Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 135 nonies - Rappresentanza nell'assemblea 1Rappresentanza nell'assemblea 1 Art. 135-novies 1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o piu' sostituti 2. 2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies. 3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti. 4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti3. 5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. 6. La delega puo' essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le societa' indicano nello statuto almeno una modalita' di notifica elettronica della delega 4. 7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le societa' di gestione armonizzate, nonche' i soggetti extracomunitari che svolgono attivita' di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per piu' assemblee 5.
[1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 11, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. [2] Comma modificato dall'articolo 3, comma 12, lettera a), del D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. [3] Comma modificato dall'articolo 3, comma 12, lettera b), del D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. [4] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 12, lettera c), del D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. [5] Comma modificato dall'articolo 3, comma 12, lettera d), del D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. InquadramentoLa Sezione II-ter Capo II Titolo III del TUF è dedicata alla disciplina delle deleghe di voto. Sino all'entrata in vigore del TUF l'unica fonte normativa disciplinante la rappresentanza in assemblea era costituita dall'art. 2372 c.c. applicabile a tutte le società per azioni senza alcuna distinzione.L'originaria disciplina è stata notevolmente modificata ed ampliata in sede di recepimento della Direttiva 2007/36/CE con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (c.d. Shareholdes Voting Rights Directive). In particolare, la Sezione II-ter disciplina la materia del voto delegato applicabile alle sole società quotate per le quali non si applica, pertanto, la disciplina di cui all'art. 2372 c.c. dettata per le società non quotate (anch'esso modificato in sede di recepimento della citata Direttiva comunitaria). La disciplina della rappresentanza azionaria nelle società quotateLa titolarità del diritto di voto compete sia in presenza di partecipazioni azionarie, sia in presenza di titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto. L'esercizio del diritto di voto può essere delegato ad un solo rappresentante del delegante per ogni assemblea ma, tuttavia, in presenza di più conti titoli accesi presso intermediari finanziari diversi può essere delegato per ognuno dei conti titoli esistenti un rappresentante diverso; può essere esercitato il diritto di voto divergente da parte del rappresentante del delegante. Il diritto di intervento in assemblea dipenderà poi dalla comunicazione formale dell'intermediario ex art. 83-sexies TUF alla società emittente attestando la titolarità del diritto di voto in favore del titolare del conto titoli alla record date. Il comma 3 prevede che il fiduciario possa indicare come rappresentante in assemblea la persona per conto della quale agisce ovvero soggetti terzi indicati dai fiducianti (disciplina dei beneficial owners). Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, TUF e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica. Le società devono indicare nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura, ovvero in caso di operazioni compiute da parte di un rappresentante del titolare del diritto di voto che in forza della procura rilasciata sul titolo anche in via elettronica sia legittimato ad agire in nome del titolare. In deroga all'art. 2372, comma 2, c.c., le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee. BibliografiaAa.Vv., I diritti degli azionisti nelle società quotate - Commento ai d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 e 18 luglio 2012 n. 91, a cura di Ciocca e Marasà, Torino, 2015; Alvaro, Mollo, Siciliano, Il voto di lista per la rappresentanza di azionisti di minoranza nell’organo di amministrazione delle società quotate, in Quaderni giuridici Consob, novembre 2012; Calandra Bonaura, Commentario breve al testo unico della finanza, 2020; Cera, Presti, Il Testo Unico finanziario. Vol. 2: Mercati ed emittenti, Bologna, 2020; Cera, Le società con azioni quotate nei mercati, Bologna, 2022; Petrazzini, Rainelli, La disciplina della rappresentanza assembleare e delle deleghe di voto, in AA.VV. , a cura di Montalenti, Torino, 2022; Ricciardiello, Sub art. 135-novies, in Commentario T.U.F.: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, a cura di Vella, Torino, 2012. |