Art. 80, comma 12, c.c.p.: si applica anche a false dichiarazioni riguardanti i prodotti offerti?

Antonio Nicodemo
09 Ottobre 2018

Il potere sanzionatorio, di cui all'articolo 80, comma 12, c.c.p. (iscrizione nel Casellario Informatico per false dichiarazioni/falsa documentazione), deve ritenersi applicabile anche a dichiarazioni/documenti che riguardano caratteristiche dei prodotti offerti o, come sembrerebbe ricavabile anche dai modelli di segnalazione predisposti dall'Autorità, riguarda solo le dichiarazioni afferenti al possesso di requisiti (generali/speciali) di partecipazione (o qualificazione)?

Il potere sanzionatorio, di cui all'articolo 80, comma 12, c.c.p. (iscrizione nel Casellario Informatico per false dichiarazioni/falsa documentazione), deve ritenersi applicabile anche a dichiarazioni/documenti che riguardano caratteristiche dei prodotti offerti o, come sembrerebbe ricavabile anche dai modelli di segnalazione predisposti dall'Autorità, riguarda solo le dichiarazioni afferenti al possesso di requisiti (generali/speciali) di partecipazione (o qualificazione)?

Al fine di risolvere il quesito in ordine all'applicabilità dell'art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016 anche ai casi di false dichiarazioni riguardanti le caratteristiche dei prodotti offerti, risulta necessario analizzare il dato testuale della norma in questione.

Per tabulas, la disposizione recita: «12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia».

Dal dato letterale non si riscontrano limitazioni in ordine all'applicabilità di tale norma e pertanto, già da una interpretazione letterale, si può evincere che debba applicarsi la sanzione accessoria della segnalazione all'ANAC anche nel caso di false dichiarazioni riguardanti i prodotti offerti.

Infatti, se pur l'Anac restringe nei modelli predisposti la segnalazione ai soli casi riguardanti la falsa dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, la norma con la sua portata generale ed estensiva deve ritenersi prevalente.

A tale conclusione, ricavata dal dato letterale della legge, è possibile giungere anche formulando la seguente riflessione.

Il problema della falsa dichiarazione in ordine alle caratteristiche del prodotto offerto può sorgere solo in fase di esecuzione del contratto, perché solo in detto momento è possibile accertare se effettivamente vi sia corrispondenza con la dichiarazione.

Nel caso in cui si dovessero rilevare delle irregolarità nei termini indicati, è evidente che la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In tal caso, alla sanzione principale della risoluzione si associa la segnalazione all'ANAC e a tal riguardo l'ANAC ha predisposto dei moduli ad hoc proprio per la segnalazione dei fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Dunque, è evidente, in base ad entrambe le argomentazioni, che in caso di dichiarazioni false afferenti ai prodotti offerti sarà applicato l'art. 80, comma 12, d.lgs. 50 del 2016 e quindi la sanzione accessoria della segnalazione all'Anac.

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