Codice Civile art. 2489 - Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori (1).

Salvatore Sanzo

Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori (1).

[I]. Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

[II]. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

(1) V. nota al Capo VIII.

Inquadramento

L'art. 2489 disciplina i poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Ai sensi di questa norma, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, fatta salva diversa previsione statutaria ovvero fatte salve eventuali limitazioni adottate in sede di nomina.

In particolare, la riforma del 2003 ha eliminato qualsiasi riferimento al divieto di porre in essere nuove operazioni nonché il limite rappresentato dal compimento di soli atti utili per la liquidazione della società.

Rispetto al tema della responsabilità, a carico dei liquidatori sussiste un generale dovere di agire con professionalità e la diligenza richieste secondo la natura dell'incarico conferito.

I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori

I poteri dei liquidatori: il criterio generale dell'utilità per la liquidazione della società

Nel sistema riformato, poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori trovano le proprie norme di riferimento negli artt. 2489 e 2491: la prima disegna la disciplina generale in materia, mentre la seconda è deputata alla regolamentazione di alcune problematiche specifiche.

Come più volte accennato, nel sistema del codice del 1942 la norma di riferimento era l'art. 2452, che disponeva:

- in primo luogo, un rinvio agli obblighi sanciti dall'art. 2450-bis, in materia di pubblicità dei provvedimenti di nomina dei liquidatori e di deposito della firma degli stessi;

- in secondo luogo, sempre con riguardo agli obblighi, un richiamo agli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, comma 1 e 2310, con la conseguenza che i liquidatori:

- erano assoggettati, quanto ad obblighi e responsabilità, in linea di massima, alle medesime regole fissate con riguardo agli amministratori (art. 2276);

- erano tenuti a redigere un inventario dal quale risultasse lo stato attivo e quello passivo al momento del ricevimento del passaggio di consegne dagli amministratori (art. 2277);

- erano legittimati a compiere «tutti gli atti necessari per la liquidazione», con la possibilità di vendere in blocco beni, di fare transazioni e compromessi, salva diversa determinazione dei soci (art. 2278);

- non potevano compiere nuove operazioni, e, in caso di violazione di tale divieto, rispondevano solidalmente e personalmente per gli atti compiuti (art. 2279);

- non potevano ripartire beni tra i soci se non previo pagamento dei creditori sociali o, quanto meno, accantonamento delle relative somme (art. 2280, comma 1);

- con l'iscrizione della nomina nel registro delle imprese assumevano la rappresentanza, anche in sede giudiziaria, della società (art. 2310);

- in terzo ed ultimo luogo erano legittimati, in caso di insufficienza dei fondi per l'adempimento delle obbligazioni sociali, a richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti, in proporzione delle azioni sottoscritte (art. 2452, comma 3).

Nel nuovo sistema, invece, gli artt. 2489 e 2491, sanciscono che i liquidatori:

- possono «compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società», salva soltanto una diversa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo, ovvero una diversa disposizione adottata con l'atto di nomina (art. 2489, comma 1);

- debbono adempiere ai propri doveri secondo la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (art. 2489, comma 2);

- sono responsabili per la violazione dei propri doveri secondo le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (art. 2489, comma 2);

- sono legittimati, in caso di insufficienza dei fondi per l'adempimento delle obbligazioni sociali, a richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti, in proporzione della loro partecipazione (art. 2491, comma 1);

- non possono ripartire acconti sull'attivo della liquidazione, salvo che dai bilanci emerga la neutralità di dette ripartizioni circa i diritti dei creditori sociali, potendo comunque subordinare dette ripartizioni alla prestazione di garanzie da parte dei soci (2491, comma 2);

- sono personalmente e solidalmente responsabili verso i creditori sociali per la ripartizione di attività in favore dei soci, in violazione delle regole appena menzionate (art. 2491, comma 3).

Le differenze tra i due sistemi possono essere così sintetizzate:

- viene in linea di principio soppresso il divieto di nuove operazioni e, nel contempo, l'ambito di operatività del liquidatore viene esteso dai soli atti necessari alla liquidazione a tutti quelli utili alla medesima, ferma restando la possibilità di prevedere una diversa declinazione statutaria ovvero una decisione differentemente assunta dall'assemblea al momento della nomina;

- scompare l'obbligo di compartecipare con gli amministratori nella formazione del bilancio iniziale della liquidazione;

- si registra un alleggerimento delle regole che (prima vietavano ed oggi) limitano la possibilità di ripartire attività in conto risultato di liquidazione;

- viene meno il riferimento alla norma sulla rappresentanza, anche se l'art. 2487, comma 1, lett. b), pone la questione con riguardo alla deliberazione di nomina degli amministratori, rimettendo la individuazione del rappresentante, tra i liquidatori, all'atto di nomina.

