Codice Civile art. 2460 - Modificazioni dell'atto costitutivo (1).

Giuseppe Fichera

Modificazioni dell'atto costitutivo (1).

[I]. Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

(1) V. nota al Capo VI.

Inquadramento

In virtù del rinvio operato dall'art. 2454, trovano applicazione, all'assemblea ordinaria, come a quella straordinaria, della s.a.p.a. le regole dettate per la s.p.a. in materia di convocazione, costituzione, votazione, verbalizzazione ed impugnazione (Marocco, Morano, Raynaud, 69), nonché in tema di voto per delega.

L'orientamento generale è nel senso che l'approvazione da parte dei soci accomandatari richiesta dall'art. 2460 rappresenti una condizione di efficacia della delibera (Costi, 163). Del tutto isolata è rimasta, invece, la posizione di quella dottrina che, muovendo dal presupposto che la partecipazione azionaria dell'accomandatario configuri una categoria speciale di azioni, considera l'assemblea come un organo della categoria degli accomandanti, rispetto alla quale l'approvazione degli accomandatari, resa con un separato atto di adesione, si atteggerebbe come un elemento che, nell'ambito di una fattispecie a formazione progressiva, perfezionerebbe la volontà sociale (Ferri, 21).

L'approvazione degli accomandatari.

Poiché la norma in rassegna impone l'approvazione di tutti gli accomandatari, si ritiene comunemente che non sia necessario il metodo collegiale per ottenere tale approvazione che deve avvenire all'unanimità (Ferri jr., 1390).

La riforma del diritto societario consente oggi una deroga alle competenze dell'assemblea straordinaria, attribuendo all'organo amministrativo talune specifiche modifiche statutarie e precisamente quelle concernenti le c.d. fusioni semplificate, l'istituzione di sedi secondarie l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e le modifiche di adeguamento a disposizioni normative (art. 2365, comma 2, c.c.). Si pone allora il problema se, nel caso di una s.a.p.a. in cui siano riservate al consiglio degli accomandatari tali modifiche statutarie, si debba tenere fermo il principio dell'unanimità previsto dalla norma in commento. Taluni autori affermano che attesa la natura «semplificata» di dette modifiche statutarie deve ritenersi consentita una modifica a maggioranza dei componenti del consiglio degli accomandatari (Grande Stevens, Costi, Barcellona, 238).

È interessante ricordare che il socio che esprime voto contrario alle modifiche statutarie elencate nell'art. 2437, comma 2, c.c. può esercitare il diritto di recesso; se l'accomandatario si astiene o vota in senso contrario alla delibera e poi manifesta comunque la necessaria approvazione, secondo taluni potrebbe esercitare il diritto di recesso (Grande Stevens, Costi, Barcellona, 240), per la necessaria distinzione del voto espresso uti socius e quello espresso uti administrator; altri, preferibilmente, pure ammettendo la possibilità di esprimere un voto divergente, affermano che l'accomandatario non potrebbe comunque recedere dalla società in quanto ha «concorso» alla deliberazione, manifestando la sua approvazione (Ferri jr., 1395).

Bibliografia

Barcellona, Costi, Grande Stevens, Società in accomandita per azioni, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 2005; Costi, Sub artt. 2462-2471, in Della società in accomandita per azioni, in Comm. S.B., Roma-Bologna, 1973; Ferri, Accomandatari e accomandanti nelle società in accomandita per azioni, in Riv. dir. comm. 1963, I; Ferri G.B. jr, Sub artt. 2452-2461, in Commentario, a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Marocco, Morano, Raynaud, Società in accomandita per azioni, Milano, 1990; Costi, Grande Stevens, Società in accomandita per azioni, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 2005.

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