Codice Civile art. 2409 undecies - Norme applicabili (1).Norme applicabili (1). [I]. Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395. [II]. Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza. (1) V. nota al Capo V. InquadramentoL'articolo in commento individua una serie di norme riferite agli amministratori nel sistema tradizionale applicabili al consiglio di gestione e, pur non contenendo un rinvio omnibus al modello tradizionale come avviene per il modello monistico, rappresenta una norma di chiusura del sistema. Il primo comma estende ai consiglieri di gestione le norme relative ai doveri di comportamento degli amministratori e quelle relative all'esercizio delle azioni di responsabilità subordinatamente al giudizio di compatibilità – ossia del non contrasto con la disciplina propria del sistema dualistico nel suo complesso o con singole disposizioni che lo regolamentano. Il secondo comma, invece, richiama direttamente la disciplina sulle delibere del consiglio di amministrazione, attribuendo il relativo potere di impugnativa anche al consiglio di sorveglianza. Le peculiarità del sistema dualistico rispetto a quello tradizionale fanno sì che ogni rinvio debba, comunque, intendersi riferito nei limiti della compatibilità. In particolare, sono oggetto di espresso richiamo le seguenti norme del sistema tradizionale: l'art. 2380-bis, ult. comma, c.c., che dispone che il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; l'art. 2381, comma 6, c.c., ai sensi del quale gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società; l'art. 2382 c.c., sulle cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori; l'art. 2383, quarto e quinto comma, c.c., sulla pubblicità della nomina e revoca degli amministratori; l'art. 2384 c.c., sui poteri di rappresentanza degli amministratori; l'art. 2385 c.c., sulla cessazione degli amministratori; l'art. 2386 c.c., sulla sostituzione degli amministratori; l'art. 2387 c.c., sui requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza degli amministratori; l'art. 2390 c.c., che stabilisce il divieto di concorrenza; l'art. 2392 c.c., che disciplina i presupposti sostanziali della responsabilità degli amministratori verso la società; l'art. 2394 c.c., sull'azione sociale di responsabilità; l'art. 2394-bis, sull'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci; l'art. 2395 c.c., sull'azione individuale del socio e del terzo; l'art. 2388 c.c., che regola la validità delle deliberazioni del consiglio; l'art. 2391 c.c., sulla disciplina degli interessi degli amministratori. Il sistema dei rinvii puntuali alle norme sugli amministratori compiuto dall'articolo in commento non deve ritenersi un rinvio tassativo e di carattere chiuso. Invero, il mancato esplicito richiamo ad altre norme del sistema tradizionale non ne implica l'inapplicabilità ai consiglieri di gestione ma rimette all'interprete, in virtù del rinvio di carattere generale alle norme sul sistema tradizionale compiuto dagli artt. 223-septies disp. att. c.c. e 2380, comma 3, c.c. l'indagine sulle ulteriori norme sugli amministratori che possono valere per i consiglieri di gestione. Come esposto, tutte le norme puntualmente richiamate dall'art. 2409-undecies c.c. concorrono ad individuare la disciplina della composizione, funzionamento ed organizzazione del consiglio di gestione, nonché il regime della responsabilità dei suoi componenti, pertanto, per la relativa analisi si rinvia ai commenti degli artt. 2409-novies e 2409-decies c.c., rispettivamente dedicati all'individuazione dei profili caratterizzanti l'organo amministrativo del sistema dualistico ed il regime della responsabilità dei suoi componenti. BibliografiaV. sub artt. 2409-novies e 2409-decies. |