Così come emergono palesi le previsioni che non sono state modificate:

- il regime della responsabilità continua ad essere ancorato a quello degli amministratori, sia pure con una più specifica indicazione del canone oggettivo di comportamento cui debbono uniformarsi i liquidatori;

- permane il potere di richiedere il versamento dovuto per le partecipazioni non liberate;

- permane una responsabilità personale e solidale nei confronti dei creditori sociali, che, però (originariamente estesa a tutte le «nuove operazioni» poste in essere in corso di liquidazione), viene oggi limitata alle sole conseguenze pregiudizievoli scaturenti dall'attività di ripartizione anticipata operata in violazione dei limiti sanciti dall'art. 2491, comma 2.

La fonte dei poteri dell'organo liquidatorio

La dottrina dominante ritiene che la fonte dei poteri dell'organo liquidatorio sia di natura originaria e che la volontà dei soci avrebbe pertanto un ruolo eventuale e secondario ai fini dell'esercizio di detti poteri, in quanto essa potrebbe esprimersi, con le modalità di cui all'art. 2487, comma 1, lett. c), c.c., solamente nel senso di ridurre o condizionare, ove le circostanze del caso lo richiedano, l'esercizio dei poteri conferiti ai liquidatori, ex art. 2489, comma 1, c.c.» (Marcone, 1547).

Conformemente a quanto sopra riportato, altri Autori hanno rilevato che, anche ove mai l'atto di nomina non fissasse alcuna regola circa i poteri e gli obblighi dei liquidatori, l'ambito della loro operatività resterebbe comunque compiutamente disegnato dal sistema normativo: con la conseguenza che la previsione ex art. 2489, comma 1, secondo cui i poteri riconosciuti ai liquidatori dalla legge lasciano salve le diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dell'atto di nomina, va letta nel senso che siffatti atti possono semplicemente limitare e/o specificare poteri che derivano comunque dalla legge e che non potrebbero mai essere del tutto eliminati, pena la non riconducibilità della fattispecie concreta nella previsione astratta della norma (nel medesimo senso cfr. Vaira, 2108, nonché Parrella, 278).

Deve altresì segnalarsi una tesi antagonista rispetto a quella prima riportata secondo cui: a) nel caso in cui mancassero del tutto espresse indicazioni dei soci sulla conduzione della procedura, oppure le stesse fossero insufficienti, i liquidatori dovrebbero rinunciare alle loro funzioni o essere obbligati a non intraprendere determinate operazioni – ed in particolare, quelle, di particolare rilievo, elencate nell'art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. – ancorché utili alla liquidazione stessa; b) la discrezionalità tecnica dell'organo liquidatorio (che deve essere dotato di un elevato grado di competenza professionale e che risponde personalmente del compimento delle funzioni tecniche-liquidatorie) risulterebbe sempre e comunque compressa in favore dei soci, ai quali invece non è richiesto il possesso di una specifica diligenza professionale; c) ove l'attività dei liquidatori si dovesse uniformare meramente alle direttive dei soci, i liquidatori stessi dovrebbero essere esentati da qualsivoglia responsabilità personale in ordine ai risultati della liquidazione (cfr. Bartolomucci-Mandrioli- Pollio- Viotti, 96-97).

In giurisprudenza, in merito al dibattito relativo alla fonte dei poteri dell'organo liquidatorio, è da segnalarsi Cass. n. 12534/2002 (in Dir. e giust. 2002, 32, 76), secondo cui, ai sensi dell'art. 2452 (vecchia formulazione), le limitazioni che l'assemblea ha facoltà di disporre in ordine ai poteri dei liquidatori possono concernere anche la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società (nella specie, l'assemblea aveva – legittimamente, secondo il principio di diritto sancito dalla S.C. – subordinato la rappresentanza processuale del liquidatore ad una preventiva autorizzazione che, nella specie, era mancata, e ciononostante il liquidatore aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo in difetto della necessaria rappresentanza processuale dell'ente, difetto regolarmente e ritualmente rilevato d'ufficio dal giudice di merito, attenendo il vizio di legittimazione processuale alla regolare costituzione del rapporto processuale).

