Codice Civile art. 2398 - Presidenza del collegio (1).

Enrico Quaranta

Presidenza del collegio (1).

[I]. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

(1) V. nota al Capo V.

Inquadramento

La norma in commento conferisce all'assemblea, in via esclusiva, la competenza alla nomina del presidente del collegio sindacale. L'assemblea è, dunque, libera di scegliere il sindaco cui attribuire le funzioni di presidente, senza essere vincolata a specifiche competenze professionali che, eventualmente, possono presentarsi differenziate all'interno del collegio.

Tuttavia, ferma la competenza assembleare, si ritiene ammissibile che lo statuto preveda particolari indicazioni – con riguardo alla sua individuazione ovvero alla procedura di designazione – in ordine alla nomina a presidente del collegio sindacale (Trib. Udine, 7 luglio 1989).

La norma tace sui poteri del presidente del collegio sindacale.

Mentre, dal punto di vista sostanziale, le funzioni del presidente non sono diverse da quelle degli altri sindaci, incombendo su di esso i medesimi obblighi e potendo esercitare i medesimi diritti, dal punto di vista organizzativo, il presidente avrà i poteri funzionali alla piena operatività dell'organo e, quindi, alla direzione ed all'impulso dei lavori (Morera, 122) attraverso la convocazione e la direzione delle riunioni. Tuttavia, attesa la non essenzialità delle funzioni del presidente, sarà sempre possibile supplire all'inerzia da parte degli altri componenti del collegio.

Al presidente, peraltro, non spettano neppure particolari poteri di rappresentanza del collegio se non quelli derivanti dalla stessa collegialità dell'organo che non può non esprimersi se non attraverso una persona fisica (Franzoni, 2015, 39).

Nomina del presidente

Il presidente del collegio sindacale deve essere nominato dall'assemblea ordinaria (Cavalli, 79), in ragione di quanto previsto dall'art. 2364, comma 1, n. 2.

Secondo la dottrina, tale competenza non potrebbe esser derogata dallo statuto (Rigotti, 34), laddove la giurisprudenza ritiene, viceversa, che potrebbe prescindersi dall'intervento assembleare, per i casi in cui il sindaco nominato sia l'unico ad avere i requisiti legali di partecipazione all'organo di controllo (Trib. Monza, 14 febbraio 1983, in Giur. comm., 1983, II, 967, secondo cui «quando un sindaco, ancorché subentrato come supplente ad altro sindaco dimissionario, è l'unico membro del collegio sindacale ad essere iscritto nell'albo dei revisori dei conti, può assumere legittimamente la funzione di presidente del collegio anche in assenza di nomina assembleare»).

Ad ogni modo, il primo presidente deve essere designato nel corpo dell'atto costitutivo. Ciò in base a quanto dettato dall'art. 2328, comma 2, n. 11, che nell'attribuire a quell'atto la nomina dei componenti il collegio sindacale, non può che occuparsi di stabilire a quale di loro spetti la presidenza (Rigotti, 38).

In seguito all'abrogazione dell'art. 2450 c.c., disposta dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 10/2007, qualora la nomina di uno o più membri del collegio spetti allo Stato oppure ad altro ente pubblico, il presidente non deve essere necessariamente individuato tra uno di questi.

Ed invero l'art. 2450 c.c., dando assorbente all'interesse pubblico dell'attività costituente oggetto sociale, consentiva la nomina pubblica diretta dei componenti degli organo gestori e di controllo, prescindendo da una partecipazione dello stesso soggetto pubblico alla compagine societaria.

La sua abrogazione è stata il frutto del recepimento degli orientamenti comunitari e della normativa in materia di libera circolazione dei capitali e del diritto di stabilimento.

La dottrina interpreta negativamente la possibilità che lo statuto societario conferisca il potere di nomina del presidente del collegio ad un organo differente dall'assemblea.

In ogni caso, si ritiene legittima l'inclusione di clausole statutarie che prevedano indicazioni aggiuntive, inerenti alla nomina del presidente, in particolare requisiti ulteriori quali l'età, una precedente esperienza minima o ulteriori requisiti di professionalità.

In tali ipotesi si opina sull'opportunità di una previsione che imponga la nomina di almeno un altro sindaco in possesso di quelle caratteristiche, così da poter consentire la sostituzione di quello precedente (avente i medesimi requisiti) se cessato o decaduto (Rigotti, 35).

Compiti e poteri del presidente

La norma in commento non specifica quali siano i doveri ed i poteri del presidente.

Si è ugualmente tentato, con esito positivo, di determinare quali siano i compiti del presidente che, in forza del ruolo di impulso, direzione e coordinamento cui assolve, è tenuto a convocare, presiedere, dirigere e verbalizzare le riunioni del collegio (Tedeschi, 24).

In tal senso, i principî di comportamento elaborati dalla prassi (principî di comportamento 2010) precisano che il ruolo del presidente è funzionale all'operatività dell'organo collegiale.

Il presidente, inoltre, deve assicurare che tutti i membri del collegio ricevano le informazioni rilevanti a lui o ad altri membri singolarmente pervenute (Frè, Sbisà, 884), nonché curare la stesura del libro delle adunanze e delle deliberazioni, conservando la propria carica per la complessiva durata del mandato del collegio sindacale.

In relazione all'importanza del controllo svolto dal presidente del collegio sindacale, è stato ritenuto che l'omissione dell'esercizio e l'inadempimento dei relativi poteri e doveri di vigilanza, qualora un loro corretto esercizio avrebbe permesso di impedire condotte distrattive degli amministratori, è punibile a titolo di dolo eventuale, ove sussista la consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo potesse avallare la commissione di illeciti (Cass. pen., n. 26399/2014).

Per quanto riguarda i rapporti esterni, sono individuabili tre norme che inquadrano il presidente come destinatario di comunicazioni dirette al collegio sindacale: a) art. 2385, comma 1, in forza del quale l'amministratore rinunziatario deve fornire comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, ma anche al presidente del collegio sindacale; b) art. 2392, comma 3, che stabilisce l'inestensibilità della responsabilità per atti ed omissioni degli amministratori societari a quelli che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nei libri delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, fornendo immediata notizia scritta al presidente del collegio sindacale; c) art. 2393-bis, comma 3, secondo il quale la società deve essere citata in giudizio ed il relativo atto deve essere notificato ad essa anche in persona del presidente del collegio sindacale.

Emerge, pertanto, che possa ritenersi valida ogni comunicazione al collegio indirizzata al solo presidente il quale, a sua volta, deve informare tutti gli altri sindaci (Rigotti, 43).

È altresì escluso che possa attribuirsi alla volontà del presidente efficacia decisiva in caso di parità di voti.

Società quotate

In seguito alle modifiche legislative derivanti dalla l. n. 262/2005, inerente alla tutela del risparmio ed alla disciplina dei mercati finanziari, alle società quotate non si applica l'art. 2398 c.c., ma l'art. 148, comma 2-bis, TUF, che stabilisce che il presidente del collegio sindacale debba essere nominato dall'assemblea, come avviene per le società non quotate, ma tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Al riguardo va precisato che il comma 2 dell'art. 148 dispone che solo un sindaco effettivo debba essere espresso dalla minoranza, secondo le regole dettate da Consob con proprio regolamento; ciò significa come la scelta del presidente sia in sostanza obbligata, a meno che lo statuto preveda il potere per la minoranza di esprimere più componenti del collegio.

Bibliografia

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