Codice Civile art. 2545 bis - Diritti dei soci (1).Diritti dei soci (1). [I]. Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. [II]. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. (1) V. nota al Titolo VI. InquadramentoL'articolo in commento, che trova il proprio antecedente storico nella l. 31 gennaio 1992, n. 59, dal cui art. 1 ripete la rubrica e il contenuto ( D E STASIO , 375), si applica soltanto alle cooperative disciplinate dalle norme sulle società per azioni; per le cooperative sottoposte al regime delle società a responsabilità limitata, invece, trova applicazione il regime, più favorevole per il socio, di cui all'art. 2476, comma 2 (C ECCHERINI - Schirò, 191; V ELLA -G ENCO -M ORARA , 97). La finalità del dettato normativo in esame è quella di ampliare il diritto di informazione dei soci, al di là del limite, previsto dall'art. 2422, comma 1, c.c., per le società per azioni (VELLA -GENCO -MORARA , 97), evidentemente in omaggio al particolare carattere del rapporto che lega il socio alla cooperativa, che implica (o implicherebbe) una sua stretta collaborazione all'attività dell'impresa sociale per il soddisfacimento dei propri interessi attraverso la realizzazione del fine mutualistico. Si viene quindi incontro a un'esigenza, più volte evidenziata, soprattutto in dottrina, di garantire al socio una maggior informazione (Grosso, 113). A tale proposito è stato segnalato il rafforzamento della complessiva informazione dei soci, espresso dal combinato disposto degli artt. 2545, 2545-bis e 2528, in relazione alla volontà del legislatore di configurare la cooperativa come società non solo aperta, ma anche trasparente e fortemente partecipata dai soci (VELLA -GENCO -M ORARA , 96). Tuttavia, il contenuto effettivo della disposizione in commento è molto meno ampio di quanto suggerisca la rubrica, in quanto la norma non riguarda la totalità dei diritti dei soci e neppure il complesso dei loro diritti d'informazione, riferendosi invece esclusivamente al diritto di ispezione dei libri sociali, ma non, ad esempio, al diritto di richiedere e ottenere ulteriori informazioni dagli amministratori in sede di assemblea o nel corso dello svolgimento degli affari sociali. È da escludere quindi che il complesso dei diritti d'informazione dei soci si esaurisca nel procedimento ispettivo regolato dalla norma in commento, atteso che il tema dell'effettiva informazione dei soci si pone al centro dell'interpretazione del precedente art. 2545 ( DE STASIO , 376-377). La precedente norma di cui all'art. 1 della l. 31 gennaio 1992, n. 59 si deve ritenere tacitamente abrogata per incompatibilità (C ECCHERINI - Schirò, 192), ma il confronto tra le due disposizioni di legge pone in evidenza le seguenti modifiche rispetto al testo previgente, oltre alla già richiamata limitazione della norma in esame alle sole cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni: a) La percentuale minima dei soci richiedenti, affinché il diritto ispettivo possa essere esercitato, viene portato a un decimo del numero complessivo dei soci, o a un ventesimo se la cooperativa ha più di tremila soci, in luogo della misura di un terzo stabilito dalla norma del 1992; b) il diritto di ispezione va esercitato tramite un rappresentante comune, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, restando così precisate le modalità concrete di esercizio del diritto dei soci all'informazione mediante ispezione del contenuto dei verbali dell'organo collegiale di amministrazione ( DE STASIO , 376). Titolari del diritto di ispezione sono non solo i soci cooperatori, ma anche i soci finanziatori (art. 2526) e i c.d. soci in prova (art. 2527, comma 3) ( I D , 378-379). Il diritto di esibizione, copia ed ispezione previsto dall' art. 2476, comma 2, c.c. va configurato alla stregua non di un diritto potestativo, ma di un diritto di credito, esercitabile anche una volta cessato il rapporto con la società , nel termine di prescrizione (Trib. Genova, I, 28 aprile 2017).
