Codice Civile art. 2410 - Emissione (1).Emissione (1). [I]. Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. [II]. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436. (1) V. nota al Capo V. InquadramentoLe obbligazioni sono titoli di credito, in genere al portatore (più raramente nominativi), rappresentativi delle frazioni, di identico valore, del capitale complessivamente erogato alla società dai singoli sottoscrittori che hanno aderito alla relativa operazione di emissione. Consentono, dunque, alla società emittente di reperire finanziamenti, rivolgendosi ad una platea indifferenziata di soggetti interessati, utilizzando all'uopo lo strumento tipico dei debiti di massa (Campobasso, 382); ai sottoscrittori, di ottenere il rimborso della quota di capitale portata dal titolo nonché il pagamento degli accessori remunerativi del prestito, variamente determinati a seconda delle condizioni previste dal prestito obbligazionario, in linea di principio senza partecipare al rischio di impresa. Pur trovando genesi (la delibera di emissione) e disciplina (il regolamento all'uopo predisposto) in atti societari, non rinvengono la relativa ragion d'essere nel rapporto sociale, a differenza di quanto può dirsi per le azioni: il loro fondamento e, al contempo, il relativo confine si rinviene infatti nel rapporto di finanziamento collettivo che ne sta alla base. Ne deriva che i sottoscrittori, a differenza degli azionisti, non vantano altro che un diritto di credito nei confronti della società. E ciò sempre che le obbligazioni non siano quelle «convertibili», previste e disciplinate dall'art. 2420-bis c.c.: in tal caso, l'ordinario regime è derogato dalla facoltà, riconosciuta al sottoscrittore, alla luce delle condizioni indicate al momento dell'emissione, di richiedere il tramutamento del titolo in azione. In quanto titoli di credito, le obbligazioni sono soggette alla relativa disciplina in tema di circolazione: sono dunque soggette, in particolare, alle regole inerenti l'autonomia del titolo (ex art. 1994 c.c.) nonché al regime delle eccezioni opponibili al portatore (art. 1993). Al contempo, rispetto ai tratti costitutivi dei titoli di credito, le obbligazioni sono connotate da una evidente attenuazione del profilo della letteralità (Cottino, 468): il rapporto cartolare riposa, infatti, oltre che sul dato offerto dal titolo, tipizzato nei suoi contenuti dal disposto dell'art. 2414 c.c., anche su un documento estraneo al titolo stesso, offerto dal portato della delibera di emissione nonché dal regolamento all'uopo predisposto per definire le connotazioni negoziali del prestito obbligazionario. Contenuto che può peraltro variare lungo la durata del rapporto cartolare per deliberazione assunta ex art. 2415 c.c., comma 1, n. 2, dall'assemblea degli obbligazionisti, soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. Le obbligazioni si distinguono dagli strumenti finanziari di cui all'art. 2346 c.c., che possono legittimare i titolari anche all'esercizio di diritti amministrativi. Meno decisamente, si differenziano dai titoli di debito previsti dall'art. 2483 c.c., che oggi possono emettere le s.r.l. una volta venuto meno il divieto originariamente previsto dall'art. 2486 c.c. All'identica sostanza, meramente patrimoniale, che domina la struttura delle due figure (confermata anche dal tenore dell'art. 58 l. fall. che li equipara nel criterio di determinazione del valore da ammettere al passivo), si contrappone una disciplina in parte differente: i titoli di debito emessi dalle s.r.l. hanno destinatari primari limitati, individuati nei soli investitori professionali e sono soggetti a regole specifiche in caso di circolazione quanto alla garanzia di solvibilità della emittente (che il cedente si assume comunque, salvo che il titolo sia stato acquistato da un socio o da altri investitori professionali). Secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Bologna IV, n. 1030/2016), anche quando sottoscritto da soci, il prestito obbligazionario (vieppiù se convertibile in capitale di rischio) va distinto dalla ipotesi del finanziamento soci, con conseguente inapplicabilità della regola della postergazione dettata dall'art. 2467 c.c. L'emissione di obbligazioni, soggetta alla disciplina specifica offerta dagli artt. 2410 e ss. c.c., trova infatti ratio nelle sottostante situazione di prestito, generalizzato e apersonalistico: e, in coerenza, la natura cartolare delle obbligazioni, con conseguente trasferibilità a terzi del diritto di credito incorporato nel titolo, mal si attaglia con il limite alla restituzione del prestito imposto dall'art. 2467 c.c. E ciò non solo per il disposto di cui all'art. 2411. comma 1. c.c., previsione di carattere speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 2467 c.c.; ma soprattutto perché le esigenze di garanzia perseguite dall'art. 2467 – dirette ad evitare il rischio che con l'emissione di obbligazioni si verifichi un eccessivo squilibrio tra patrimonio netto e indebitamento con conseguente trasferimento del rischio di impresa sui creditori – risultano parimenti salvaguardate dal limite di emissione imposto alla possibilità di emettere obbligazioni (per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili) ex art. 2412, comma 1, c.c. Sul punto si segnala la recente pronuncia del giudice di legittimità ( Cass. I, 20/06/2018, n. 16291 ). La Suprema Corte, in un caso avente ad oggetto la possibilità per i soci di una società per azioni di recuperare il proprio