Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 130 - Informazione dei soci.Informazione dei soci. Art. 130 1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese. InquadramentoLa norma non è stata modificata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. Essa va letta congiuntamente agli artt. 125-bis, 125-ter e 125-quater del TUF, oltre alle altre disposizioni che fanno riferimento al deposito presso la sede sociale di atti societari per le assemblee già convocate. Tenuto conto della attuale normativa, le previsioni contenute nell'articolo hanno assunto dal punto di vista pratico un ruolo marginale. Secondo il dettato normativo, al socio competono due diritti soggettivi: il diritto di prendere visione dell'atto e il diritto di ottenerne copia a proprie spese. Gli atti devono essere depositati nel momento in cui viene convocata l'assemblea e devono rimanere depositati sino al momento in cui l'assemblea si è svolta. Gli atti oggetto di deposito presso la sede socialeLa norma in commento non elenca quali atti debbano essere depositati prima dello svolgimento di assemblee già convocate. La stessa non individua altresì alcuni aspetti pratici che devono essere regolati in via convenzionale. Conseguentemente, ex art. 130 TUF, devono essere depositati tutti gli atti per i quali detto obbligo deriva in esecuzione di un precetto, di una disposizione statutaria o di propria iniziativa (Abbadessa) o su indicazione della Consob. L'obbligo di deposito va adempiuto dall'organo amministrativo, a prescindere da qualsiasi richiesta del socio. La Cassazione ha precisato, con riguardo alle ordinarie società azionarie, che il diritto del socio di una società di ispezionare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee si estende alle deleghe rilasciate per l'esercizio del diritto di voto in assemblea (Cass. I, n. 8370/2000). BibliografiaAbbadessa, Nuove regole in tema di procedimento assembleare e tutela delle minoranze, in Soc. 2002; Belviso, L'informazione dei soci nelle società con azioni quotate (art. 130 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), in Riv. soc. 2000, 828; Giletta, I limiti al diritto di informazione del socio nelle società quotate, in Soc. 2001, 783; Guidotti, Sub art. 130, in Commentario T.U.F. a cura di Vella, Torino, 2012; Morera, Sull'informazione «pre-assembleare» dei soci (art. 130 t.u. della finanza), in Giur. comm. 1998, I, 826 e Vita not. 1998, 763. |