Secondo Cass. n. 12273/2016, lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati. Ne consegue che il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell' (all’epoca vigente) art. 152, comma 2, lett. b), l.fall., non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.

L'orientamento da ultimo richiamato è stato, successivamente ribaltato dalla giurisprudenza di legittimità, con l'affermazione del principio secondo cui la deliberazione dell'assemblea dei soci in merito ai poteri attribuiti ai liquidatori, lungi dall'essere indispensabile per la determinazione degli stessi, può al più operare quale eccezione rispetto alla generale attribuzione del potere di compiere «tutti gli atti utili per la liquidazione della società» di cui all'art. 2489, comma 1 (Cass. n. 13867/2017, in Riv. dott. comm., 2017, 3, 426).

Nel solco tracciato dalla pronuncia da ultimo richiamata si inseriscono pronunce di merito le quali affermano che sarebbe lo stesso tenore letterale della disposizione normativa a conferire al liquidatore il potere di porre in essere tutti gli atti utili alla liquidazione, salvo diversa previsione statutaria o limitazione adottata in sede di nomina, e che, pertanto, il liquidatore dovrebbe ritenersi autorizzato direttamente dalla legge a porre in essere tutte le attività ritenute maggiormente utili al miglior perseguimento della liquidazione (Trib. Venezia, 31 luglio 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it).

L'estensione dell'ambito oggettivo di operatività dei liquidatori

Quanto, poi, all'individuazione dell'estensione dell'ambito oggettivo di operatività dei liquidatori, possono risultare utili i seguenti rilievi.

Anzitutto, la eliminazione del divieto di nuove operazioni, all'evidenza, accompagnata dalla previsione del potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione, non potrebbe certo essere intesa logicamente come l'attribuzione ai liquidatori di un potere gestorio illimitato, ma probabilmente, da un lato, segna un avvicinamento del ruolo del liquidatore a quello dell'amministratore (sia pure sempre nella imprescindibile, radicale differenza tra le finalità dei rispettivi operati) e, dall'altro lato, attribuisce al liquidatore comunque un potere gestorio ben più ampio di quello rigorosamente necessitato dalla finalità liquidatoria.

Ed infatti, per certi Autori, con la riforma, debbono considerarsi atti utili alla liquidazione tutti quelli volti alla realizzazione dell'attivo ed alla eliminazione del passivo sociale, in modo da consentire il riparto finale del residuo. Si tratta di una competenza gestoria assai ampia, che rende i liquidatori arbitri nel gestire i tempi, i modi e le condizioni della realizzazione dell'attivo sociale. Le uniche limitazioni possono essere poste dall'atto costitutivo e dall'assemblea che li nomina. Sotto questo profilo la discrezionalità del liquidatore viene avvicinata a quella dell'amministratore, come conferma il corrispondente regime di responsabilità, con la conseguenza che anche ai liquidatori sarà applicabile la business judgement rule. Permangono ciononostante alcune incertezze sull'individuazione del concetto di utilità, che muta di contenuto a seconda della prospettiva da cui viene riguardato, in relazione all'interesse dei soci ovvero a quello dei creditori (Vaira, Commento agli artt. 2488-2489, 2108).

In secondo luogo, per taluni autori, difficilmente potrebbe ritenersi plausibile l'attribuzione ai liquidatori di un'attività gestoria specifica – che si attui cioè attraverso il compimento di atti caratteristicamente più propri della fase di amministrazione piuttosto che di quella di liquidazione e, dunque, in una sorta di prosecuzione dell'attività di impresa – in difetto di un'apposita attribuzione di poteri da parte dello statuto, ovvero da parte dell'assemblea, in sede di adozione della delibera di nomina, ex art. 2487, comma 1, lett. c), od in sede di adozione della deliberazione di modificazione dei poteri, ex art. 2487, comma 3. Sotto questo profilo si rinvia alle illuminanti indicazioni contenute in uno dei più perspicui commenti sulla riforma (Niccolini, 1779-1781).

Ed infatti, il compito del liquidatore si lega indissolubilmente alla prospettiva estintiva dell'ente e risulta in questa definito pur quando vi sia prosecuzione dell'attività di impresa, la quale dev'essere pur sempre solo funzionale alla dismissione dell'azienda sociale (Niccolini, 1782).

