Codice Civile art. 2434 bis - Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio (1).Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio (1). [I]. Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. [II]. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi (2) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. [III]. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa. (1) V. nota al Capo V. (2) Le parole «il revisore non ha formulato rilievi» sono state sostituite dalle parole «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi» dall'art. 37, comma 19, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39. InquadramentoLa norma è stata introdotta in sede di riforma del diritto societario exd.lgs. n. 6/2003 e costituisce una disposizione speciale per le impugnative delle deliberazioni di approvazione del progetto di bilancio. Essa va letta in stretto collegamento con le disposizioni di cui all'art. 2377 e all'art. 2379 c.c. (che disciplinano in via generale le invalidità delle deliberazioni assembleari). La norma in argomento ricollega la preclusione delle azioni alla «approvazione» del bilancio relativo all'esercizio successivo. Conseguentemente, l'individuazione del dies a quo a partire dal quale sono precluse le azioni di nullità e di annullamento è costituito dalla data della deliberazione assembleare di approvazione del progetto di bilancio successivo a quello impugnato, a nulla rilevando, invece, l'esecuzione della pubblicità di cui all'art. 2435 c.c. L'unica circostanza ad assumere valore è costituita dalla presenza di un nuovo bilancio fatto proprio dall'assemblea e volto a rappresentare, in modo aggiornato, la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio: tale rappresentazione supera tutti i bilanci precedentemente approvati. Ulteriormente, si deve avere riguardo al momento della proposizione dell'azione non potendo assumere rilievo l'approvazione dei bilanci successivi in corso di giudizio. Le impugnazioni della delibera di approvazione del progetto di bilancioSi ritiene anzitutto che siano annullabili le delibere adottate in presenza di violazioni procedimentali nella formazione del bilancio (ad esempio l'omesso deposito nella sede del progetto di bilancio, l'impossibilità di effettuarne la consultazione da parte dei sindaci, il mancato deposito della relazione degli amministratori etc.). Sono viceversa considerate nulle le deliberazioni di bilancio caratterizzate dalla violazione di precetti inderogabili (in tal senso si veda Trib. Napoli, 3 dicembre 2013). Una volta approvato il bilancio, la sua invalidità può essere causata da irregolarità nei documenti che lo compongono, da irregolarità relative al procedimento di formazione o alla delibera assembleare di approvazione. Per fare valere tali irregolarità lo strumento è quello dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per chiederne la nullità o l'annullamento, secondo le regole ed il procedimento previsto per le impugnative delle delibere assembleari. Le cause più frequenti di invalidità del bilancio d'esercizio riguardano il suo contenuto, anche se è possibile che ve ne siano alcune concernenti il procedimento di formazione dello stesso (es. omesso deposito nella sede sociale), che in linea di massima ne comportano l'annullabilità e troverà quindi applicazione la disciplina dettata dagli artt. 2377 e 2378 c.c.; così come è possibile che causa d'invalidità del bilancio possa essere relativa alla delibera di approvazione del bilancio stesso in quanto atto dell'assemblea. Se, dunque, nel sistema delineato dagli artt. 2377-2379 c.c. i vizi di procedimento – riguardino la delibera nel suo complesso o il singolo voto – danno vita sempre e soltanto all'annullabilità della delibera e non alla più grave sanzione della nullità, diverso discorso va fatto per i vizi relativi al contenuto della delibera. In relazione al contenuto il bilancio è irregolare se redatto in violazione dei principî di chiarezza, verità e correttezza in modo tale da non rappresentare la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (bilancio «falso»). La dottrina prevalente è tradizionalmente a favore, in tal caso, della più rigorosa tesi della nullità della delibera di approvazione del bilancio, ritenendo che la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro, veritiero e corretto abbia oggetto illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili dettate a tutela di un interesse generale. Si ricade, perciò, nell'ambito di applicazione dell'art. 2379 c.c.: la delibera è nulla e la relativa azione potrà essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e