso consiglio di amministrazione: figura di garanzia, che deve soddisfare requisiti di terzietà rispetto agli amministratori esecutivi. Prima della riforma del diritto societario, dalla dissociazione del potere rappresentativo del presidente rispetto a quello gestionale, affidato al consiglio d'amministrazione, si desumeva l'inefficacia verso la società di contratti conclusi dal presidente senza la ratifica del consiglio d'amministrazione, in quanto stipulati da un rappresentante senza poteri (Cass. II, n. 6468/2005 n. 6468, in Not. 2006, 2, 220, con nota di LUPETTI). Il secondo primo comma definisce le attribuzioni del presidente del consiglio di amministrazione. Si tratta di una disciplina che ha razionalizzato la pratica interpretativa precedente, richiamando principi già elaborati dal codice di autodisciplina per le società quotate 6 ottobre 1999 (in Soc., 2000, 109), mediante il riconoscimento di una serie di poteri, diretti non soltanto a coordinare l'attività consiliare, ma anche a stimolarla, in modo da garantire l'incisività del ruolo del consiglio di amministrazione e l'efficienza della sua attività. In sede di legislazione delegata, nNella riforma del 2003, lo schema del decreto legislativo approvato in data 29-30 settembre 2002, all'art. 2381, si limitava a rinviare integralmente allo statuto la determinazione dei poteri del presidente. È dubbio se la dispositività della norma consenta all'autonomia privata il solo accrescimento, o non anche la riduzione, dei poteri presidenziali; il primo dei quali, nel subprocedimento volto alla regolare costituzione del collegio, riguarda la convocazione, consistente in un atto a struttura procedimentale con destinatario plurimo, da riferire al consiglio nella sua unità e non ai singoli componenti. Si effettua a mezzo avviso, con qualunque forma non esclusa dallo statuto, entro un termine non stabilito dalla legge ma comunque congruo; e deve raggiungere tutti gli amministratori e i sindaci (ed i consiglieri di sorveglianza, nel relativo sistema dualistico: art. 2409-terdecies, ultimo comma), con una frequenza non inferiore ad una volta per anno – stante l'obbligo di redigere il progetto di bilancio dell'esercizio – ed a sei mesi in presenza di deleghe (salva una periodicità più ravvicinata prevista dallo statuto), per consentire lo scambio di informazioni tra organi delegati, consiglio di amministrazione e collegio sindacale sugli argomenti elencati all’ultimo quinto comma dell’art. 2381-bis. Ulteriori convocazioni sono possibili, ed anzi doverose, su richiesta di singoli amministratori, che, pur essendo privi del potere di convocare autonomamente il consiglio, possono pretendere che il presidente vi provveda, con uno specifico ordine del giorno: tanto più, quando l'omessa convocazione comporti la loro responsabilità (Cass. I, n. 6238/1998, in un'ipotesi di perdite di capitale oltre il terzo, ex art. 2446). Di sicuro, il potere del presidente è posto a garanzia dell'efficiente funzionamento dell'organo collegiale, onde non può tradursi in fattore di paralisi dello stesso. Appare ammissibile, su base statutaria, attribuire il potere di convocazione ad un organo diverso dal presidente, come ad esempio il consigliere più anziano; o addirittura, stabilire a priori una regola generale di riunione del consiglio in giorni determinati, o un certo numero di volte, con periodicità fissa. Le modalità della convocazione non sono prefissate rigidamente dalla legge e quindi rientrano nella libera disponibilità statutaria; o in difetto di regolamentazione, rimesse alla discrezionalità del presidente. La forma scritta è quella ordinaria, ma non prescritta a pena di invalidità. Sono quindi ammissibili comunicazioni alternative, per posta elettronica (tanto più, che ora consente la certificazione del messaggio: d.m. 2 novembre 2005 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie), fax, ed anche orali, per via telefonica. Problema diverso, naturalmente, è la possibilità di fornire, poi, la prova della regolare convocazione dell'amministratore assente in un eventuale giudizio di impugnazione della delibera consiliare. