Codice Civile art. 2501 sexies - Relazione degli esperti (1).Relazione degli esperti (1). [I]. Uno o più esperti per ciascuna società redigono (2) una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione. [II]. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. [III]. L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (3). [IV]. In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. [V]. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. [VI]. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. [VII]. Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343. [VIII]. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione (4). (1) V. nota al Capo X. (2) Lart. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito le parole «devono redigere» con la parola «redigono». (3) L’art. 37, comma 32, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39, ha modificato il secondo periodo del comma, che recitava: «Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo». Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 6 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 5 1ddd) d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37. (4) Lart. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123, ha inserito, dopo le parole «i soci», le parole: «e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto». Il comma è stato inserito dall'art. 1 d.lg. 13 ottobre 2009, n. 147. Per la disciplina transitoria, v. l'art. 2 dello stesso d.lg. InquadramentoIl progetto di fusione deve passare il vaglio di un soggetto esterno alla società e da esso indipendente che ne assicura la regolarità, soprattutto (ma non esclusivamente) con riferimento al rapporto di cambio (Vattermoli, 856). Questo compito è affidato dal legislatore allaLa relazione degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies che ha ad oggetto, in particolare, la congruità del rapporto di cambio individuato dagli amministratori. È pertanto una valutazione sull'operato degli amministratori e per tale ragione il legislatore si preoccupa che si provveda alla nomina di soggetti che siano indipendenti e imparziali oltre che competenti. La competenza è garantita dalla nomina di soggetti iscritti negli elenchi dei revisori legali dei conti o negli elenchi delle società di revisione legale iscritte nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia. Se la società che origina dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, l'esperto è designato dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se invece è quotata in mercati regolamentati è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Consob. Per le società il cui capitale non è rappresentato da azioni gli esperti possono essere nominati dai soci stessi. La differenza nella disciplina della nomina si coglie nei diversi interessi coinvolti a seconda del tipo di società che partecipa alla fusione. La norma offre la possibilità alle società di richiedere un esperto comune e tale soluzione si concilia con l'esigenza di un'omogeneità valutativa in merito alla congruità del rapporto di cambio, tanto da indurre a ritenere opportuno che le società chiedano ai diversi esperti nominati di procedere ad una valutazione comune. I soci potranno rinunciare alla relazione degli esperti, in aderenza a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria n. 63/2007 con riferimento alle fusioni transfrontaliere, attuata dal d.lgs. n. 147/2009. Contenuto della relazioneDalla ratio della relazione degli esperti, è agevole desumere il contenuto descrittivo-valutativo che compone la stessa. Nella relazione de qua gli incaricati devono indicare i metodi seguiti dagli amministratori nella determinazione del rapporto di cambio nonché i valori conseguiti dall'applicazione dei medesimi e le eventuali difficoltà riscontrate (momento descrittivo) e devono poi procedere ad una valutazione circa l'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti (momento valutativo in senso stretto). Gli esperti sono in altre parole chiamati a verificare la verosomiglianza delle proiezioni operate dagli amministratori in relazione alla determinazione del rapporto di cambio. Gli esperti non devono soffermarsi sulle ragioni economico-giuridiche che abbiano determinato la fusione (Santagata, 360). Il rapporto di cambio è congruo quando, tenendo conto dei reali valori dei patrimoni delle società che partecipano alla fusione, nonché dei vantaggi derivanti dall'unificazione, non si manifesti arbitrario od irragionevole. La valutazione degli esperti non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice di merito (App. Torino, 3 ottobre 2000). Per procedere all'assolvimento dell'incarico, è necessaria una cooperazione tra amministratori ed esperti. I primi devono infatti fornire tutte le informazioni e la documentazione utile al fine di consentire il corretto adempimento dell'incarico. Gli esperti possono procedere a controlli ed ispezioni presso la società e possono effettuare accessi e nel caso di opposizione degli amministratori (che costituirà ostacolo di natura non tecnica di cui gli esperti potranno far menzione nella relazione), potranno procedervi coattivamente. Si realizza nel caso di specie un contemperamento tra il diritto-dovere degli esperti di richiedere le informazioni e il divieto, sanzionato anche penalmente, di rivelare le informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. Agli esperti non è comunque richiesto di proporre un rapporto di cambio alternativo (Vattermoli, 858). Responsabilità degli espertiGli esperti sono responsabili nei confronti dei soci, della società che abbia conferito l'incarico e dei terzi (individuati dalla giurisprudenza nei creditori particolari dei soci: Trib. Milano, 2 novembre 2000). Si ritiene che la responsabilità sia di natura extracontrattuale, salvo che ad agire non sia la società che abbia conferito l'incarico. In tal caso la responsabilità è icto oculi di natura contrattuale. In forza del loro status professionale, gli esperti dovrebbero essere chiamati a rispondere anche nei confronti dei scoi per responsabilità contrattuale, in quanto anche con essi si instaura un rapporto obbligatorio seppur privo di un formale contratto in senso tecnico (Santagata, 1536). La dottrina ha ritenuto che gli esperti svolgano prestazioni professionali ad alto contenuto tecnico e che pertanto debbano essere esonerati da responsabilità per colpa lieve se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di rilevante difficoltà. Sugli esperti incombe l'onere probatorio di dimostrare che l'inesattezza della valutazione non sia conseguenza della loro negligenza e in aderenza all'art. 2697 c.c. incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova della mancanza della diligenza e del pregiudizio subito. Anche nella stima del patrimonio ex art. 2343 c.c. gli esperti svolgono un ufficio pubblico nell'interesse generale al corretto esercizio di impresa e in quello particolare dei creditori e dei soci. Per le ragioni su esposte, l'incarico è conferito ad personam e non può essere delegato ad altri soggetti, ferma restando sempre la responsabilità degli esperti. BibliografiaSantagata, Fusioni, scissioni, in Tr. Colombo-Portale, VII, Torino, 2004; Santagata, Operazioni straordinarie e responsabilità, in Riv. soc. 2004. |