senza limiti di tempo. Rammentando quanto statuito dalla Cassazione, pronunciatasi a Sezioni unite, con la sentenza n. 27 del 21 febbraio 2000, si sottolinea che i principî generali della chiarezza e della verità, cui deve ispirarsi l'organo preposto alla redazione del bilancio di esercizio, sono i principî cardine che lo stesso legislatore eleva a norme di diritto pubblico, statuendo che la loro non corretta applicazione comporta la nullità della delibera assembleare, avente ad oggetto l'approvazione di un documento contabile non chiaro e non veritiero. Allo stesso tempo il legislatore se da un lato tutela il diritto dei soci e dei terzi ad essere informati in modo chiaro, veritiero e corretto, dall'altro ha ritenuto opportuno introdurre un limite temporale, con apposita norma giuridica (art. 2434-bis c.c.) applicabile per espresso rinvio anche alle s.r.l., secondo cui non è possibile impugnare la delibera di approvazione del bilancio una volta che il bilancio dell'esercizio successivo sia stato già approvato, con l'evidente scopo di garantire il principio generale della continuità aziendale, nonché della certezza e stabilità agli atti societari Il Tribunale di Milano, 22 gennaio 2015 e 23 settembre 2015, ha statuito che, sensi del primo comma dell'art. 2434-bis c.c., tanto le azioni di nullità che quelle di annullamento (artt. 2377 e 2379 c.c.) non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è intervenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Il legislatore della riforma – riconoscendo all'impugnativa dei bilanci relativi ad esercizi «chiusi» una forte potenzialità destabilizzante sui rapporti esterni e su quelli endosocietari – ha, dunque, manifestato la volontà legislativa di impedire impugnazioni di mero disturbo: sì ritiene, infatti, che ove il vizio dedotto si sia ripercosso anche sul bilancio successivamente approvato sia sufficiente l'impugnativa di quest'ultimo, mentre, ove il vizio non abbia prodotto conseguenze negative sul bilancio successivo, esso costituirebbe soltanto un fatto storico che non ha avuto alcuna incidenza negativa sulla organizzazione della società. La norma di cui all'art. 2434-bis c.c. poggia la propria ratio sull'insussistenza di interesse ad agire per l'invalidazione dì un bilancio superato dall'approvazione del bilancio successivo, così da stabilizzare le delibere a fronte di iniziative tardive. Il Tribunale di Milano, 3 agosto 2017 ha statuito che, con riferimento alle impugnazioni delle delibere assembleari di società di capitali, l'unico soggetto che deve essere e può essere convenuto in giudizio non è il socio, ma la società medesima, trattandosi del soggetto che ha adottato (tramite il proprio organo sociale) la delibera di cui viene contestata la legittimità. Il socio che ha votato a favore della delibera impugnata non può intervenire ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c. (intervento principale od intervento adesivo autonomo): la delibera assembleare è infatti atto imputabile alla società che spiega effetti diretti nella sua sfera giuridica, di talché il socio, in quanto terzo, non può far valere posizioni giuridiche di cui non è titolare. È invece consentito l'intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c. (intervento adesivo dipendente), a sostegno delle ragioni della società. Ed invero, la delibera assembleare configura determinati assetti societari, voluti dal socio che ha votato a favore della medesima delibera. Lo stesso socio è pertanto titolare di un interesse a sostenere la legittimità della delibera, considerato che l'eventuale declaratoria di illegittimità annullerebbe gli assetti societari voluti dal socio medesimo all'interno della società in cui egli esercita i propri diritti di socio, con ripercussioni sulla sua sfera giuridica individuale. L'intervento adesivo dipendente del socio alla posizione della società convenuta è legittimo anche qualora quest'ultima rimanga contumace. L'obbligo degli amministratori di depositare il progetto di bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni anteriori alla assemblea convocata per la relativa approvazione (art. 2429 c.c.) è volto a garantire al socio un periodo di tempo ragionevole per l'esame completo del bilancio da approvare. La relativa violazione comporta un'illegittima compressione del diritto di partecipazione del socio con conseguente annullabilità della delibera di approvazione del bilancio. L'art. 2434-bis, comma 1, c.c., per cui la delibera di approvazione del bilancio non può essere proposta dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, si