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, luogo di riunione – ma solo quando questo sia diverso dalla sede sociale – e ordine del giorno. Il luogo di convocazione della riunione del consiglio d'amministrazione coincide infatti, di norma, con la sede sociale; tuttavia, è legittima la scelta di un luogo diverso, non necessariamente dovuta ad indisponibilità temporanea della sede: salvo il limite dell'intenzionale disagio cagionato a consiglieri di cui si voglia impedire la presenza sgradita. Altro elemento essenziale del subprocedimento di convocazione è l'ordine del giorno, che consente l'adempimento del dovere di agire informati, contestualmente imposto all’art. 2381-ter (prima, al sesto comma): altrimenti impossibile, in caso di deliberazioni a sorpresa, su temi suggeriti all'ultimo momento dal presidente o da singoli consiglieri. Soddisfatta l'esigenza di una preventiva conoscenza dei punti all'ordine del giorno, non si ravvisano ragioni per inibire la richiesta di singoli consiglieri al presidente di inserire specifici argomenti all'ordine del giorno: non sembrando indicativa di una contraria volontà normativa – tanto meno di natura imperativa – la formula letterale “Il presidente... fissa l'ordine del giorno”, dal momento che l'intera disciplina dell'iter procedimentale di convocazione ha espressa natura dispositiva: come confermato dall'incipit del comma (“Salvo diversa previsione dello statuto...”). Nella prassi societaria, ed in particolare negli statuti di società bancarie e finanziarie, sono piuttosto frequenti clausole che attribuiscono al presidente, in caso di necessità ed urgenza, poteri di ordinaria spettanza collegiale: prassi, da considerare legittima, fermi i limiti di legge inderogabili, riguardanti decisioni insuscettibili di delega (art. 2381-bis, terzquarto comma). Ulteriore funzione del presidente è quella di provvedere affinché informazioni adeguate sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Si tratta di competenza di natura legale – e quindi originaria, inclusiva del potere di coordinamento dei lavori del consiglio – e ordinatoria. La cura dei flussi informativi, da parte del presidente, tenuto a che vengano forniti dagli organi delegati adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno con ragionevole anticipo, integra la funzione di garanzia; cosicché, l'omesso o negligente adempimento di tali compiti può integrare profili di responsabilità (Cass. pen., V, n. 23838/2007). La collegialità dell'organo amministrativo è strumentale alla rapidità e alla ponderazione delle decisioni di carattere gestionale e differisce, quindi, dal metodo collegiale nelle deliberazioni dei soci, in cui è invece funzionale alla tutela della posizione soggettiva del singolo socio (Trib. Campobasso 31 ottobre 2007, in Soc., 2008, 1138, con nota di Dardes). Il mancato rispetto delle modalità di convocazione dettate dalla norma o dallo statuto integra un vizio di procedimento, ed in particolare, un difetto concernente il modo di formazione della volontà consiliare. Prima della riforma del 2003, l'omessa convocazione di un amministratore, era ritenuta addirittura causa di inesistenza della delibera consiliare, nonostante la presenza di un numero di amministratori integrante sia il quorum costitutivo, sia quello deliberativo (e quindi, senza ammissibilità della prova di resistenza): suscettibile di riverberarsi, in senso radicalmente invalidante, sulle deliberazioni dell'assemblea in quel modo convocata (Cass. I, n. 9314/1995). In senso contrario, si può ritenere che, ai fini della regolare imputazione giuridica della fattispecie al collegio, il vizio da omessa convocazione di uno dei membri non impedisca la costituzione di un organo, riunitosi nel numero legale previsto dal quorum strutturale; salva l'annullabilità della conseguente delibera consiliare. In ogni caso, legittimati a far valere il vizio riguardante l'irregolare convocazione degli amministratori non sono i soci, bensì, unicamente, i membri del collegio assenti o dissenzienti, nonché i sindaci (Cass. I, n. 12012/1998, in un caso di convocazione disposta dal presidente del consiglio di amministrazione senza il rispetto del termine libero di preavviso prescritto dallo statuto). Il dichiarato disfavore del legislatore della riforma verso la nozione stessa di inesistenza della delibera induce quindi a ritenere che le deliberazioni adottate dagli amministratori irregolarmente convocati siano comunque riferibili all'organo collegiale ed espressione della sua volontà, ancorché viziate e dunque annullabili. Si ritiene possibile, in dottrina, l'autointegrazione dell'ordine del giorno da parte della maggioranza consiliare. Normalmente, della riunione viene redatto il verbale da un segretario sotto la direzione del presidente, con funzione meramente documentaria, destinato ad essere inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (art. 2421 n. 4). Fanno eccezione le delibere consiliari delegate per l'aumento di capitale, trasfuse in un verbale notarile – trattandosi di modificazione dell'atto costitutivo (art. 2443, terzo comma) – nonché quelle di emissione di obbligazioni (art. 2410, secondo comma). Sul dibattuto problema della compatibilità della funzione amministrativa con un rapporto di lavoro subordinato, si è sostenuta la tesi negativa con riferimento specifico al presidente del consiglio di amministrazione, in assenza dell'indefettibile elemento della subordinazione ai fini della esistenza di un rapporto di lavoro; mentre, ne è stata ammessa la compatibilità, laddove siano accertati, in concreto, una mansione diversa da quella propria della carica sociale e l'assoggettamento ad un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare (Cass. V , n. 36362/2021, in Giur. it., 2022, 1154, con nota di Bertolotti). Appartiene al giudice del lavoro la competenza a decidere sulla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d'opera presentata dall'amministratore unico (Cass. lLav., VI, n. 12308/2019). BibliografiaAa.Vv., Amministrazione e gestione nelle società, in Riv. not., 2021, 429; Abbadessa, Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa, in Nuovo dir. soc., Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2007, 491; Barachini, Sub art. 2381, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015; Bartalena, Assetti organizzativi e business judgement rule, in Soc., 2020, 1339; Bergamaschi-Catalani, Note in tema di potere di indagine del singolo amministratore di S.p.A., in Soc., 2017, 1195; Bertolotti, Deleghe di gestione - Revoca di delega ex art. 2381, secondo comma, e giusta causa, con qualche interrogativo, in Giur. it., 2020, 2162; Bertolotti, Società e lavoro subordinato – Amministratore e socio di società di capitali e lavoro dipendente: vi è compatibilità?, in Giur. it., 2022, 1154; Bonelli, Gli amministratori di società per azioni, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno,Torino, 1985, XVI, 429; Bonelli, L’amministrazione delle s.p.a. nella riforma, in Giur. comm., 2003, 1, 700; Bonelli, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004; Buonocore, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile, in Giur. comm., 2006, 1, 5; Cagnasso, L’amministrazione collegiale e la delega, in Trattato Colombo – Portale, IV, Torino, 1991; Cagnasso, Il dovere di vigilanza degli amministratori e la «delega di fatto» tra norme «vecchie» e «nuove», in Giur. it., 2004, 1, 557; Calvosa, La governance delle società quotate italiane nella transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione, in Riv. soc., 2022, 309; Casiraghi, Corporate governance, il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione nelle società quotate, in Riv. dott. comm., 2016, 429; Catania, L’emersione della distinzione di genere nella disciplina normativa dell’impresa, in Dir. fam. e pers., 2018, 1030; Corradi, Dovere di agire in modo informato degli amministratori, in Giur. comm., 2016, II, 332; Cuomo, Il consiglio di amministrazione e la gestione dell’impresa nel codice di corporate governance, in Riv. soc., 2021, 79; De Feo, Sub art. 2381, in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, 