Codice Civile art. 2420 - Sorteggio delle obbligazioni (1).

Benedetto Paternò Raddusa

Sorteggio delle obbligazioni (1).

[I]. Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

(1) V. nota al Capo V.

Inquadramento

L'art. 2414 c.c., al n. 6, prevede che i titoli obbligazionari debbano recare la data di rimborso del prestito, momento di estinzione della relativa obbligazione.

La prassi offre due alternative tecniche di rimborso.

La prima, meno ricorrente ma ovviamente più banale, è quella della estinzione ad una certa data dell'intero prestito obbligazionario.

La seconda, maggiormente utilizzata, è quella rappresentata dalla previsione di un piano di ammortamento stabilito nella delibera di emissione, da realizzarsi attraverso la graduale indicazione di alcune date di progressiva estinzione dei titoli (D'Ambrosio, 697).

Il piano di ammortamento riporta l'indicazione del quantitativo di obbligazioni da rimborsare alle rispettive scadenze; non può contenere, per contro, anche l'indicazione di quali siano le obbligazioni destinate ad un rimborso anticipato, rispetto alla data ultima di definitiva estinzione del prestito, perché ciò creerebbe, già a monte, una distinzione radicale tra i titoli, infrangendo l'unitarietà della disciplina negoziale chiamata a regolare ogni singola emissione.

L'individuazione dei titoli da estinguere alle diverse scadenze del piano viene realizzata attraverso il sistema del sorteggio, cui si riferisce la norma in commento, senza tuttavia tracciare una puntuale disciplina delle regole attraverso le quali lo stesso va realizzato, fatta salva quella della necessaria partecipazione all'atto del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio, assenze sanzionate a pena di nullità.

A valle, il metodo del sorteggio crea una evidente differenziazione tra i sottoscrittori, giacché quelli che vedono estinta in anticipo la relativa pretesa lucrano una minore remunerazione del capitale erogato rispetto alla compiuta scadenza indicata al momento della emissione: ma si tratta di evento, incerto nell'an, che gli obbligazionisti accettano al momento della sottoscrizione, così che non viene intaccato il profilo di unitarietà della emissione.

Sono chiare le conseguenze finanziarie correlate ai due diversi metodi temporali di estinzione, distinte a seconda delle esigenze sottese al finanziamento realizzato per il tramite della emissione. Quello a data fissa per tutte le obbligazioni permette di spalmare nel tempo il relativo impegno finanziario, evitando, lungo il ciclo economico dell'operazione, fuoriuscite di liquidità che non siano quelle legate alla remunerazione degli accessori.

L'ammortamento consente, invece, di frazionare il portato dell'obbligazione restitutoria, riducendone progressivamente l'intensità quantitativa finale nonché il peso degli interessi da pagare, chiaramente minori quanto più si anticipa la restituzione del capitale. Ma si tratta di esigenze che possono variare lungo il corso del tempo previsto per l'estinzione, al mutare delle diverse contingenze imprenditoriali e finanziarie che possono interessare la società emittente.

In siffatti casi, l'eventuale rimborso anticipato di tutte le obbligazioni o solo di alcune di esse (ipotesi non prevista dalla delibera di emissione o prevista in termini più ridotti) o, per converso, il differimento del rimborso rispetto alle scadenze indicate nel piano di ammortamento, presuppongono una modifica sostanziale delle condizioni del prestito. Non possono, dunque, essere decise unilateralmente dall'emittente ma presuppongono, piuttosto, l'accettazione dell'assemblea degli obbligazionisti ai sensi del comma 1, n. 5, dell'art. 2415 c.c. (Capolino, 563).

Le regole del sorteggio ed il ruolo del rappresentante comune.

Per garantire la regolarità del sorteggio, le relative operazioni vanno eseguite, a pena di nullità, in presenza del rappresentante comune ovvero di un notaio.

La disposizione, dal contenuto evidentemente scarno, rassegna due profili di immediato interesse.

Per un verso, tipizza la sanzione correlata alla eventuale inosservanza del relativo disposto, in linea con l'importanza che assume l'atto nell'ottica relativa all'interesse comune di tutti gli obbligazionisti, così che una ingiustificata assenza del rappresentante comune finisce per costituire anche spunto evidente di una possibile ragione di responsabilità nei confronti del gruppo organizzato. Per altro verso, costituisce momento di approfondimento nel dibattito legato alla indispensabilità della nomina del rappresentante comune (argomento già affrontato sia nel commento relativo all'art. 2415 c.c., sia in quello inerente l'art. 2417 c.c.). Sotto questo versante, malgrado le opinioni di segno contrario (puntualmente riassunte da Picardi, 902), sembra farsi preferire l'idea in forza della quale la norma in commento vale a supportare la tesi della non indispensabilità della nomina: a tanto porta infatti la prevista surrogabilità del ruolo di garanzia all'interno di una dinamica, quale quella del sorteggio, che di certo dà corpo ad una delle situazioni di maggiore concretizzazione dell'interesse sotteso alle funzioni di unitaria rappresentanza del gruppo legate al relativo incarico.

La norma non descrive le regole di attuazione del sorteggio. Sembra tuttavia evidente che debba redigersi apposito verbale sul quale dovrà essere apposta la sottoscrizione del rappresentante comune o del notaio (Frè, 625); ed il verbale dovrà anche contenere la puntuale individuazione dei titoli da rimborsare attraverso l'indicazione dei relativi elementi distintivi (serie, lettera, numero).

Una volta individuato il titolo estratto, l'estinzione della obbligazione segue le regole comuni ai diritti cartolari: così ne è imposta la consegna all'emittente e saranno operative le eccezioni reali prospettabili in danno del portatore (Brancadoro, 961).

Bibliografia

Brancadoro, Sub art. 2414-bis, in Società di capitali: commentario, a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004; Campobasso, Le obbligazioni, in Tr. Colombo-Portale, Torino, 1994; Capolino, Sub art. 2419 c.c., in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da d'Alessandro, Padova, 2011; D'Ambrosio, in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfanti, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, 2004; Di Girolamo, Le obbligazioni e gli altri titoli di debito nel fallimento dell'emittente, con uno sguardo alla riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2008, 1109; Frè, Sub artt. 2325-2461, Società per azioni, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 1982; Picardi, Sub art. 2419 c.c., in Commentario al codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino; Petitti, I titoli obbligazionari delle società per azioni, Milano, 1964.

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