Sotto il vigore della legge fallimentare ( R. D. 16 marzo 1942 n. 267) è stato affermato che al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, fosse stato domandato il fallimento, non sarebbe stato consentito di presentare ricorso per ammissione al concordato preventivo. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la procedura concordataria, diversamente dalla prima (che aveva finalità solo liquidatorie e che oggi trova corrispondenza nella liquidazione giudiziale) tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale (necessario presupposto della cancellazione) ne preclude ipso facto l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanza concordataria poteva, secondo tale ricostruzione, essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare (Cass. 3 settembre 2021).

Sempre sotto il vigore della legge fallimentare, al liquidatore di società di capitali, in quanto investito ex art. 2489, comma 1, c.c. del potere di compiere ogni atto utile ai relativi fini, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio ai sensi del previgenteart. 6 l. fall., senza che rilevassero in senso contrario le sue eventuali dimissioni dalla carica, trovando applicazione l'istituto della "prorogatio" dei poteri, previsto con riferimento alla carica di amministratore per le società di persone (artt. 2274 e 2293 c.c.) e la società per azioni (art. 2385 c.c.), ma espressione di un principio generale anche in assenza di specifiche disposizioni. (Cass. n. 24123/2022).

La responsabilità

Le considerazioni appena riportate introducono il tema della responsabilità: a carico dei liquidatori sussiste un generale dovere di agire con la professionalità e con la diligenza richieste secondo la natura dell'incarico conferito.

Ne deriva un aggravamento della responsabilità, il quale si pone in linea con l'ampliamento dei poteri attribuiti. Infatti, nella misura in cui il superamento del divieto normativo di compiere nuove operazioni e del limite angusto della sola operatività in ambito di attività necessaria alla liquidazione, lascia maggiori margini di opinabilità circa l'eventuale superamento dei limiti dell'attività utile alla liquidazione stessa (Sanzo, 1723).

La professionalità e la diligenza richieste secondo la natura dell'incarico conferito costituiscono parametri da valutarsi comunque con riferimento al fine ultimo della liquidazione ed estinzione della società e al compimento dei soli atti utili al raggiungimento di tale scopo; l'attività discrezionale, e come tale insindacabile, dei liquidatori ha quindi come limiti la ragionevolezza e la coerenza con le finalità proprie della particolare fase della vita della società cui sono preposti (Bartolomucci, 94; Vaira, 2114). Analogamente alla responsabilità degli amministratori, anche quella dei liquidatori è quindi una responsabilità qualificata in quanto la loro attività non può essere parametrata alla diligenza dell'uomo medio (del buon padre di famiglia) e, per non incorrere in responsabilità, i liquidatori devono agire con la diligenza del corretto liquidatore, determinata in relazione all'incarico e alle specifiche competenze (Bonechi, 2156).

Inoltre, la valutazione della responsabilità verrà effettuata a seconda della natura dell'incarico, e quindi della maggiore o minore complessità dell'oggetto sociale, della dimensione dell'impresa, della tipologia della stessa, nonché delle personali competenze e qualificazioni professionali dell'amministratore o del liquidatore (Salafia, 379)

In particolare, poi, costituiscono obblighi propri dei liquidatori la redazione e la presentazione del bilancio annuale di esercizio ex art. 2490; la non ripartizione di acconti ai soci al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 2491, comma 2; la redazione del bilancio finale di liquidazione; il deposito presso un istituto di credito delle somme non riscosse dai soci ai sensi dell'art. 2494; l'iscrizione a registro imprese della loro nomina, dei loro poteri ed eventuali variazioni ex art. 2487-bis (Dimundo, 149).

Si applica anche ai liquidatori il divieto di agire in conflitto di interessi (Dimundo, 150), sanzionato anche penalmente nei limiti di cui all'art. 2634 (De Marchi-Santus, 338).

Alcuni autori hanno, peraltro, ritenuto configurabile la responsabilità del cosiddetto liquidatore di fatto, figura rinvenibile in colui che ha svolto il proprio incarico in forza di una nomina invalida o non formale, ma con implicita accettazione dell'incarico (Quatraro, 15).

Nell'ipotesi in cui vi sia un collegio di liquidatori, troverà applicazione il disposto dell'art. 2392, che non prevede più un generico obbligo di vigilanza in capo ai singoli sul generale andamento della gestione, ma attribuisce a ciascuno la responsabilità per fatto altrui per non aver fatto quanto in loro potere per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o eliminarne o attenuarne gli effetti (Vaira, 2115). Infatti, i liquidatori sono solidalmente responsabili sia per non avere adempiuto i propri doveri, sia per non aver fatto quanto potevano per impedire il compimento o limitare ed attenuare le conseguenze dannose di atti pregiudizievoli per l'obiettivo della massimizzazione dei ricavi della liquidazione (Pasquariello, 1603). Tale solidarietà può essere esclusa solo annotando il proprio dissenso sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei liquidatori, previa immediata comunicazione per iscritto al presidente del collegio sindacale (art. 2392, comma 3) (Alessi, 45).

