Regolamento - 22/07/2003 - n. 1435 art. 8 - Legge applicabile

Eleonora Reggiani

Legge applicabile

1. La SCE è disciplinata:

a) dalle disposizioni del presente regolamento;

b) ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni dello statuto della SCE;

c) per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento:

i) dalle leggi adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le SCE;

ii) dalle leggi degli Stati membri che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale;

iii) dalle disposizioni dello statuto della SCE, alle stesse condizioni previste per una cooperativa costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale.

2. Se la normativa nazionale prevede norme e/o restrizioni specifiche relative alla natura delle attività svolte da una SCE, o forme di controllo da parte di un'autorità di vigilanza, queste si applicano integralmente alla SCE.

Inquadramento

La sperimentazione di una disciplina normativa unitaria nell'ambito dell'Unione europea, che si affianchi alla creazione del mercato unico, ha trovato spazio nella creazione di un diritto societario sovranazionale, mediante l'introduzione di tipi societari disciplinati direttamente da regolamenti europei, che, consentendo alle imprese di organizzarsi secondo forme giuridiche il più possibile uniformi, mirano a rendere operativa la libertà di stabilimento.

Il riferimento è alla Società Cooperativa Europea, istituita subito dopo la Società Europea (esaminata in un altro capitolo), le cui principali caratteristiche vengono di seguito illustrate.

Come per la Società Europea, una volta descritte le caratteristiche essenziali di tale figura, l'attenzione viene incentrata sulla verifica del raggiungimento o meno dell'obiettivo dell'unificazione normativa.

Le fonti.

La Società Cooperativa Europea è stata istituita con il Regolamento (CE) n. 1435/2003, integrato, per la parte relativa al coinvolgimento dei lavoratori nella gestione, dalla Direttiva 2003/72/CE, a cui l'Italia ha dato attuazione con il d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 48.

Vi sono differenze rispetto alla disciplina della Società Europea, ma quelle più rilevanti sono legate alla struttura mutualistica anziché azionaria di questa forma societaria, che vengono di seguito evidenziate.

Gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 1435/2003

Scottato dal passo indietro al quale è stato obbligato per consentire l'avanzamento dei lavori sulla Società Europea, il legislatore europeo ha rinunciato in partenza ad uno statuto di Società Cooperativa Europea autonomo e completo. Il suo obiettivo non è stato infatti quello di permettere «la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee, senza gli ostacoli dovuti alle disparità delle legislazioni nazionali ... e ai limiti territoriali della loro applicazione», secondo quanto ha affermato in relazione alla Società Europea nel «considerando» 7 del Regolamento (CE) n. 2157/2001, ma, come si legge nel «considerando» 12 del Regolamento (CE) n. 1435/2003, è stato quello di agevolare la cooperazione internazionale attraverso l'introduzione di «una forma giuridica europea per le cooperative», più semplicemente «fondata su principî comuni» Il Regolamento (CE) n. 1435/2003 si limita dunque a dettare una disciplina minima del funzionamento della società, riconducibile a tre gruppi di norme: uno relativo alla costituzione della Società Cooperativa Europea, uno finalizzato a tracciarne i lineamenti cooperativi essenziali e un altro, quasi interamente mutuato dal Regolamento (CE) n. 2157/2001, volto a regolare il funzionamento dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo. Per il resto, è fatto rinvio ora a norme che gli Stati membri sono autorizzati ad adottare con specifico riferimento alla Società Cooperativa Europea, ora direttamente alle disposizioni applicabili alle cooperative di diritto interno. Ed è quest'ultima, in particolare, la strada espressamente indicata per la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità (artt. 11 e 12), i conti annuali e consolidati (art. 68 e ss.), nonché lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e delle altre procedure analoghe (art. 72). Il risultato è così, in definitiva, come per la Società Europea, la nascita – invece che di un unico tipo sociale fruibile, alle medesime condizioni, in tutta l'Unione europea – di tante Società Cooperative Europee quanti sono gli Stati in cui il regolamento è applicabile e dunque di una fattispecie ibrida di diritto comunitario e nazionale (Rivaro, 634).

Le caratteristiche essenziali delineate dal Regolamento.

La Società Cooperativa Europea è dotata di personalità giuridica (art. 1), che acquista il giorno dell'iscrizione nel registro dello Stato in cui ha sede (art. 18).

L'iscrizione è subordinata alla conclusione del procedimento previsto per il coinvolgimento dei lavoratori (art. 11).

Come la cancellazione, anche l'iscrizione della società nel menzionato registro deve essere oggetto di comunicazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione (art. 13).

