Codice Civile art. 2457 - Sostituzione degli amministratori (1).

Giuseppe Fichera

Sostituzione degli amministratori (1).

[I]. L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

[II]. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

(1) V. nota al Capo VI.

Inquadramento

La sostituzione degli amministratori, in considerazione della loro necessaria indicazione nominativa nell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2455, deve essere approvata con le modalità dettate per le modifiche dell'atto costitutivo stesso e quindi sempre con il quorum previsto per l'approvazione delle delibere sottoposte all'assemblea straordinaria.

Quando sia prevista una pluralità di amministratori, la nomina del nuovo deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Come per gli amministratori della s.p.a., anche per quelli della s.a.p.a. è rilevante il momento in cui accettano la carica; da allora infatti divengono soci accomandatari e rispondono quindi illimitatamente delle obbligazioni sociali.

La responsabilità del nuovo amministratore.

Autorevole dottrina ha sostenuto che il nuovo amministratore non risponda delle obbligazioni pregresse rispetto al momento dell'accettazione della carica con una pluralità di argomenti, richiamando il secondo comma della norma in commento secondo cui «il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione» circostanza che escluderebbe la responsabilità pregressa perché, altrimenti, esprimerebbe solo il concetto, ovvio anche senza un'esplicita disposizione, per cui l'amministratore avrebbe assunto la qualità di accomandatario a partire dall'accettazione (Costi, 123); ovvero ricordando come la regola della responsabilità pregressa, espressamente prevista dall'art. 2269 per chi entri a far parte di una società semplice già costituita, non possa trovare applicazione all'azionista accomandatario, vuoi in quanto norma eccezionale e, quindi, non suscettibile di interpretazione analogica (Costi, 125; Cottino, 687), vuoi in quanto l'assunzione della responsabilità illimitata deriverebbe dall'attribuzione dei poteri amministrativi, più che dalla qualità di socio ad essa connaturata, con la conseguenza che non troverebbe giustificazione l'assunzione di una responsabilità ad un momento anteriore all'assunzione dell'ufficio di amministratore (Campobasso, 557; Graziani 433).

Altri sostengono la tesi favorevole all'estensione della responsabilità dell'amministratore accomandatario alle obbligazioni pregresse (Ferrara, Corsi, 850; Galgano, 466) in base all'interpretazione letterale della medesima norma, affermando che detta norma non precisa che l'accomandatario risponde solo delle obbligazioni sorte successivamente; alla ratio della norma, che è quella di attribuire all'accettazione della nomina di amministratore anche il valore di atto di volontà per l'assunzione della qualità di socio accomandatario; all'argomento storico, che sottolinea come l'attuale art. 2461, comma 2, non riproduca l'art. 119, comma 2, Codice di commercio del 1882, che rendeva l'amministratore di accomandita per azioni «responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte durante la sua amministrazione» (Galgano, 466, nt. 5).

Si tratta di argomentazioni che sono state peraltro confutate da altra dottrina (Barcellona, Costi, Grande Stevens, 145), la quale ha evidenziato come spetti al legislatore stabilire se estendere o meno temporalmente la responsabilità illimitata dell'amministratore accomandatario, non essendovi alcuna ragione per dover chiarire espressamente che la responsabilità non si estende; anche l'argomento storico è stato confutato perché dalla lettura dei lavori preparatori del codice civile del '42 non si evince affatto la volontà di modificare la pregressa disciplina del Codice del 1882.

Del resto, se alla peculiare posizione di preminenza dell'amministratore accomandatario nella s.a.p.a. fa da contrappeso la sua responsabilità illimitata, non si vede per quale ragione estendere siffatta responsabilità anche al periodo in cui il predetto amministratore non rivestiva la carica e, quindi, non ha contribuito alla gestione della società.

Bibliografia

Barcellona, Costi, Grande Stevens, Società in accomandita per azioni, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 2005; Campobasso, Diritto commerciale, II, Torino, 2022; Costi, Sub artt. 2462-2471. Della società in accomandita per azioni, in Comm. S.B., Roma-Bologna, 1973; Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1994; Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tr. Gal., XXIX, Padova, 2003; Ferrara, Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1996.

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