2004; De Nicola, Sub art. 2381, in Commentario alla riforma delle società diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008; De Poli, De jure belli, ovvero dell’obbligo di agire informato degli amministratori non esecutivi di banca, in Soc., 2019, 187; De Poli, Segnali di allarme e responsabilità degli amministratori non esecutivi di banca, in Soc., 2021, 559; Ferretti, Note in tema di responsabilità degli amministratori non esecutivi delle banche, in Giur. comm., 2020, 2, 90; Ginevra, Tre questioni applicative in tema di assetti adeguati nella s.p.a, in Banca borsa tit. cred., 2021, 552; Guiotto, La nuova allerta nella declinazione degli assetti organizzativi, in Fall., 2022, 1185; Houben, Il ruolo dei comitati endoconsiliari nel nuovo codice di corporate governance ed il principio di collegialità, in Nuove leggi civ. comm., 2021, 1044; Houben, La distribuzione della responsabilità nei consigli di amministrazione con comitati interni investiti di funzioni istruttorie, propositive e consultive, in Banca borsa tit. cred., 2022, 439; Mansoldo, Adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nella gestione della crisi di società per azioni, in Contr. impr., 2021, 1288; Marulli, La delega gestoria fra regole di corporate governante e diritto societario riformato, in Giur. comm., 2005, 1, 85; Milano, Responsabilità degli amministratori non esecutivi per colpa nella conoscenza e colpa nell’attivazione, in Soc., 2018, 691; Moioli, Dovere di agire informato nella prospettiva del consigliere non esecutivo di società bancaria: so di non sapere, in Soc., 2022, 1394; Montagnani, Intelligenza artificiale e governance della “nuova” grande impresa azionaria: potenzialità e questioni endoconsiliari, in Riv. soc., 2020, 1003; Montagnani, Passador, Il consiglio di amministrazione nell’era dell’intelligenza artificiale: tra corporate reporting, composizione e responsabilità, in Riv. soc., 2021, 121; Montalenti, Gli obblihi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2007, 835; Morandi, Sub art. 2381, in Commentario breve al Diritto delle società, diretto da A. Maffei Alberti, Padova-Milano, 2017; Nazzicone, Responsabilità «da omesso controllo» degli amministratori non esecutivi di società azionaria, in Foro it., 2011, I, 1700; Passador, Note sulle funzioni del presidente del consiglio di amministrazione nelle società per azioni, in Soc., 2022, 673; Riganti, Amministratori non esecutivi di banca: informazione, sanzioni e responsabilità, in Giur. it., 2019, 856; Riganti, Responsabilità nel c.d. a. bancario – Delega gestoria e responsabilità nel c. d. a. bancario: una questione indefinita?, in Giur. it., 2019, 859; Sacchi, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato, in Giur. comm., 2008, 2, 377; Salafia, Gli organi delegati nell’amministrazione della s.p.a., in Soc., 2004, 1325; Salafia, Amministratori senza deleghe fra vecchio e nuovo diritto societario, in Soc., 2006, 290; Salafia, Il funzionamento dell’organo amministrativo delle società di capitali e nelle cooperative, in Soc., 2018, 1217; Sandei, Sub art. 2381, in Commentario breve al codice civile a cura di G. Cian, Milano-Padova, 2016; Sandei, Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali, in Riv. dir. civ., 2022, 698; Sanfilippo, Il presidente del consiglio di amministrazione nelle società per azioni, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, II, Torino 2007, 441; Santagata, Omessa convocazione di uno dei consiglieri ed invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, in Giur. comm., 1997, II, 156; Santoni, La deliberazione consiliare, in Banca borsa tit. cred., 2022, 791; Verna, Strumenti per il nuovo assetto organizzativo delle società, in Soc., 2019, 929; Visentini, Riflessioni su “La Riforma del diritto societario”, in Giur. comm., 2018, 5; Vitale, Abdicazione dell’organo amministrativo – Gestione sociale e procura abdicativa: il vademecum della Suprema Corte, in Giur. it., 2023; Zamperetti, La convocazione e l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione di S.p.A., in Soc., 2006, 276. |