Il capitale della Società Cooperativa Europea, così come il numero dei soci, è variabile ed è diviso in quote nominative. Ciascun socio risponde nei limiti del capitale sottoscritto o illimitatamente, a seconda di quanto previsto nello statuto. Se lo statuto nulla prevede, la responsabilità è da ritenersi limitata (art. 1). L'indicazione del regime di responsabilità prescelto deve comunque comparire nella denominazione sociale, che deve inoltre essere preceduta o seguita dall'abbreviazione “SCE” (art. 10).

Oggetto principale – e qui emerge con chiarezza la specificità di tal forma societaria – è il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la società esercita o fa esercitare. Come per le cooperative italiane, è comunque prevista la possibilità che anche terzi beneficino delle attività o a partecipino alla realizzazione delle proprie operazioni sociali (art. 1).

È stabilito un capitale minimo di almeno 30.000 euro, salvo l'eventuale prescrizione, da parte della legge di uno Stato membro, della sottoscrizione di un capitale più elevato per i soggetti che esercitano determinati tipi di attività (art. 3).

Trattandosi di società a capitale variabile, le variazioni di importo del capitale, sia in aumento che in diminuzione, non richiedono modifiche statutarie, né pubblicità, ma il capitale non può essere ridotto, per effetto del rimborso di quote dei soci che cessano di far parte della società, al di sotto dell'importo determinato nello statuto (che, come si è detto, non può essere inferiore a € 30.000).

Si deve tenere presente che il capitale può essere costituito solo da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, con esclusione di impegni di esecuzione di lavori ovvero di prestazione di servizi e possono essere emesse più categorie di quote che, previa disposizione statutaria, possono conferire ai loro sottoscrittori diritti diversi in materia di ripartizione degli utili.

Per quanto riguarda il trasferimento, le quote possono essere cedute o vendute ad un socio o a chiunque acquisti la qualità di socio, alle condizioni stabilite dallo statuto e con l'accordo dell'assemblea generale o dell'organo di direzione o di amministrazione (a seconda del sistema di amministrazione adottato), mentre sono vietati la sottoscrizione, l'acquisto e l'accettazione in garanzia delle proprie quote. Quest'ultima (accettazione in garanzia) è consentita solo nell'ambito di operazioni correnti delle cooperative istituti di credito.

Il Regolamento prevede che lo statuto possa consentire l'emissione di titoli diversi dalle quote o di obbligazioni privi del diritto di voto, i quali possono essere sottoscritti dai soci o da qualunque persona estranea alla società, ma non attribuiscono la qualità di socio (art. 64).

Ampio spazio è, in generale, lasciato all'autonomia statutaria, con indicazione però delle materie che necessariamente devono essere regolate (art. 5).

Come previsto la Società Europea, la sede sociale deve essere situata all'interno dell'Unione, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale (al fine di poter determinare con certezza la legge nazionale applicabile), potendo comunque i singoli Stati membri imporre alle Società Cooperative Europee registrate nel loro territorio anche l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale (art. 6).

È inoltre previsto uno articolato procedimento per il trasferimento della sede sociale (art. 7), anche in questo caso senza scioglimento e messa in liquidazione della società.

Anche per la Società Cooperativa Europea valgono pertanto le stesse osservazioni già effettuate con riferimento alla sede e alla mobilità transfrontaliera delle Società Europee.

Regole particolari sono infine previste con riferimento alle condizioni di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le quali riflettono il principio della preminenza della persona nel fenomeno cooperativo, di cui si è già dato conto (art. 14 e ss.), ed anche la destinazione degli utili (65) e la devoluzione dell'attivo (art. 67).

Per quanto riguarda la struttura interna, la Società Cooperativa Europea può essere organizzata secondo il sistema dualistico oppure monistico (art. 37 e ss.). La disciplina degli organi di amministrazione e di controllo nei due sistemi è sostanzialmente identica a quella della Società Europea, anche per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Si discosta in più punti dalla Società Europea per quanto riguarda l'assemblea, in ragione dell'esigenza di dare espressione ai tradizionali principî del diritto cooperativo e in primo luogo alla regola del voto. Ad ogni socio è infatti attribuito un voto, qualunque sia il numero delle quote che detiene (art. 59), anche se lo statuto, entro certi limiti, può temperare questa regola.

I modi di costituzione.

A differenza della Società Europea, la Società Cooperativa Europea può essere anche una «società di primo grado», perché può essere costituita direttamente da un certo numero di persone fisiche, purché appartenenti ad almeno due diversi Stati membri.

In particolare, il Regolamento prevede che la Società Cooperativa Europea possa essere costituita in una delle seguenti modalità (art. 2):

a) da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri;

b) da almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell'art. 54 TFUE, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi;

c) da società e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi;

d) mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nell'Unione, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi (la fusione può avvenire secondo la procedura di fusione mediante incorporazione e la cooperativa incorporante assume la forma di Società Cooperativa Europea, oppure secondo la procedura di fusione mediante costituzione di una nuova persona giuridica, la quale assume la forma di Società Cooperativa Europea);

e) mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di uno Stato membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nell'Unione, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro Stato membro.

