Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 154 quater - Trasparenza dei pagamenti ai governi 1 .Trasparenza dei pagamenti ai governi1. Art. 154-quater 1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformita' alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. 2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione. 3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato. (1) [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25. InquadramentoIl Capo I «Disposizioni in materia dei pagamenti» del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 di attuazione della Direttiva 2013/34/UE ha introdotto l'obbligo della predisposizione di una relazione da parte delle grandi società e degli enti di interesse pubblico operanti nel settore della ricerca, prospezione, scoperta, sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e altre materie prime che contenga per ogni esercizio una serie di informazioni sui pagamenti effettuati a favore dei governi. L'articolo in commento è stato introdotto con il il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 25 (art. 1, comma 8). L'obiettivo della previsione normativa è quello di promuovere un uso responsabile e corretto delle risorse naturali attraverso obblighi di trasparenza che inducano i governi dei paesi ricchi di risorse a giustificare le proprie entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali. Le relazione sui pagamenti ai governi deve essere predisposta dalle grandi società ossia da quelle società che, alla data di chiusura del bilancio d'esercizio, abbia superato almeno 2 dei seguenti limiti dimensionali: - totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; - ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro; - numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. Per «gruppo di medie dimensioni» si intende il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno 2 dei seguenti limiti dimensionali: - totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; - ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro; - numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. Affinché nasca l'obbligo di redigere una relazione sui pagamenti ai governi a livello consolidato, secondo il tenore testuale del decreto legislativo, almeno una delle imprese figlie deve essere autonomamente tenuta alla redazione di una relazione sui pagamenti individuale e, quindi, deve rientrare nella categoria delle «grandi società». In particolare, devono essere segnalati i seguenti tipi di pagamento: production entitlements; imposte prelevate sul reddito, la produzione o gli utili delle compagnie, royalties, dividendi; firma, scoperta e production bonuses, diritti di concessione, canoni di locazione, spese di accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni. Il contenuto della relazione sui pagamenti ai governiLa relazione sui pagamenti ai governi deve contenere, per ciascun esercizio finanziario, le seguenti informazioni: a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo (qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale, nonché le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo), suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene; b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo; c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro. L'obbligo sussiste anche per i pagamenti in natura che devono essere indicati in valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. Il medesimo d.lgs. n. 139/2015 ha espressamente previsto che una società non è soggetta a redigere la relazione individuale sui pagamenti ai governi quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) i pagamenti da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra società; b) i pagamenti da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra società madre europea che la include nel suo perimetro di consolidamento. Per quanto concerne la relazione sui pagamenti ai governi su base consolidata, invece, l'obbligo di sua redazione non sussiste qualora: a) la società madre che redige il consolidato è a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico è ricompreso nell'ambito di consolidamento; b) la società madre è inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea. Tale obbligo non sussiste neppure nel caso in cui per la totalità delle imprese figlie ricorra una delle seguenti condizioni: a) l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione della società figlia è soggetto a gravi e durature restrizioni; b) non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni; c) le azioni o le quote della società figlia sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. Non sono inoltre obbligate a redigere la relazione individuale e/o consolidata sui pagamenti ai governi neppure quelle società che redigono e pubblicano analoghe relazioni in conformità agli obblighi derivanti da regimi informativi equivalenti di Paesi terzi. Questo significa che le relazioni redatte in conformità agli obblighi derivanti da regimi informativi di Paesi terzi devono comunque essere depositate presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'impresa ha la sua sede o la rappresentanza stabile. La relazione sui pagamenti ai governi, redatta su base individuale o consolidata, deve essere depositata, a cura degli amministratori della società, presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa ha la sua sede, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le relazioni sui pagamenti ai governi devono restare disponibili al pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione. BibliografiaSottoriva, La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, Milano, 2014. |