limita ad introdurre un termine di decadenza delle impugnazioni delle delibere assembleari e non disciplina le impugnazioni già proposte nei confronti di precedenti delibere di approvazione del bilancio. La limitazione alla legittimazione attiva all'impugnazioneIl secondo comma della disposizione in commento prevede che la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tale norma estende alla generalità delle società per azioni il principio già previsto per le società quotate in mercati regolamentati (art. 157 d.lgs. n. 58/1998). Per le società quotate tale legittimazione attiva spetta anche alla Consob. Secondo Trib. Roma 1° febbraio 2016, il superamento della soglia di possesso qualificato prevista dall'art. 2434-bis c.c. per l'ipotesi di impugnazione di bilancio certificato da società di revisione senza rilievi integra un requisito di legittimazione, la cui sussistenza va accertata non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia. Pertanto, successivamente all'instaurazione di un giudizio i soci intervenuti in via autonoma a sostegno della domanda attorea, abbiano rinunciato all'azione, deve declararsi il rigetto della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, a prescindere dalla circostanza che l'attore non abbia accettato la rinuncia, trattandosi di rapporti processuali connessi, ma scindibili. Nel caso in cui la partecipazione di un socio sia sottoposta a sequestro giudiziario, il socio, le cui azioni sono sottoposte a vincolo, non può votare e quindi neanche impugnare la deliberazione. La limitazione in oggetto non esclude la possibilità di fare ricorso all'azione prevista dall'art. 2377, comma 3, c.c., che potrà essere esercitata indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, ancorché in concreto sussistano numerose difficoltà di vario genere difficilmente superabili avuto riguardo agli oneri probatori relativi a nesso di causalità tra vizi del bilancio e danno, nonché alla quantificazione del danno risarcibile soprattutto nel caso si lamentino irregolarità attinenti la funzione informativa del bilancio. Qualche considerazione merita l'attuale disciplina relativa ai giudizio che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può esprimere sul progetto di bilancio oggetto di revisione. Occorre a tal fine riferirsi al principio di revisione ISA Italia 700 che tratta della forma e del contenuto della relazione del revisore. Ebbene, giunto al termine della propria attività di revisione, avendo svolto le procedure ritenute necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, il revisore è come noto chiamato ad esprimere un giudizio professionale sul bilancio. L'ISA Italia 700 richiama a questo riguardo gli esiti del lavoro svolto dal revisore che devono consentirgli: 1. di poter concludere in merito al fatto che siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati (ISA 330); 2. di poter concludere in merito al fatto che gli eventuali errori riscontrati, e non corretti, presi singolarmente o nel loro insieme, siano significativi (ISA 450); 3. di poter valutare se il bilancio sia redatto nel suo insieme, e perciò in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo applicabile. Il principio di revisione ISA 705 si occupa invece del caso in cui il revisore concluda per l'emissione di una relazione in cui il giudizio sul bilancio debba contenere una «modifica». Si ha il caso del giudizio «con modifica» quando il revisore: 1. conclude che il bilancio nel suo complesso contiene errori significativi; oppure 2. non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. La «modifica» al giudizio dipende quindi da quale circostanza la determina; a questo proposito, sussistono tre tipologie di «giudizi con modifica»: - giudizio con rilievi: gli errori sono significativi, ma non «pervasivi» per il bilancio. - giudizio negativo: gli errori sono significativi e pervasivi per il bilancio. - impossibilità di esprimere un giudizio: non si è stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, e gli errori non individuati riferiti a tali elementi potrebbero essere significativi e pervasivi; oppure, in situazioni molto rare, vi sono molteplici incertezze tali per cui il revisore non è in grado di formarsi un giudizio a causa della loro possibile interazione e quindi sul loro effetto sul bilancio. Un ruolo di rilievo nel tracciare il confine fra un giudizio positivo con rilievi ed un giudizio negativo è rappresentato dal carattere della «pervasività» sul bilancio degli errori significativi non corretti. Sono considerati effetti pervasivi quelli che: - non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; - o se si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano comunque una parte sostanziale del bilancio stesso; - se riguardano l'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte dei suoi utilizzatori Se il revisore conclude per un giudizio negativo o per dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio, nella relazione non deve essere incluso anche un giudizio senza modifica su un singolo prospetto o specifici elementi, saldi o voci di bilancio, poiché questo comportamento si porrebbe in contraddizione con il giudizio fornito sul bilancio nel suo complesso. Il Tribunale di Milano con sentenza del 24 aprile 2021 ha statuito che la deduzione di nullità di una delibera di approvazione di bilancio costituisce il riflesso – sulla manifestazione della volontà assembleare imputata alla società – dell'illiceità del suo oggetto. Tale illiceità deriva a sua volta dalla violazione delle regole poste a presidio della chiarezza, della veridicità e della correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell'esercizio e riflesse nel documento di bilancio approvato. Pertanto, il vaglio di fondatezza di un'impugnazione di bilancio, quando non basata anche su vizi di convocazione, costituzione e funzionamento dell'assemblea, si risolve necessariamente in quello del rispetto, da parte degli amministratori, delle regole preposte alla redazione della bozza di bilancio. In particolare, tale delibazione, oltre a fondarsi su valutazioni di natura tecnico-contabile (per le quali, come è noto, il Tribunale richiede generalmente l'ausilio di esperti indipendenti di provata fama), tiene conto: a) del principio per cui il bilancio di una società di capitale deve essere comprensibile e chiaro non al quivis de populo bensì a qualunque soggetto dotato della preparazione tecnico-contabile e giuridica necessaria e sufficiente a comprenderne il contenuto; b) del principio per cui esso deve contenere tutte le sole informazioni richieste dalle disposizioni di legge, ulteriormente ridotte – nei casi di bilanci redatti in forma abbreviata – a quelle di cui all'art. 2345-bis c.c. (co. 2 e ss.); c) del principio per cui non ogni anche minimo difetto di veridicità, correttezza e chiarezza del bilancio è tale da ridondare nella nullità, anche solo parziale, della delibera di approvazione, ma solo quelli che alterino in modo significativo la rappresentazione patrimoniale ed economica in cui il bilancio consiste o menomino in modo apprezzabile la chiarezza e completezza dell'informazione che esso è chiamato a rendere ai soci e ai terzi. Gli effetti dell'invaliditàIl terzo comma della disposizione in commento, costituisce applicazione insieme del principio generale di continuità dei bilanci e della norma di cui all'art. 2377, comma 8, e art. 2379, ultimo comma. Per quanto riguarda il comportamento che in concreto la norma impone agli amministratori, l'uso della locuzione «tiene in conto» chiarisce che essi non sono vincolati ad una condotta determinata ma devono valutare in quale modo le poste del bilancio colpite dalla pronuncia di invalidità continuano a risentire della iniziale irregolarità. Secondo Trib. Torino 26 ottobre 2017, è infondata l'eccezione in virtù della quale l'impugnativa del bilancio proposta nell'anno in cui il bilancio medesimo è stato approvato sarebbe improcedibile a seguito dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo: ai sensi dell'art. 2434-bis, comma 1, c.c., infatti, le azioni di nullità e di annullamento «non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo», per cui ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda è la circostanza che la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio successivo non sia intervenuta prima dell'impugnazione giurisdizionale del bilancio precedente. Ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con effetto retroattivo da altra presa in conformità della legge e dello statuto. Tale normativa trova applicazione non solo con riguardo alle delibere annullabili, ma anche a quelle nulle (art. 2379, comma 4, c.c.), alle delibere, annullabili e nulla, delle società a responsabilità limitata (art. 2479-ter c.c.) (si veda il coommento a tali articoli). Quando i progetti di bilancio sottoposti all'approvazione delle due assemblee (la prima sostituita e la seconda adottata in sostituzione) sono stati redatti entrambi sostanzialmente in forma analitica anche se il primo è stato formalmente qualificato come bilancio abbreviato e il secondo redatto secondo uno schema in forma ibrida comunque non riconducibile alla forma