Codice Civile art. 2536 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi (1).

Stefano Schirò

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi (1).

[I]. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

[II]. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

[III]. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

(1) V. nota al Titolo VI.

Inquadramento

Con la riforma del 2003 è stato soppresso ogni riferimento alla responsabilità sussidiaria del socio per i debiti della società cooperativa, in conseguenza del nuovo disposto dell’art. 2518 c.c. in virtù del quale nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (Giorgi, 293). La norma dunque si concentra esclusivamente sul credito della società nei confronti del suo ex socio per il pagamento dei conferimenti non versati. Il termine di un solo anno per la prescrizione del credito, ben più breve dei cinque anni previsti in generale dall’art. 2949 per i diritti che derivano dai rapporti sociali, si giustifica in ragione della ridotta importanza del capitale sociale nelle cooperative (Bassi, Delle imprese cooperative, 678). .

La disciplina dettata dall’articolo  in esame diverge notevolmente da quella della società per azioni. In particolare, per i conferimenti non versati la dottrina ritiene configurabile soltanto la responsabilità del cedente, ma non anche quella del cessionario. Tale differenza viene giustificata  in considerazione dela carattere mutualistico della partecipazione, avendo solamente il cedente, in quanto sottoscrittore della quota, potuto godere dei benefici mutualistici (CALLEGARI, 2552; CECCHERINI-Schirò,147; GIORGI, 294).  

La previsione della norma in esame si riferisce soltanto al debito da conferimento, dovendosi escludere ogni estensione alla responsabilità per gli obblighi  contratti dal socio  nell’ambito del rapporto mutualistico di scambio, che si scioglie con la cessazione del rapporto sociale. In tal caso, alla responsabilità di chi ha cessato di essere socio saranno applicabili il termini e i principi vigenti per la responsabilità contrattuale (GIORGI, ivi).

L'insolvenza della società successiva alla liquidazione della partecipazione del socio

Il secondo comma prevede un termine finale per la responsabilità del socio uscente nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni nell’ipotesi di insolvenza della società, che per regola generale (art. 2518 c.c.) è la responsabile esclusiva per le obbligazioni sociali. Si tratta, secondo la dottrina, di un caso di inefficacia successiva del pagamento della quota di liquidazione, tanto più grave in quanto indipendente dalla conoscenza, in capo al socio o agli eredi, dello stato di insolvenza della società (Bassi, Le società cooperative, 263).

Il legislatore avrebbe dunque ritenuto che, verificatasi l’insolvenza entro un anno dalla liquidazione della partecipazione, la società cooperativa avrebbe proceduto alla liquidazione della quota  o al rimborso delle azioni sulla base di bilanci sostanzialmente errati, che cioè, se letti correttamente, non avrebbero attribuito al socio il diritto a ricevere una somma per la liquidazione della propria partecipazione, con conseguenti riflessi sulla parità di trattamento dei soci (Santoro, 128). Si tratta di una norma che, analogamente a quella di cui all’art. 2535  in tema di valutazione della partecipazione in caso di liquidazione, è ispirata dai tipici criteri delle società cooperative di non lucratività e moderazione (Giorgi, 291).

Unico presupposto per l’applicazione della norma è il manifestarsi dellinsolvenza entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, ma è un presupposto che genera incertezza, sia per la genericità del termine <<manifestarsi>>, che ancora l’obbligazione del socio alla restituzione di quanto ricevuto ad una valutazione opinabile e non a un dato certo, quale l’apertura della procedura concorsuale, sia perché la liquidazione della quota potrebbe essere avvenuta in epoca ancora successiva a quella dello scioglimento del rapporto associativo. Ulteriore elemento di confusione è dato dalla previsione normativa che la restituzione da parte del socio sia effettuata nei confronti della società e non della procedura concorsuale a cui la società dovrebbe essere sottoposta in conseguenza della manifestata insolvenza (Giorgi, 295).

Responsabilità degli eredi

L’ultimo comma dell’art. 2536 . estende la responsabilità del socio verso la societàanche ai suoi eredi: la responsabilità prevista dalla norma dipende dal solo subentro degli eredi nell’universitas iuris del socio defunto ed opera a prescindere dall’ammissione degli eredi nella società (art. 2534) (GIORGI, 295). Trattandosi di una vicenda puramente patrimoniale, non entra il gioco l’elemento caratterizzante della partecipazione ad una società cooperativa, ossia l’intuitus personae, che anzi nelle società cooperative è forse ancora più forte che non nelle società di persone. Mentre infatti in quest’ultime, stante l’obbligo di collaborazione all’attività sociale, l’intuitus personae svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento della società, nelle società cooperative le caratteristiche soggettive dei soci hanno una valenza ancora più ampia rispetto a quella riscontrabile in una società di persone perché i requisiti dei soci vengono in considerazione non solo in ordine alla tematica dell’intuitus personae, ma risultano direttamente collegati anche al perseguimento della causa mutualistica. Se infatti in una qualsiasi società lucrativa lo scopo è quello di riconoscere un utile per la percezione del quale non sono richiesti particolari requisiti, nella cooperativa la gestione di un servizio presuppone che il socio abbia requisiti compatibili con il servizio prestato (Bonfante, 112).

Bibliografia

Bassi, Delle imprese cooperative e delle mutue assicurative, in Comm. S., Milano, 1988; Bassi, Le società cooperative, in Aa.Vv., La riforma del diritto societario, a cura di Buonocore, Milano, 2003; Bonfante, La nuova società cooperativa, Bologna, 2010;; Callegari, Commento all’art. 2536 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario, a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004; Ceccherini-Schirò, Società cooperative e mutue assicuratrici, seconda edizione, in Aa.Vv., La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2008; ; Giorgi, in Aa. Vv., Società cooperative, a cura di Presti, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari. Milano, 2006; Santoro, Sub art. 2537 c.c., in La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Società cooperative., a cura di M. Sandulli, V. Santoro, Milano, 2003.

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