Codice Civile art. 2433 bis - Acconti sui dividendi (1).

Claudio Sottoriva

Acconti sui dividendi (1).

[I]. La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico (2).

[II]. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (3) di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.

[III]. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

[IV]. L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

[V]. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (4).

[VI]. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (4) debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

[VII]. Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

(1) V. nota al Capo V.

(2) Le parole «al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale» sono state sostituite dalle parole «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico» dall'art. 37, comma 18, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.

(3) Le parole «della società di revisione» sono state sostituite dalle parole «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti dall'art. 37 del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.

(4) Le parole «del controllo contabile» sono state sostituite dalle parole «della revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 18, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.

Inquadramento

In attuazione del Regolamento UE n. 537/2014, il legislatore interno ha emanato il d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135 titolato «Attuazione della Direttiva 2014/56/UE che modifica la Direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati».

L'art. 18 del d.lgs. n. 135/2016 citato ha ridotto (modificando il capo V del d.lgs. n. 39/2010) il perimetro delle società che rientrano tra gli enti di interesse pubblico (EIP).

La modifica ha determinato l'impossibilità per le società diverse dagli enti di interesse pubblico di poter distribuire ai soci acconti sui dividendi.

La possibilità di distribuzione di acconti sui dividendi per i soli enti di interesse pubblico

Alla luce del recepimento delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 135/2016, tra gli enti di interesse pubblico attualmente rientrano solo le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Tale modifica comporta che per le società escluse dall'intervento normativo, tra cui le società non quotate, non trova più applicazione la disciplina in tema di enti di interesse pubblico, ovvero il d.lgs. n. 39/2010 e il Regolamento n. 537/2014.

Oltre tale modifica, l'art. 26 del d.lgs. n. 135/2016 ha altresì modificato l'art. 16 del d.lgs. n. 39/2010.

Antecedentemente a tale modifica, il decreto del 2010 conteneva due previsioni speciali relative alle società appartenenti a gruppi in cui sono presenti EIP. In queste società, la revisione legale non poteva essere esercitata dal collegio sindacale e, inoltre, la Consob poteva individuare tra le società del gruppo di appartenenza degli EIP quelle cui applicare la disciplina degli enti di interesse pubblico.

In virtù del regime transitorio previsto all'art. 43 del d.lgs. n. 43/2010, alle società appartenenti a gruppi in cui erano presenti società con azioni quotate, si applicava il regime delle società quotate, in ordine al conferimento e alla durata dell'incarico di revisione.

Ciò comportava l'applicazione del complesso di disposizioni previste dagli artt. 165 e 165-bis del d.lgs. n. 58/1998 e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento emittenti.

La nuova versione dell'art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, per le società appartenenti a gruppi in cui sono presenti EIP mantiene il divieto di attribuzione dell'incarico di revisione al collegio sindacale ma non prevede più il potere della Consob di estendere alle società del gruppo la disciplina degli enti di interesse pubblico.

Al contempo, il d.lgs. n. 135/2016 abroga il regime transitorio che applicava in ordine alla durata e al conferimento dell'incarico delle società del gruppo il regime delle società quotate.

In merito alla distribuzione degli acconti sui dividendi, l'art. 2433-bis c.c. prevede che essa sia consentita solo alle società il cui bilancio sia assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico.

Alla luce delle modifiche sinora indicate, le società appartenenti a gruppo in cui sono presenti EIP non possono più usufruire più di questa facoltà.

Ciò in quanto alla luce della modifica apportata dal già citato art. 18 d.lgs. n. 135/2016, tali società rientrano nel regime ordinario.

Tale conclusione è peraltro confermata anche dal principio OIC 28. Nella sua versione più recente infatti è espressamente indicato che rispetto alla versione anteriore al d.lgs. n. 135/2016 è stata stralciata la parte inerente agli acconti dividendi in quanto le società non quotate non possono più distribuire tali acconti.

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