I procedimenti di costituzione mediante fusione (art. 19 e ss.) e trasformazione (art. 35 e ss.) ricalcano sostanzialmente la disciplina della Società Europea.

I limiti del processo di unificazione.

Si devono richiamare le osservazioni già effettuate nel capitolo dedicato alla Società Europea.

Anche la Società Cooperativa Europea non può dirsi ad oggi genuinamente europea. Essa si connota per la presenza di ben tre fonti normative distinte: oltre alle norme unificate, sopravvivono le regole armonizzate dalle direttive ad hoc o da altre direttive e norme non armonizzate. Ciò comporta che, rimanendo applicabile il diritto nazionale, armonizzato o meno, le permanenti differenze fanno venire alla luce sì un tipo sociale teoricamente unico, che fa però troppo frequentemente ricorso alla tecnica del rinvio a norme a loro volta di origine diversa. Questo complesso collage normativo, fortemente eterogeneo tanto nella forma quanto nei contenuti, conduce inevitabilmente ad individuare, all'interno del modello delle singole società, diverse forme societarie a seconda dell'ordinamento di riferimento (Ghetti, 549).

L'effetto che ne consegue è quello di ampliare la scelta delle forme societarie che possono assumere le imprese nei diversi Stati membri, mediante l'introduzione di un elemento aggiuntivo di concorrenza tra ordinamenti, e al tempo stesso di arbitraggio normativo, ulteriore rispetto a quelli già esistenti (Lamandini, 2017, 615).

Deve poi tenersi presente che, come già illustrato per la Società Europea, anche la Società Cooperativa Europea, al momento in cui è stata ideata, poteva essere appetibile per i vantaggi operativi che offriva ai fini della libertà di stabilimento, in particolare con riferimento alla disciplina prevista in tema di fusioni transfrontaliere e in tema di trasferimenti delle sedi sociali da uno Stato all'altro.

Tuttavia, è stato già evidenziato, sempre con riferimento alla Società Europea, che prima la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e poi l'adozione della «Decima Direttiva» in materia societaria hanno risolto il problema delle fusioni transfrontaliere, almeno per le società di capitali (anche cooperative), costituite in conformità alla legge nazionale di ciascuno Stato membro.

Inoltre, con riguardo alla mobilità della sede sociale, non possono non considerarsi le già menzionate pronunce della Corte di giustizia UE (v. Corte giustizia UE, 12 luglio 2012, Causa C-378/10, caso «Vale», e Corte giustizia UE, 25 ottobre 2017, causa C-106/16, caso «Polbud»), che, sia pure con riferimento alle similari ipotesi di trasformazioni transfrontaliere delle società nazionali, hanno affermato che è contrario al principio della libertà di stabilimento imporre la corrispondenza tra sede effettiva e sede legale, che invece il legislatore europeo espressamente richiede per la Società Cooperativa Europea (come per la Società Europea).

In altre parole, l'avanzamento dell'armonizzazione tra Stati membri e l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia hanno finito per svilire quegli elementi che caratterizzavano la Società Cooperativa Europea, e la rendevano adatta alle società con interessi transnazionali, posto che oramai anche le società nazionali degli Stati membri, nei limiti sopra indicati, sono tutelate nella scelta del luogo in cui porre la loro sede (legale ed effettiva) e nella possibilità di attuare senza seri ostacoli la mobilità transfrontaliera.

Bibliografia

Aa.Vv., Percorsi di diritto societario europeo, a cura di Pederzini, Torino, 2016; Arnò, Cancarini, La società europea, Milano, 2007; Capriglione, La nuova disciplina della società europea, Padova, 2008; Chirico, Troianello, La società cooperativa europea. Regolamento CE n. 1435/2003, Milano, 2007; Enriques, Zorzi, Armonizzazione e arbitraggio normativo nel diritto societario europeo, in Riv. soc. 2016, 775; Ghetti, Il problema delle forme societarie europee tra unificazione, armonizzazione e arbitraggio normativo nel diritto societario europeo, in Riv. soc. 2016, 521; Margiotta, Il trasferimento della sede all'estero, in Riv. not. 2004, 649; Petrelli, Lo stabilimento delle società comunitarie in Italia, in Riv. not. 2004, 343; Presti, Le fonti della disciplina e l'organizzazione interna della società cooperativa europea, in Giur. comm. 2005, I, 777; Rivaro, La Società Cooperativa Europea, in Diritto societario europeo e internazionale, diretto da Benedettelli, Lamandini, Assago, 2017.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario