Codice Civile art. 2458 - Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori (1).Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori (1). [I]. In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni (2) non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica. [II]. Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario. (1) V. nota al Capo VI. (2) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153. InquadramentoLa norma in commento prevede una causa di scioglimento ulteriore rispetto a quelle contemplate dall'art. 2332. Generalmente, se ne ravvisa la ratio nell'impossibilità di funzionamento della s.a.p.a. per il venir meno e la mancata ricostituzione nel semestre dell'organo amministrativo (Campobasso, 559; Costi, 161; Cottino, 688). La legge prevede che nel periodo di vacatio di sei mesi, il collegio sindacale debba nominare un amministratore provvisorio, esattamente come dispone per la società in accomandita semplice l'art. 2323, comma 2, c.c.; l'amministratore provvisorio non assume la qualifica di accomandatario e ciò anche se egli ecceda i poteri che gli sono propri compiendo atti che esulino dall'ordinaria amministrazione. Le conseguenze potranno riferirsi, al più, alla validità degli atti (Costi, 185). La cessazione di tutti gli accomandantiNel silenzio della legge, la mancanza di tutti gli accomandanti dovrebbe risultare irrilevante, almeno fin quando rimangano in carica i soci accomandatari e non debbano essere assunte deliberazioni assembleari che, come nel caso dell'art. 2459 per la nomina dei sindaci, richiedano il voto degli accomandanti (Campobasso, 487; Cottino, 688). Un'altra dottrina, coerente con la propria concezione che ravvisa nelle azioni, rispettivamente, di accomandanti ed accomandatari, categorie diverse di azioni, individua proprio nella sopravvenuta assenza di una delle categorie di azioni la ragione della norma (Ferri, 19). Peraltro, pur nel silenzio della norma, appare condivisibile la conclusione di quanti ritengono che, ai sensi dell'art. 2484, n. 3, la cessazione di tutti gli accomandanti integri una causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (Galgano, 465, nt. 3). BibliografiaCampobasso, Diritto commerciale, II, Torino, 2022; Costi, Sub artt. 2462-2471, in Della società in accomandita per azioni, in Comm. S.B., Roma-Bologna, 1973; Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1994; Ferri G., Accomandatari e accomandanti nelle società in accomandita per azioni, in Riv. dir. comm. 1963, I; Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tr. Gal., XXIX, Padova, 2003. |