Codice Civile art. 2409 noviesdecies - Norme applicabili e revisione legale (1) (2).Norme applicabili e revisione legale (1) (2). [I]. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395 (3). [II]. La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma (3). (1) V. nota al Capo V. (2) Rubrica così sostituita dall'art. 37, comma 15, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedente recitava: «Norme applicabili e controllo contabile» (3) Comma sostituito dall'art. 37, comma 15, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedente recitava: «Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili». InquadramentoNelle società che adottano il modello di governance di tipo monistico – analogamente all'altro sistema alternativo di amministrazione e controllo, c.d. dualistico – il controllo contabile deve essere necessariamente ed esclusivamente esercitato da un revisore esterno. È, infatti, esclusa l'opzione statutaria per l'affidamento del controllo contabile all'organo di vigilanza interna, anche nel caso di società chiuse e non tenute alla redazione del bilancio consolidato. La ratio alla base del principio di separazione fra organo di controllo sulla gestione ed organo titolare della revisione dei conti discende dalla particolare struttura organizzativa del sistema monistico nel quale i membri del comitato di controllo sono anche componenti del consiglio di amministrazione ed, in questa veste, concorrono alla redazione del progetto di bilancio. La revisione dei conti è disciplinata dalle norme generali che valgono per il modello tradizionale, per la cui analisi si rinvia, pertanto, al commento dell'art. 2409-bis c.c. BibliografiaV. sub art. 2409 sexiesdecies. |