Codice Civile art. 2541 - Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari (1).Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari (1). [I]. Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera: 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526; 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce; 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari. [II]. La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario (2) o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. [III]. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa. [IV]. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni. (1) V. nota al Titolo VI. (2) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153. InquadramentoSecondo la relazione alla riforma del diritto societario, la norma costituisce un completamento della disciplina generale degli strumenti finanziari. Essa prevede una articolata organizzazione delle varie categorie in assemblee speciali e la nomina di un rappresentante comune per ciascuna. Va premesso che le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari sono ben diverse dalle assemblee separate, previste dall'art. 2540 e costituenti fasi della progressiva formazione della volontà della cooperativa unitariamente considerata, Diversamente da quanto previsto in materia di società per azioni, ove la formazione di un'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari è prevista nel caso di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi (art. 2376), nelle cooperative l'assemblea speciale si forma quando agli strumenti finanziari non è attribuito il diritto di voto (STAGNO D 'ALCONTRES -DE LUCA , 840). Infatti l'assemblea prevista dall'all'art. 2541 si riferisce a qualsiasi tipologia di strumento finanziario che non dia diritto di voto in assemblea . Tra questi non rientrano i titolari di obbligazioni emesse dalla cooperativa ai sensi dell'art. 58, l. 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 11, comma 4, lett. c bis, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.u.b.) (Bonfante, 303). A tali obbligazioni dovrebbe applicarsi, in luogo di quella qui esaminata, la disciplina contenuta nell'art. 2415 in materia di assemblea degli obbligazionisti, più specifica e compatibile sotto il profilo del richiamo dell'art. 2519. Va tuttavia ricordato che la disciplina della sezione relativa alle obbligazioni, e dunque anche quella contenuta nell'art. 2415, si applica in ogni caso agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società (art. 2411, comma 3). Tale disposizione sancisce pertanto la prevalenza della disciplina delle obbligazioni su quella degli strumenti finanziari anche nelle cooperative ( CECCHERINI -Schirò, 168-169). Secondo un altro autore, i possessori degli strumenti privi di diritti amministrativi, anche se emessi da una cooperativa a r. l., costituiscono, ai sensi dell'articolo in commento, una collettività necessariamente organizzata secondo il modello degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari rappresentativi di un patrimonio destinato, secondo quanto rispettivamente previsto dall'art. 2415 e dall'art. 2447-octies. Ladisciplina dell'assemblea speciale ricalca, seppure con alcune non trascurabili modifiche (relative in particolare alla definizione delle materie riservate, al diverso quoziente per la richiesta di convocazione da parte dei possessori di strumenti finanziari e ai diritti di informazione e di impugnazione delle delibere generali della cooperativa, attribuiti al rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari) quella degli obbligazionisti, alla quale sarà necessario far riferimento analogico anche per completare la disciplina di alcuni profili mancanti (come, ad esempio, quello delle regole di svolgimento dell'assemblea speciale e della pubblicità delle relative delibere, per i quali sarà opportuno applicare, anche nel caso di cooperativa a r.l., i commi 3 e 4 dell'art. 2415 (LAMANDINI 208-209). Secondo una impostazione parzialmente diversa, il presupposto applicativo dell'art. 2541 è la presenza di una categoria di strumenti finanziari che riconosca ai relativi possessori un qualche diritto amministrativo con la conseguenza che i possessori di tali strumenti finanziari devono essere considerati soci (Cusa, 375). Gli interessi qualificati dei possessori di strumenti finanziari privi di diritto di voto nell'assemblea generale, non coincidenti con gli interessi dei soci cooperatori e, in taluni casi, potenzialmente in conflitto con loro, spiegano la necessità di prevedere degli organi deliberativi sulle questioni di comune interesse, per le quali le decisioni sono adottate in piena autonomia e in via definitiva. Di conseguenza, all'opposto di quanto avviene per le deliberazioni nelle assemblee separate, le deliberazioni delle assemblee speciali sono autonomamente ed immediatamente impugnabili ( CECCHERINI -Schirò, 168). L'ambito di applicazione della norma non comprend e i soci sovventori e i titolari di azioni di partecipazione cooperativa (CECCHERINI - Schirò, 169-170) La disciplina delle assemblee speciali nella società cooperativa si discosta da quella comune contenuta nell'art. 2376. Essa comprende, in aggiunta all'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria (ipotesi che si sovrappone a quella già contenuta nell'art. 2376), l'esercizio dei diritti eventualmente attribuiti alla categoria ai sensi dell'art. 2526, la nomina e la revoca dei rappresentanti della categoria stessa, l'azione di responsabilità nei loro confronti, la costituzione di un fondo per la tutela dei comuni interessi e il relativo rendiconto, le controversie con la società cooperativa con le relative transazioni e rinunce, e gli altri oggetti di comune interesse. Si tratta di materie di comune interesse dei finanziatori, che, non essendo tutelati con l'attribuzione del diritto di voto in assemblea generale, hanno necessità di un'apposita assemblea speciale ( CECCHERINI -Schirò, 171). Le disposizioni degli ultimi commi regolano i diritti-doveri del rappresentante comune, al quale spetta il compito di dare esecuzione alle delibere dell'assemblea speciale e di tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari (Bonfante, 303). Per quanto riguarda il rappresentante comune, va sottolineato che la norma gli attribuisce un diritto di accesso alla documentazione sociale più limitato rispetto a quanto previsto dall'art. 6, l. 31 gennaio 1992, n. 59 (Falcone, 146). BibliografiaBonfante, La nuova società cooperativa, Bologna, 2010; Ceccherini-Schirò, Società cooperative e mutue assicuratrici, seconda edizione, in Aa.Vv., La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2008; Cusa, Il socio finanziatore nelle cooperative, Milano, 2006; Falcone, Le società cooperative, in Aa.Vv., La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Società cooperative, a cura di M. Sandulli, V. Santoro,Torino, 2003; Lamandini, in Aa. Vv., Società cooperative, a cura di Presti, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari. Milano, 2006; Stagno D’Alcontres-De Luca, Le società, III, Torino 2019. |