Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 124 - Casi di inapplicabilità.Casi di inapplicabilità. Art. 124 1. La CONSOB può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione. InquadramentoL'articolo in questione, inserito nel TUF del 1998 per facilitare, sulla base di un regime di reciprocità, la quotazione delle società (o meglio delle loro azioni) in paesi dell'Unione Europea diversi da quello di costituzione, si è rivelato con l'evoluzione avuta nel frattempo dalla normativa euro-unitaria, quasi inutile. Infatti, come emerge dai commenti sub artt. 120 e 122, la Direttiva Transparency (n. 2004/109, modificata con la Direttiva n. 2013/50) ha stabilito un assetto vincolante sulla normativa territorialmente applicabile e sull'Auotrità nazionale competente, incentrata sulla categoria (recepita nel nostro ordinamento) dello Stato membro d'origine. Per gli emittenti azioni costituiti in paesi membri dell'Unione lo stato membro d'origine è necessariemente lo Stato dove si trova la sede legale. È pertanto la disciplina di tale Stato in materia di informazioni regolamentate (ed, in tale ambito, di assetti proprietari) che risulta applicabile; tale disciplina, per la maggior parte, non è derogabile in quanto emanata in esecuzione dell'obbligo di recepimento della Direttiva Transparency e, comunque, non potrebbe esserlo in quanto non sarebbe sostituita da quella del paese c.d. “ospitante”. Conseguentemente, l'ambito di applicazione della norma in commento è di fatto limitato a quei pochi aspetti della disciplina sugli assetti proprietari non attuativi della Direttiva europea. Tra questi, ad esempio, rientra la disciplina sulla trasparenza dei patti parasociali, specialmente per la parte che prevede obblighi di natura “societaria” (come il deposito al registro delle imprese) ovvero relativa a patti diversi da quelli aventi ad oggetto il diritto di voto (o comunque ad esso attinenti), non “coperta” dalle norme europee. Si tratta di un'area, però, che difficilmente troverà corrispondenza in una disciplina del paese “ospitante” applicabile all'emittente ivi quotato. Per quanto riguarda la disciplina sulle partecipazioni rilevanti, i casi di c.d. “gold plating” rispetto alle norme europee sono stati in Italia significativamente ridotti negli ultimi anni (da ultimo, in occasione del recepimento nel 2016 della Nuova Direttiva Transparency), eliminando dalla normativa italiana alcuni obblighi non previsti dalla Direttiva (ad esempio, la trasparenza sulle società controllate da quotate, già realizzata a livello europeo attraverso la disciplina sul bilancio consolidato) e riducendo le soglie rilevanti previste dall'art. 120 TUF e dal Regolamento Emittenti Consob a quelle imposte dalla Direttiva, salvo la minima del 3% e la massima del 90%). BibliografiaPer la bibliografia v. subartt. 120,121,122,123 TUF. |