abbreviata, l'approvazione della delibera in sostituzione della precedente delibera da sostituire ha efficacia retroattiva sanante ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c. Tale esito sarebbe difficilmente raggiungibile laddove, diversamente, la società avesse revocato la delibera impugnata di approvazione del bilancio in forma (anche sostanzialmente) abbreviata approvando un'ulteriore bilancio in forma analitica, giacché in tal caso (viste le differenze contenutistiche) alla prima delibera non sarebbe più ricollegabile alcun effetto e gli effetti della seconda decorrerebbero soltanto dal momento della sua assunzione (Cass. n. 22762/2012). Non va condiviso, inoltre, l'orientamento di quella giurisprudenza di merito secondo cui, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può aver luogo e interviene la cessazione della materia del contendere (Trib. Torino, 1° aprile 2014; Trib. Bari, 15 aprile 2014), restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo. La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che l'annullamento della deliberazione assembleare di cui all'art. 2377 c.c. non può aver luogo soltanto nel caso in cui la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto, mentre nel caso che anche la successiva deliberazione sia illegittima, la delibera precedente dev'essere dichiarata invalida (Cass. n. 2999/2010). Ne consegue che, se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra, il giudice è tenuto a verificare l'avvenuta rimozione della precedente causa d'invalidità, dovendo egli accertare, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (Cass. n. 16017/2008). Non è regolare un bilancio strutturato secondo uno schema misto, in cui lo stato patrimoniale e il conto economico siano stati redatti in forma ordinaria e la nota integrativa in forma ridotta usufruendo delle semplificazioni previste dallo schema abbreviato poiché sarebbero sottratte al fruitore del bilancio informazioni essenziali sullo stato e sull'andamento dell'attività sociale: è, conseguentemente, nulla la delibera di approvazione di un bilancio «misto» (Cass. n. 7586/2016), tanto più che l'interesse leso in capo al socio che giustifica la declaratoria di nullità potrebbe attenere anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale ed economica dell'impresa (Cass. n. 2758/2012). Ai sensi dell'art. 2479-ter, comma 1, c.c. (v.), il tribunale può discrezionalmente assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare le cause di invalidità in funzione deflattiva del contenzioso ed in alternativa alla sostituzione spontanea della deliberazione, assegnazione che risulterebbe del tutto inopportuna (oltre che dilatoria e defatigante) nei casi in cui una delibera (es. di approvazione del bilancio) sia stata già approvata un notevole numero di volte e senza alcun risultato deflattivo del contenzioso. Una fattispecie analoga è prevista, per le s.p.a., all'art. 2378, comma 4, c.c. (v.). Quando un'istanza è riferita ad allegazioni e produzioni tardivamente dedotte oltre i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., la sopravvenienza dei fatti non può giustificarne l'allegazione e la produzione tardiva salvo l'ipotesi in cui, ex art. 153, comma 2, c.p.c., la decadenza sia intervenuta per causa non imputabile alla parte istante. Il Tribunale di Palermo con sentenza del 2 gennaio 2020 ha ribadito che il socio ha diritto ad ottenere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte in bilancio. La deliberazione assembleare con cui è approvato il bilancio di esercizio che violi i precetti di chiarezza e precisione previsti dall'art 2423 , comma 2, c.c. è nulla non soltanto se la violazione determina una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati (ivi compresa la relazione) non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte. Se il socio, impugnando il bilancio, denuncia vizi afferenti ad una pluralità di poste diverse, egli propone contestualmente una pluralità di domande, con in comune il petitum ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuna delle poste contestate. BibliografiaAa.Vv., art. 2423-2435 ter – Bilancio, Commentario del Codice Civile, a cura di M. Irrera, Bologna, 2022; Balzarini, Artt. 2430 c.c., in Obbligazioni-Bilancio, a cura di Notari e Bianchi, in Commentario alla riforma del diritto societario, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006; Strampelli, Del bilancio, in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da Abbadessa e Portale, Milano, 2017; Strampelli, Diritto contabile, Milano, 2022; Strampelli, Diritto contabile, Milano, 2022. |