Codice Civile art. 2505 ter - Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese (1).

Cecilia Bernardo

Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese (1).

[I]. Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.

(1) V. nota al Capo X.

Inquadramento

Le iscrizioni in merito al progetto di fusione, nonché alla deliberazione in ordine alla fusione ed all'atto di fusione, sono opponibili ai terzi, salvo che siano compiute entro il quindicesimo giorno. In mancanza di pubblicità, gli atti non saranno opponibili ai terzi che dimostrino di non averne avuto conoscenza o che siano nell'impossibilità di prenderne visione.

Gli effetti della fusione decorrono dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese, data dalla quale la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi della società che si estingue, risultando pertanto inammissibile la promozione, da parte della società incorporata, dell'impugnazione, in quanto proveniente da un soggetto la cui inesistenza viene in essere al momento del perfezionamento delle suddette iscrizioni (Cass. n. 50/2004).

Bibliografia

Gaeta, Sub art. 2505-ter, in Aa.Vv., Codice commentato delle s.p.a., a cura di Fauceglia, Schiano di Pepe, Torino, 2007.

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