Codice Civile art. 2447 octies - Assemblee speciali (1).Assemblee speciali (1). [I]. Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti; 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari; 4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce; 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari. [II]. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419. [III]. Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418. (1) V. nota al Capo V. InquadramentoNel caso di emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare, la norma in commento stabilisce la costituzione di assemblee dei possessori, per ogni categoria di strumenti emessi. La finalità è quella di dotare i possessori di strumenti finanziari di un strumento di tutela degli interessi della categoria di appartenenza, sia nei confronti della società, che delle altre categorie di possessori strumenti finanziari. In dottrina si è correttamente osservato che «la costituzione dell'organizzazione è prevista solo in presenza di una categoria di strumenti finanziari caratterizzata dall'omogeneità dell'interesse sotteso sia guardando allo specifico affare, sia alle posizioni soggettive di partecipazione: pertanto, in presenza di tale omogeneo interesse la legge impone l'esistenza dell'organizzazione che si configura come fenomeno ex lege di natura associativa, la cui costituzione si impone per il fatto dell'emissione di ciascuna categoria di strumenti finanziari» (Giannelli, 1220). L'assemblea dei possessori dei titolari di strumenti finanziari di partecipazione ai patrimoni destinati deve dunque intervenire in «tutte quelle situazioni dove una decisione della società pare idonea a pregiudicare l'interesse collettivo dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi medesimi» (Niutta, 185). È quindi prevista un’organizzazione corporativa, modellata su quella dettata dal codice in tema di obbligazioni, con la significativa differenza che al rappresentante comune è attribuita anche la funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare (Mignone, 7; Niutta, 183), nonché sulla corretta imputazione dei costi ad esso inerenti (ivi compresa la verifica dei criteri di imputazione pro quota dei costi condivisi e delle eventuali operazioni interpatrimoniali (su cui v. Gentiloni Silveri, 338-9). In rappresentanza degli interessi collettivi tutelati, il rappresentante comune ha diritto di prendere parte alle assemblee della società e ne ha la rappresentanza processuale . Competenze della assemblea dei possessori di strumenti finanziariL'assemblea dei possessori di strumenti finanziari delibera sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti. Al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari che partecipano allo specifico affare si applicano le disposizioni generali previste, con riferimento al rappresentante comune degli obbligazionisti, agli artt. 2418 e 2419 del codice civile. L'assemblea dei possessori di strumenti finanziari è competente a deliberare sulla costituzione di specifici fondi per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari, anche in questo caso, secondo una regola sostanzialmente identica rispetto alla disciplina prevista per l'assemblea degli obbligazionisti. A tal proposito si ritiene (Rossi, 1354; Comporti, 1003) che tali spese debbano essere individuate, non tanto in quelle sostenute normalmente per l'organizzazione ed il funzionamento dell'assemblea, ma in quelle effettivamente sostenute per l'interesse dei possessori di strumenti finanziari. Si spiega così la necessità di uno specifico rendiconto, appunto relativo a tale fondo e che deve essere approvato in sede di assemblea dei possessori di strumenti finanziari. L'assemblea in rassegna delibera anche sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari e sulle controversie sorte tra i possessori di strumenti finanziari e la società, nonché sulle relative rinunce e transazioni. Il legislatore ha poi opportunamente previsto una previsione di chiusura, stabilendo al numero 5 della norma in rassegna che, in ogni caso, l'assemblea dei possessori di strumenti finanziari è competente a deliberare sugli «altri oggetti di interesse comune». Con la conseguenza che non tanto si affida all'autonomia dei privati la scelta se affidare o meno alla competenza assembleare talune deliberazioni quanto, piuttosto, da un lato si chiarisce la non tassatività dell'elenco che precede e dall'altro si afferma una necessaria competenza dell'organo in esame ogni qualvolta si tratti di argomenti che incidono sull'interesse «di categoria» e che allora richiedono che la categoria esprima formalmente una propria posizione al riguardo. Diritti dei possessori di strumenti finanziariSul piano dei diritti spettanti ai possessori di strumenti finanziari è a dirsi che talune perplessità sorgono circa la possibilità di consultare le scritture contabili del patrimonio destinato, posto che l'art. 2422 stabilisce solo il diritto di consultare il libro degli strumenti finanziari emessi, previsto dall'art. 2447-septies: la dottrina ritiene consultabili sia il rendiconto redatto ai sensi dell'art. 2447-septies, sia le altre scritture previste dall'art. 2447-sexies, dal momento che la loro consultazione appare strumento necessario per la verifica del regolare andamento degli affari (Giannelli, 1266; Bozza, 128). Si deve ritenere, infine, che la delibera costitutiva possa attribuire anche diritti di controllo individuali del singolo sottoscrittore di strumenti finanziari, quale il diritto ad ottenere un analitico prospetto contabile dell'iniziativa economica, ottenere notizie dagli amministratori circa le partite del bilancio destinato o anche esprimere pareri su determinate operazioni gestorie. BibliografiaAnello, Profili civilistici e fiscali dei patrimoni dedicati, in Corr. Trib., 2003, XLI, 4485 ss.; Arleo Sub art. 2447-septies, in Commentario al codice civile, a cura di Cendon, I, 2008; Bloch e Cuda, Gli aspetti fiscali della gestione dei patrimoni «dedicati», in Corr. 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Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di Abbadessa, Portale, I, 2007, 817 ss.; Santagata De Castro, Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Il codice civile, commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2013; Schlesinger, Patrimoni destinati a specifici affari e profili disciplina contabile e profili di distinta soggettività, in Dir. e prat. Soc., 2003, III, 6 ss.; Rossi, Sub art. 147, in Comm. Al t.u.f., a cura di Alpa e Capriglione, II, Padova, 2000. |