Codice Civile art. 2493 - Approvazione tacita del bilancio (1).

Salvatore Sanzo

Approvazione tacita del bilancio (1).

[I]. Decorso il termine di novanta giorni (2) senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

[II]. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

(1) V. nota al Capo VIII.

(2) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

Inquadramento

L'art. 2493 completa la disciplina del bilancio di chiusura, con la previsione concernente le modalità della sua approvazione e gli effetti che ne conseguono.

La norma pare ispirata all'esigenza di garantire, nella delicata fase che precede immediatamente la «fine» della vita della società, la massima certezza e stabilità possibile ai rapporti tra i diversi protagonisti: in quest'ottica si spiega la rilevanza anche non secondaria di comportamenti concludenti, cui viene riconosciuta una efficacia negoziale insolita rispetto alle regole generali che disciplinano i rapporti societari.

L'approvazione: modalità, procedimento ed effetti

L'art. 2493 non prevede e non disciplina alcuna forma espressa di approvazione del bilancio da parte dei soci, ma semplicemente alcune forme «tacite».

Più precisamente, in dottrina si è osservato che, muovendo dal dato letterale dell'art. 2493, si deve ritenere che l'approvazione del bilancio sia in primo luogo svincolata dal principio maggioritario, in coerenza con la previsione dell'attribuzione di un diritto individuale di reclamo e con la mancata contemplazione di un procedimento collegiale di approvazione: il tutto, in coerenza con lo stretto collegamento esistente tra approvazione del bilancio e diritto individuale alla liquidazione della quota, nonché con la circostanza che l'approvazione del bilancio finale di liquidazione segna definitivamente la dissoluzione del vincolo sociale (Nigro, 1536). E si è segnalato che, in questo contesto, le modalità attraverso cui si può pervenire all'approvazione sarebbero quattro (Nigro, 1539-1547):

- approvazione espressa, che potrebbe avere efficacia dirimente solo quando avvenisse con consenso totalitario (v., in giurisprudenza, Trib. Milano, 30 gennaio 2025);

- approvazione implicita, a termini della previsione dell'art. 2493, comma 2, mediante rilascio di quietanza in relazione al riparto;

- approvazione presuntiva, a termini della previsione dell'art. 2493, comma 1, per effetto della mancata presentazione del reclamo nei termini di legge; la Corte di cassazione ha, peraltro, più volte ritenuto infondata l'eccezione di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., di tale termine di decadenza (da ultimo Cass. civ. n. 17455/2023);

- approvazione giudiziale, per effetto del rigetto del/i reclamo/i eventualmente presentato/i dai soci.

In un simile contesto, l'eventuale convocazione dell'assemblea non potrebbe mai consentire di pervenire all'approvazione del bilancio finale secondo lo schema del consenso maggioritario, ma al più potrebbe essere strumento per raccogliere le adesioni individuali unanimi e risparmiare così il tempo di attesa connesso all'iscrizione del deposito (Pasquariello, 2493).

La norma in commento lascia «salvi» rispetto all'approvazione del bilancio gli obblighi dei liquidatori relativi alla distribuzione dell'attivo: il che viene inteso anche nel senso che la pendenza del termine per la proposizione dei reclami comunque non sospenda l'esecuzione dei riparti contemplati nel bilancio finale (Pasquariello, 2493; Nigro, 1545). L'interpretazione è confermata dal successivo art. 2494, che considera non riscosse dai soci le somme che essi non abbiano incassato nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale. Certo, prudenza vorrebbe che, quanto meno nei casi in cui si ponga come concreto il rischio di reclami, i liquidatori tenessero in sospeso l'attività di ripartizione, benché non è necessario che ciò avvenga.

Ai sensi dell'art. 2493, comma primo, il decorso dei novanta giorni senza che siano stati proposti reclami importa liberazione dei liquidatori di fronte ai soci. Nulla si specifica con riferimento alle eventuali azioni esperibili dai terzi e, in particolare, dai creditori, ma in dottrina si ritiene pacificamente che non si verifichi liberazione nei loro confronti (Nigro, 1547).

Bibliografia

Pasquariello, Sub art. 2493, in Aa.Vv., Commentario breve al diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Milano, 2017; Nigro, La fase terminale del procedimento di liquidazione, in Aa. Vv., Trattato delle società, diretto da Donativi, III, 2022.

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