Codice Civile art. 2462 - Responsabilità (1).Responsabilità (1). [I]. Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. [II]. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470. (1) V. nota al Capo VII. InquadramentoPer come si evince dalla relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, tutta la disciplina della società a responsabilità limitata è finalizzata ad «offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese». La nuova società a responsabilità limitata si presenta «come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata (...), può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni». L'ampia autonomia lasciata ai soci consente poi l'adattamento del modello legale a differenti conformazioni volte ad avvicinarlo, per un verso, al tipo delle società di persone facendo emergere il lato «personalistico» ovvero, per altro, ad un modello più schiettamente corporativo. In questa prospettiva, la società a responsabilità limitata abbandona la caratteristica di «piccola società per azioni»: il tratto distintivo è dato dalla più agile struttura organizzativa ed il tendenziale maggior rilievo della persona dei soci (Campobasso, 543). Il comma 1 della disposizione in commento ribadisce la separazione del patrimonio dei soci da quello della società prevedendo che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. La norma conferma, dunque, l'attribuzione alla società a responsabilità limitata della personalità giuridica e, indirettamente, l'inquadramento della società nelle società di capitali. La società a responsabilità limitata è, dunque, un soggetto di diritto diverso dai soci. Proprio in ragione della personalità giuridica della società, la presenza, nell'atto costitutivo, di clausole che pongano a carico dei soci l'obbligo di apportare alla società quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale è incompatibile con i connotati essenziali del tipo delineato dalla norma in commento. La società a responsabilità limitata unipersonale.La società a responsabilità limitata unipersonale è stata introdotta dal d.lgs. 3 marzo 1993, n. 88 che ha dato attuazione alla dodicesima direttiva CEE in materia societaria (Direttiva 21 dicembre 1989, n. 89/667/CEE) (Ibba, 2). Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che, in caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464 ovvero fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c. I presupposti della responsabilità illimitata sono dunque: lo stato di insolvenza, l'unipersonalità, la mancata esecuzione dei conferimenti ovvero della pubblicità prevista dall'art. 2470 c.c. L'insolvenza della società è, dunque, requisito imprescindibile per la responsabilità illimitata del socio. Mentre taluni interpretano il presupposto in argomento come insolvenza fallimentare e, dunque, alla luce dell'art. 5, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, altri lo legano a tutti i casi in cui il patrimonio risulti insufficiente per il soddisfacimento dei debiti e, precisamente, nei casi di inadempimento delle obbligazioni sociali verso uno o più creditori desumibile dalla vana escussione del patrimonio sociale ovvero dalla prova dell'inutilità della sua preventiva escussione (Santosuosso, 616). Per quanto attiene all'unipersonalità, prima della riforma era prevalente l'indirizzo che, facendo leva sul concetto di appartenenza (più ampio di quello di titolarità), riteneva sufficiente la effettiva e concreta disponibilità della totalità delle quote (o dell'intero pacchetto azionario) da parte di un determinato soggetto che si realizzava anche con l'intestazione in parte a proprio nome ed in parte ad interposta persona ovvero attraverso una intestazione fittizia di parte del capitale sociale a terzi ovvero ancora attraverso una intestazione reale al terzo, la quale sottintenda un patto fiduciario (Trib. Pisa 21 aprile 1999, in Foro tosc. 2000, 48; App. Bologna 28 settembre 2001, in Soc. 2002, 333). In altre parole, veniva offerta una lettura sostanzialistica del termine di appartanenza ricomprendendovi ogni situazione che comportasse il capo ad un soggetto la piena disponibilità diretta o indiretta di tutte le partecipazioni sociali. Oggi, parte della dottrina – sulla base del rilievo che la responsabilità illimitata non costituisce il contrappeso al potere assoluto che il socio esercita sulla società, ma solo una sanzione per l'inosservanza di alcuni doveri od oneri – ritiene che il legislatore, con gli artt. 2464 e 2470 c.c., abbia inteso far riferimento non già ad una non meglio identificata persona cui appartenga l'intera partecipazione, ma proprio al soggetto cui tale partecipazione appartiene in qualità di socio: con la conseguenza che incorre nella responsabilità illimitata solo chi dell'intera partecipazione risulta formalmente proprietario (Zanarone, 185, che precisa, peraltro, il soggetto deve risultare formalmente proprietario dell'intero capitale sociale in modo opponibile alla società; ma già Ibba, 168). Altra dottrina, invece, evidenzia come l'appartenenza richieda una situazione giuridica di (sostanzialmente) totale commistione patrimoniale e disponibilità giuridica nell'organizzazione sociale anche se questa titolarità deve essere, in taluni casi limite, ricostruita per la presenza di soggetti solo formalmente o apparentemente terzi e, quindi, nei casi di interposizione fittizia attuata mediante intestazione simulata delle quote o reale attuata mediante negozia fiduciari oppure sia effettiva sia pure in una situazione di formale contitolarità dei diritti (Santosuosso, 622). La giurisprudenza ha affermato che la disciplina relativa al socio titolare dell'intero capitale ha natura eccezionale ed è, quindi, di stretta applicazione: si deve conseguentemente escludere ogni estensione di tipo analogico al c.d. socio «sovrano» o «tiranno», salvo il caso in cui la quota di minoranza derivi da una intestazione fittizia o simulata (Trib. Monza 31 marzo 2005, in Giur. comm. 2006, II, 530). Si esclude la possibilità di ravvisare una fattispecie di unipersonalità allorquando la quota relativa all'intero capitale sociale formi oggetto di una appartenenza co-intestata (Minneci, 54, che giustifica una simile conclusione in ragione della circostanza che la contitolarità risulta attraversata al suo interno da una fisiologica tensione che la rende un fenomeno qualitativamente diverso rispetto ad una situazione di appartenenza esclusiva). Ancora, la norma ricollega la responsabilità illimitata alla mancata esecuzione dei conferimenti ovvero alla mancata esecuzione della pubblicità. Le due ipotesi che danno vita alla responsabilità illimitata sono alternative tra loro come dimostra il testo della disposizione ove compare la disgiuntiva «o». Con riferimento alla mancata esecuzione dei conferimenti, l'articolo in commento richiama l'intera disciplina di cui all'art. 2464 c.c. e, quindi, si riferisce anche ai conferimenti di beni in natura o crediti, in relazione ai quali la norma impone l'integrale liberazione al momento della sottoscrizione, ed ai conferimenti di opere e servizi per i quali è previsto l'obbligo di prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa (Minneci, 58). Inoltre, l'art. 2464 comma 4 c.c. dispone che, in caso di costituzione con atto unilaterale, il socio deve provvedere all'integrale versamento del conferimento all'atto della sottoscrizione. In tale ultima ipotesi, quindi, l'integrale versamento costituisce tanto una condizione per la costituzione della società quanto il presupposto costitutivo dell'irresponsabilità del socio unico. La previsione in argomento si giustifica, secondo la dottrina, alla luce del pericolo che, anche ad ammettere l'ipotesi in cui la carica di amministratore non risulti ricoperta dal socio totalitario, il richiamo dei centesimi continua di fatto ad essere rimesso alla discrezionalità di quest'ultimo (Minneci, 57). In caso di unipersonalità sopravvenuta i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nel termine di novanta giorni (art. 2464, comma 7, c.c.). Incertezze si sono manifestate in dottrina in ordine al dies a quo da cui far decorrere il termine. Secondo alcuni, il termine decorre dal giorno in cui la cessazione della pluripersonalità risulti efficace nei confronti della società (Santini, 48, Zanarone, 334) e, dunque, dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasferimento; altri, sul rilievo che l'iscrizione sia rilevante nei confronti della società, ma non nei rapporti con i terzi (e, quindi, con i creditori) prendono a riferimento la data del perfezionarsi inter partes del trasferimento delle partecipazioni (Santosuosso, 624). Il socio unico, dunque, deve eseguire il versamento in questa «finestra temporale»: in caso di adempimento all'obbligo, egli manterrà il beneficio della responsabilità limitata; in caso di adempimento tardivo, invece, egli sarà esposto come socio illimitatamente responsabile dal momento del sorgere dell'obbligazione del versamento (e, dunque, dal perfezionamento del negozio traslativo ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese, a seconda dell'orientamento scelto) fino al momento dell'osservanza delle norme sui conferimenti (Santosuosso, ibidem, 624). La seconda fattispecie da cui deriva la responsabilità illimitata dell'unico socio è costituita dalla mancata attuazione della pubblicità prevista dall'art. 2470 c.c. (al cui commento si rinvia per la descrizione degli adempimenti pubblicitari). L'obbligo va adempiuto nel termine di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta variazione della compagine sociale: nonostante la lettera della norma che prevede la responsabilità illimitata del socio unico «fin quando» non sia stata attuata la pubblicità, si ritiene che la pubblicità eseguita nel termine previsto dalla legge impedisca ex tunc il sorgere della responsabilità illimitata medesima (Santosuosso, 626). Al contrario, una pubblicità eseguita tardivamente (dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2470, comma 7, c.c.) non implica la limitazione della responsabilità per le obbligazioni assunte medio tempore e, dunque, non ripristina il beneficio dal momento della manifestazione dell'unipersonalità (Santosuosso, 627). Il socio unico beneficerà della limitazione della responsabilità soltanto dal momento dell'esecuzione dell'adempimento pubblicitario. La pubblicità della unipersonalità ha natura costitutiva, in quanto l'adempimento pubblicitario produce l'effetto della limitazione della responsabilità (Minneci, 60, che evidenzia, peraltro, l'irriducibilità della norma in commento al paradigma delineato dall'art. 2193 c.c., con conseguente impossibilità di qualificare come idoneo surrogato della iscrizione l'eventuale conoscenza del terzo); al contrario, in caso di ricostituzione della pluripersonalità, la pubblicità ha valore di pubblicità notizia perché è finalizzata a rendere opponibile ai terzi la perdita della qualità di unico socio in capo ad un soggetto (Ibba, 149; Minneci, 61). L'iscrizione relativa al mutamento della persona dell'unico socio assume valore costitutivo per il socio entrante, e partecipativo/dichiarativo per il socio uscente (Minneci, 61). L'art. 2462, comma 2, subordina il beneficio della responsabilità limitata del socio unico di s.r.l., in caso di insolvenza della società, all'ottemperanza di alcuni adempimenti formali, nel novero dei quali rientra l'assolvimento degli obblighi pubblicitari prescritti dall'art. 2470 c.c. La sola iscrizione di un atto di trasferimento di quote di s.r.l. non è idonea a rendere conoscibile la costituzione della pluralità dei soci, essendo all'uopo necessaria una «apposita dichiarazione» (Trib. Roma 26 marzo 2016, in Giur. comm. 2014, II, 525). Responsabilità e fallibilità del socio unico.In passato, costituiva questione fortemente dibattuta l'estensione del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile (sul punto, Minneci, 61; Garilli, 1771). La giurisprudenza aveva avallato la posizione negativa: si affermava che il fallimento di una s.r.l. non si estende al socio unico illimitatamente responsabili. L'art. 147 l. fall. si riferisce esclusivamente alle società di persone, nelle quali la responsabilità illimitata e solidale del socio è conseguenza della natura del modello societario. L'estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili, prevista dalla norma in esame, non può applicarsi, invece, alle società di capitali, atteso che in tali società la responsabilità illimitata rappresenta un evento eccezionale: cioè, un'eventualità collegata all'assunzione da parte del socio, nel corso della vita sociale e con riferimento ad uno specifico periodo, di una responsabilità personale e solidale (Cass. n. 8964/2010; Cass. n. 2711/2009; Cass. n. 27013/2008; contra, però, >Trib. Lucera 18 gennaio 2002, in Foro it. 2002, I, 1222 secondo il quale deve dichiararsi il fallimento in estensione della persona fisica socio unico di società a responsabilità limitata ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali qualora abbia contravvenuto alle formalità pubblicitarie di cui all'art. 2475-bis c.c. – oggi, 2470 c.c.; Trib. Bologna 24 novembre 1998, in Foro it. 1999, I, 2739). Il problema è oggi normativamente risolto dall'art. 147 l. fall. (come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) il quale ammette il fallimento per estensione dei soci illimitatamente responsabili solo allorquando si tratti del fallimento di una società appartenente, alternativamente, al tipo s.n.c., s.a.s. o s.a.p.a. Conseguentemente, esclusa la fallibilità del socio unico di una società a responsabilità limitata, deve negarsi in capo al curatore del fallimento della società la legittimazione a far valere nell'interesse della massa la responsabilità dell'unico socio, restando la proposizione di tale azione affidata alla iniziativa individuale di ciascun creditore che ne abbia titolo (Minneci, 62). BibliografiaCagnasso, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, V, I, Padova, 2007; Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, a cura di Campobasso, Torino, 2012; Garilli, Sub art. 2462, in Codice delle società, a cura di Abriani, Torino, 2016; Ibba, La società a responsabilità limitata con un solo socio, Torino, 1995; Minneci, S.r.l. unipersonali, in S.r.l. Commentario, a cura di Dolmetta, Presti, Milano, 2011; Nazzicone, Le società unipersonali, Milano, 1993; Santosuosso, Sub artt. 2325-2325-bis e 2462, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di D.U. Santosuosso, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Milano 2015; Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Comm. S., Milano, 2010. |