La responsabilità dei liquidatori per i danni cagionati a fronte dell'inosservanza dei doveri connessi all'esercizio della loro carica, riprende quella degli amministratori, per cui competente a deliberare l'eventuale azione id responsabilità sarà l'assemblea ordinaria, anche se non sembra sia parimenti estensibile il meccanismo di revoca automatica ex art. 2393, comma 5. Inoltre, la prescrizione quinquennale rimane sospesa nei confronti della società finché il liquidatore rimanga in carica (Pasquariello, 1603).

La posizione dell'amministratore è assolutamente parificata a quella del liquidatore che ne prosegue l'attività: su entrambi grava una posizione di garanzia e un dovere di vigilanza. La responsabilità del liquidatore, infatti, discende non solo dall'art. 223 l. fall. (sostanzialmente riprodotto nell’art. 329 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza), , ma anche dall'art. 2489 c.c. che, rinviando alle norme sulla responsabilità degli amministratori, fissa un principio di ordine generale in base al quale l'amministratore – e dunque anche il liquidatore- devono “vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose” (Cass. pen. n. 39009/2018).

Questa responsabilità, a differenza di quelle sancite negli artt. 2491 e 2495 nei soli confronti dei creditori sociali, ha carattere generale nei confronti della società, dei soci, dei terzi e dei creditori (Bonechi, 2156).

Con riferimento all'esercizio delle azioni di responsabilità, restano aperte alcune questioni già poste in risalto nel vigore della precedente normativa. Ad esempio, si discute se, per decidere l'esercizio dell'azione di responsabilità sia sufficiente il quorum necessario per la validità dell'assemblea ordinaria ovvero se sia necessario quello dell'assemblea straordinaria (Niccolini, 1784): nel silenzio della norma, però, la dottrina maggioritaria pare abbia optato per l'assemblea straordinaria (Niccolini, 632; Dimundo, 155). Un caso per il quale, secondo la dottrina non è necessaria la delibera dell'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è quello in cui il liquidatore decida di agire nei confronti di un proprio predecessore (Salafia, 667).

È, inoltre, dibattuto se sia applicabile ai liquidatori la norma sulla revoca d'ufficio prevista nell'art. 2393 e resta questione controversa stabilire se il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione assorba l'azione sociale di responsabilità (Bauco, 2149).

Bibliografia

Alessi, I liquidatori di società per azioni, Torino, 1994; Bartolomucci, Mandrioli, Pollio, Viotti, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Milano, 2004; Bauco, Sub art. 2489, in Aa.Vv., Codice delle società, a cura di Abriani, Milano, 2016; Bonechi, Sub artt. 2488-2489, in Aa.Vv., Codice commentato delle società, a cura di Abrian, Stella Richter, Torino, 2010; Dimundo, Scioglimento e liquidazione, in Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere (artt. 2484-2510 c.c), Milano, 2003; Ferri Jr., La gestione di società in liquidazione, in Riv. dir. comm. 2003; Marcone, Sub art. 2485, in Aa.Vv., Codice commentato delle s.p.a., diretto da Fauceglia, Schiano Di Pepe, Torino, 2007; Niccolini, Sub art. 2489, in Aa.Vv., Società di capitali: commentario, a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004; Id. Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Tratt. Colombo, Portale, VII, 3, Torino, 1997; Parrella, Sub art. 2489, in Aa.Vv., La riforma delle società, a cura di Sandulli, Santoro, Torino, 2007; Pasquariello, Sub art. 2489, in Aa.Vv., Commentario breve al diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Milano, 2017; Quatraro, Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali, Milano, 2002; Sanzo, Scioglimento e liquidazione, in Aa.Vv., Le nuove s.p.a., a cura di Cagnasso e Panzani, Bologna, 2010; Salafia, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Soc. 2003, 379; Santus, De Marchi, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in Riv. not. 2003, 3; Vaira, Sub artt. 2488-2489, in Aa.Vv., Il nuovo diritto societario. Commentario, a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, III, Bologna, 2004.

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