Codice Civile art. 2459 - Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità (1).

Giuseppe Fichera

Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità (1).

[I]. I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la no-mina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

(1) V. nota al Capo VI.

Inquadramento

L'art. 2459, quale risulta dalla novella operata dalla riforma del 2003 dell'originario art. 2469 c.c., esclude dal diritto di voto le azioni degli accomandatari in relazione a tutte le delibere assembleari concernenti la nomina o la revoca del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza. Il voto resta sterilizzato anche in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, che secondo la regola generale prescritta dall'art. 2392 c.c. devono essere deliberate dall'assemblea dei soci.

Compatibilità con il sistema «dualistico»

La dottrina, ha espresso perplessità circa l'eventualità che una s.a.p.a. si organizzi secondo il sistema c.d. “dualistico”. L'incompatibilità deriverebbe dal contrasto tra le norme del modello dualistico, le quali attribuiscono al consiglio di sorveglianza il potere di nominare e revocare gli amministratori e le norme, considerate “speciali” in materia di accomandita, le quali, invece, attribuiscono quel potere all'assemblea, motivo per cui la previsione dell'art. 2459 nel testo della riforma non sarebbe altro che una “svista” del legislatore (Galgano, 471; Schiuma, 1063; Sciumbata, 250). L'indirizzo opposto, favorevole all'ammissibilità del sistema dualistico, invece risolve le difficoltà interpretative attribuendo all'assemblea il potere di nomina e di revoca dei membri del consiglio di gestione e configurando questi ultimi necessariamente come accomandatari (Abriani, 261; Di Sabato, 281; De Feo, 957). In tal modo, però, il consiglio di sorveglianza viene ad essere spogliato delle funzioni direttive di nomina e di revoca del consiglio di gestione, che costituiscono la caratteristica principe del modello dualistico sancito dall'art. 2409-terdecies, comma 1, lett. a) e la soluzione finisce per identificarsi con il modello tradizionale dell'accomandita (Barcellona, Costi, Grande Stevens, 220).

Nessuna delle due teorie esposte soddisfa completamente e, se la prima appare un'inammissibile interpretazione abrogatrice dell'art. 2459, che deve, invece, prevalere sulle altre norme in materia di nomina degli organi sociali dell'accomandita per azioni, in virtù dei criteri di posteriorità e di specialità, paradossalmente, anche la seconda si traduce in una lettura che vanifica la riforma riproducendo nel comitato di sorveglianza il classico collegio sindacale ed in tal modo dissolvendo il significato della riforma. L'unica alternativa interpretativa percorribile sembra quella di ammettere degli accomandatari gestori nominati da un consiglio di sorveglianza nominato e revocato dall'assemblea senza il voto degli accomandatari. Tale conclusione, peraltro, pare a taluno in contraddizione col principio maggioritario attraverso cui si esprime il rapporto tra “proprietà” e “gestione”, in quanto il divieto di voto in capo a tutti gli accomandatari per la nomina del consiglio di sorveglianza, farebbe sì che l'intero potere sulla gestione verrebbe ad essere attribuito ai soli accomandanti a prescindere dalla loro quota di capitale (Barcellona, Costi, Grande Stevens, 222). Di qui il suggerimento volto ad intendere il divieto di voto applicabile ai membri del consiglio di gestione e non ai sorveglianti-accomandatari.

A tale riguardo il problema sollevato sembra riflettere un'asimmetria, quella tra proprietà e gestione, che è sempre e comunque una constante dell'accomandita per azioni, nella quale taluni soci che gestiscono, gli accomandatari, hanno maggior potere rispetto agli altri, a prescindere dalla quota di capitale da essi detenuta. Non sembra, quindi, che il modello dualistico possa costituire lo stravolgimento dei principî denunciato da quest'ultima posizione dottrinale. Anzi, i principî stessi non sembrano così ferrei e, comunque, mutano, se è vero che anche nella s.r.l. l'autonomia privata può, conformemente all'art. 2468, comma 4, riservare il potere di nomina dell'amministratore o lo stesso potere di amministrare, ad uno o più soci anche a prescindere dalla quota di capitale detenuta. In conclusione, se l'autonomia privata consente ai soci di scegliere tra modelli alternativi, comunque conformi alla legge, non si vede come possano gli interpreti costituire dei limiti o dei divieti all'adozione di tali modelli organizzativi che la stessa legge non ravvisa.

L'azione di responsabilità

 

 Discussa è l’applicabilità alle accomandite per azioni dell’art. 2393, comma 3, c.c., che a fronte dell’azione di responsabilità promossa nelle società per azioni nei confronti degli amministratori ne prevede la revoca d’ufficio. La giurisprudenza è divisa (per l’applicabilità della revoca d’ufficio alle s.a.p.a. Trib. Piacenza, 9 novembre 1998, in Arch. civ., 1999, 198; contra Trib. Milano 10 agosto 2010, in Giur. it., 2011, 114).

 La dottrina si mostra in misura maggioritaria contraria alla compatibilità tra le due norme, perché nelle s.a.p.a. la revoca degli amministratori può avvenire solo con maggioranze qualificate dell’assemblea straordinaria, mentre l’azione di responsabilità può essere deliberata con il quorum previsto per le assemblee ordinarie (Barcellona-Costi-Grande Stevens, 67; Weigmann, 2526; Costi 149. Contra, Barbero, 604; Graziani, 435).

Bibliografia

Abriani, Società in accomandita per azioni, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 2005; Barbero, Sistema del diritto privato italiano, Torino, 1962, 604; Barcellona, Costi, Grande Stevens, Società in accomandita per azioni, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 2005; Bertuzzi, Bozza, Sciumbata, Patrimoni destinati, partecipazioni statali, S.A.A., Sub artt. 2447 bis-2461 c.c., in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, VII, Milano, 2003; De Feo, Sub artt. 2452-2461, in Codice commentato delle società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf e Salafia, Milano, 2004; Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2003; Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tr. Gal., XXIX, Padova, 2003; 

Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963; Weigmann, L’accomandita per azioni come cassaforte familiare, in Scintillae Iuris, Studi in onore di Gino Gorla, Milano, 1994.

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