Codice Civile art. 2501 quinquies - Relazione dell'organo amministrativo (1).

Cecilia Bernardo

Relazione dell'organo amministrativo (1).

[I]. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

[II]. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

[III]. L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione (2).

[IV]. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione (2).

(1) V. nota al Capo X.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123.

Inquadramento

Il contenuto della relazione appare scindibile in due momenti con funzioni e caratteri diversi. Una prima parte, diretta ad illustrare e giustificare, sia sotto il profilo economico che sotto l’aspetto economico, il progetto di fusione, è funzionale a fornire informazioni sia ai soci che ai terzi. La seconda parte invece, essendo diretta ad indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio ed a evidenziare eventuali difficoltà valutative è funzionale soltanto all’interesse informativo dei soci (Cagnasso D’Arrigo, 179; Perrino, 1518 ss., Cacchi Pessani, 579).

La relazione degli amministratori, posta a corredo del progetto di fusione, trova la sua ratio nella necessità di descrivere dettagliatamente le ragioni che hanno indotto alla fusione, nonché il piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La ratio ispiratrice della prescritta relazione è rinvenibile nell'illustrazione e nella giustificazione economico-giuridica del progetto di fusione, nonché del rapporto di cambio. Il precipuo scopo della stessa è esporre le ragioni economiche che abbaino determinato la fusione, onde consentire il controllo sulla conformità degli interessi dei soggetti coinvolti ed evitare quindi che la decisione sulla fusione derivi unicamente dall'attuazione degli interessi della maggioranza dei soci.

Elementi determinanti da cui desumere l'abuso della maggioranza possono essere desunti dalla manifesta irragionevolezza ed erronea applicazione dei criteri di valutazione del rapporto di cambio (Trib. Milano, 20 gennaio 1998).

La relazione degli amministratori si ritiene non sia necessaria ogniqualvolta la fusione si attui tra società di cui l'una sia interamente posseduta dall'altra, nelle quali non si determini alcun rapporto di cambio in forza dell'annullamento del valore della partecipazione e del patrimonio netto della partecipata e della contabilizzazione dei valori dell'attivo e del passivo della incorporata (Gaeta, 1760).

Contenuto della relazione

Poiché la ratio della relazione è espositiva delle ragioni che hanno indotto a procedere alla fusione nei termini individuati nel progetto di fusione, è evidente che dalla medesima debbano poter essere desunte tutte le informazioni utili per operare tale valutazione.

La relazione degli esperti prevista nel procedimento di fusione è strumento di valutazione del valore delle partecipazioni posto nell'esclusivo interesse dei soci e può essere omessa con il consenso unanime di essi (App. Milano, 12 gennaio 2001).

La dottrina è pervenuta addirittura a ritenere che la relazione debba avere un contenuto tassativo (Civerra, 61).

La relazione de qua si articola quindi in una parte volta all'illustrazione delle ragioni economico-giuridiche che hanno indotto all'adozione dello specifico progetto di fusione e una parte deputata all'illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio, onde consentire una valutazione puntuale dell'operazione e una espressione di voto consapevole in capo ai soci in occasione dell'assemblea relativa all'approvazione del progetto di fusione.

In ordine ai criteri di determinazione di detto rapporto, v. Cass. n. 15025/2016, nonché supra, nel commento all'art. 2501-ter c.c.

La giurisprudenza ha sanzionato con la nullità la delibera di approvazione del progetto di fusione, qualora la decisione favorevole alla fusione sia stata presa in virtù di un contenuto della relazione degli amministratori non conforme alla legge e quando non abbia consentito ai soci una valutazione adeguata sulla convenienza dell'operazione (Trib. Trani 27 aprile 1993).

Il contenuto della relazione degli amministratori deve essere più analitico rispetto al piano strategico che si limita ad illustrare la sostenibilità dell'operazione, nonché il modo in cui la società potrà avere redditività e stabilità, nonostante eventuali debiti assunti per procedere alla fusione.

Proprio per la finalità della relazione, si ritiene che gli amministratori non possano delegare all'amministratore delegato la relazione, sia che la società abbia adottato un sistema amministrativo classico, dualistico o monistico e quand'anche ciò avvenisse, tuttavia ciò non sarebbe idoneo a traslare la responsabilità su soggetti diversi che non siano i componenti dell'organo amministrativo (Serra, Spolidoro, 56).

In tema di responsabilità non è infatti responsabile l'amministratore delegato che abbia provocato la riduzione del valore della partecipazione o comunque la sua mancata massimizzazione rispetto ad ipotesi alternative di integrazione, a causa di una inadeguata due diligence o mancata acquisizione e comunicazione di informazioni e documenti (Trib. Milano, 25 settembre 2015).

Bibliografia

Cacchi Pessani, in Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Commentario alla riforma delle società. Trasformazione. Fusione. Scissione (artt. 2498 - 2506-quater), Milano, 2006; Cagnasso, D’Arrigo, in Cagnasso, D’Arrigo, Gallarati, Panzani, Quaranta, Trasformazione Fusione e scissione. Il nuovo diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2012; Civerra, Le operazioni di fusione e scissione, l’impatto della riforma e la nuova disciplina del leveraged by out, Torino, 2004; Gaeta, Sub art. 2501-quinquies, in Codice commentato delle s.p.a., a cura di Fauceglia, Schiano di Pepe, Torino, 2007; Perrino, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell’azienda. Della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di Santosuosso Torino, 2015; Serra, Spolidoro, Fusioni e scissioni di società, Torino, 1994.

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