credito nei confronti della società in caso di liquidazione della stessa, prima del rimborso degli altri creditori, ha affermato che il principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dettato dall'articolo 2467 del c.c. per le società a responsabilità limitata, è applicabile anche alle altre forme societarie, inclusa la società per azioni, se in concreto il giudice ritenga che l'organizzazione della società finanziata consenta al socio finanziatore di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2476 c.c. La deliberazione di emissione: competenza, forma e natura della iscrizione nel registro delle imprese.L'emissione è deliberata dagli amministratori, salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente (comma 1 dell'art. 2410 c.c.). Non è, dunque, subordinata ad una preventiva indicazione statutaria a differenza di quanto prevede l'art. 2483 c.c., invece, per i titoli di debito delle s.r.l. La disposizione segue le linee guida offerte, nella materia in oggetto, dalla legge delega 3 ottobre 2001 (art. 4, comma 5): viene ascritta all'ente la scelta se attribuire all'organo assembleare o a quello gestorio la deliberazione sul prestito obbligazionario, con preferenza assegnata a quest'ultimo in caso di omessa previsione statutaria. Ciò in coerenza con l'intima riconducibilità di tale iniziativa agli atti tipici di gestione, al pari di tutte le altre situazioni di possibile indebitamento. E tale dato non è contraddetto dalla previsione dell'art. 2420-bis c.c. (che, ancora oggi, assegna alla sola assemblea straordinaria la relativa competenza in tema di obbligazioni convertibili): opzione, questa, giustificata dal fatto che l'aumento di capitale a servizio del prestito resta comunque di competenza dell'assemblea straordinaria (D'Ambrosio, 670). Ove la competenza sia assegnata dalla legge o dallo statuto all'organo amministrativo, la stessa va attribuita al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico nel sistema tradizionale, al consiglio di amministrazione nel sistema monistico e al consiglio di gestione nel sistema dualistico. In dottrina si è sostenuto che, con riferimento a quest'ultimo modello organizzativo, si ritiene ammissibile che l'emissione sia decisa dal consiglio di sorveglianza (Pisani, Le obbligazioni). Nulla esclude, ancora, che la competenza in questione, non ricompresa tra quelle elencate al comma 4 dell'art. 2381 c.c., venga delegata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione ad un comitato esecutivo o ad uno o più componenti del consiglio ai sensi del comma 2 dello stesso art. da ultimo citato (come confermato dai richiami all'art. 2381 operati dall'art. 2409-nonies, comma 1, nonché dall'art. 2409-noviesdecies, comma 1, c.c.). Se assegnata all'assemblea dei soci, si discute se vi sia libertà di scelta oppure se deve ritenersi competente in via esclusiva l'assemblea straordinaria (in ragione della forma notarile e dell'obbligo di iscrizione) o quella ordinaria (considerando che la materia non rientra più tra quelle espressamente ascritte alla stessa ex art. 2365 c.c.). Se si accede alla prima tesi, deve comunque ritenersi legittima la previsione di soglie di maggioranza più elevate rispetto a quelle ordinarie, anche diversificate a seconda dell'ammontare del prestito (Cavallo Borgia, 54). È da ritenersi, invece, preclusa a monte la possibilità di ascrivere la relativa competenza al collegio sindacale. Quale che sia l'organo deliberante, è comunque imposta la forma notarile e la successiva iscrizione nel registro delle imprese. Grazie al richiamo che la norma commentata opera all'art. 2436 c.c., al notaio è demandato il controllo di legittimità funzionale alla successiva iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Se il notaio non riscontra la sussistenza dei presupposi legittimanti, nel medesimo termine entro il quale deve procedere all'iscrizione (trenta giorni della verbalizzazione), deve comunicare agli amministratori che non procederà in tal senso, mettendo in moto il meccanismo previsto dal comma 3 dell'art. 2436 c.c. In questo caso, una lettura di sistema della disciplina in oggetto potrebbe anche indurre a ritenere che, ove la competenza sia degli amministratori, gli opportuni provvedimenti indicati dalla norma citata, in alternativa al rimedio giudiziale o all'abbandono dell'iniziativa, possano essere assunti dallo stesso organo di gestione. All'iscrizione va attribuito valore costitutivo e non meramente dichiarativo (Giannelli, 23): in coerenza, la deliberazione diventa esecutiva solo dopo l'iscrizione, risultandone preclusa l'attuazione prima di tale momento (ex art. 2436 c.c. comma 5). BibliografiaBrancadoro, Sub art. 2410, in Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004; Campobasso, Le obbligazioni, in Tr. Colombo-Portale, V, Torino, 1994; Cavallo Borgia, Sub artt. 2410-2420-ter, Della società per azioni, Delle obbligazioni, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 2005; Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1999; D'Ambrosio, in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfanti, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, 2004; Ferrara, Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001; Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tr. Gal., XXIX, Padova, 2003; Giannelli, Delle obbligazioni, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006; Pisani, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Abbadessa, Portale, I, Torino, 2006. |