Il diritto ispettivo dei sociSulla base della nuova formulazione della norma, i diritti ispettivi di cui all'art. 2422 c.c., ossia il diritto di esame del libro dei soci e quello delle adunanze assembleari, nonché il diritto di ottenerne estratti, sembrano spettare ad ogni socio, cooperatore o finanziatore. Sembra, inoltre, che, per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto, questo spetti ad un rappresentante comune, e non collettivamente dai soci (Bonfante, 267). Secondo un differente avviso, per l'esame del libro dei soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea trova applicazione per i soci di cooperativa la medesima disciplina prevista dall'art. 2422, comma 1, per le società per azioni ( DE STASIO , 380). Per quanto concerne, invece, il diritto di consultazione del libro dell'organo di gestione della cooperativa, si deve ritenere che la titolarità del diritto spetti al singolo socio individualmente, mentre il raggiungimento della percentuale minima di richiedenti e l'utilizzo della figura del rappresentante comune riguardano le concrete modalità di esercizio del potere ispettivo (ID , 380-381). Nelle cooperative con il sistema amministrativo tradizionale o con quello monistico l'oggetto dell'ispezione è limitato ali libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e a quello eventuale del comitato esecutivo. In quelle con il sistema dualistico oggetto d'ispezione sarà il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione e anche quello del consiglio di sorveglianza, che può contenere elementi rilevanti per le strategie della cooperativa (ID , 385). A differenza di quanto accade per le informazioni acquisite mediante l'esercizio del diritto di ispezione sui libri e secondo il procedimento previsto nell'art. 2422, sulle quali non si configura un ambito di riservatezza qualificato, allorché, invece, i soci esercitino il potere ispettivo in base all'articolo in commento non può escludersi che essi, a fronte di informazioni riservate legittimamente tratte dalla lettura dei verbali del consiglio di amministrazione, siano tenuti, al pari degli amministratori, a serbare riservatezza sulle informazioni assunte, a pena di incorrere nella esclusione dalla cooperativa o in responsabilità per danni eventualmente causati alla società o a terzi dalla divulgazione non giustificata delle notizie acquisite (ID , 383-384). La preclusione prevista dal secondo commaIl secondo comma stabilisce che nel computo del numero dei soci richiedenti l'esame dei suddetti libri non si possono considerare i soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società (Bonfante, 268). La disposizione sta a significare che, mentre la preclusione prevista dal comma in esame non riguarda i diritti di ispezione di libri diversi da quelli dell'organo di gestione, non sussistendo per essi i medesimi problemi di riservatezza, l'esercizio del diritto di ispezione dei libri dell'organo di gestione, da cui possono sorgere delicati problemi per il rischio di perdita di riservatezza sui fatti attinenti alla gestione sociale, è circoscritto dal legislatore soltanto a quei soci che non si trovino, per loro colpevole inadempienza, in una fase di deterioramento della relazione di reciproca fiducia su cui si basa il rapporto tra socio e cooperativa, per quanto riguarda sia il vincolo sociale, che quello mutualistico o in relazione ad altri rapporti attinenti alla gestione della società. Questo perché, se la ragione della norma è quella di favorire la risoluzione di eventuali contrasti tra i soci e chi esercita il potere di gestione della cooperativa, anche al fine di prevenire eventuali denunce al tribunale ex art. 2545-quinquiesdecies, incoerente con tale finalità sarebbe consentire il diritto di ispezione anche al socio che già si trovi in lite con la società per proprie inadempienze. Per morosità nel conferimento deve intendersi la situazione determinatasi a seguito dell'intimazione da parte degli amministratori, che può condurre all'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2531 c.c.. Il riferimento all'inadempimento delle obbligazioni contratte con la società va interpretato nel senso che non ogni minima inadempienza determina quella sospensione della relazione fiduciaria tra socio e amministratori che giustifica la preclusione prevista dalla norma in commento (DE STASIO , 381-382). BibliografiaBonfante, Trattato di diritto commerciale, Le società cooperative, V, Padova, 2014; ; Ceccherini-Schirò, Società cooperative e mutue assicuratrici, seconda edizione, in Aa.Vv., La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2008; De Stasio, in Aa. Vv., Società cooperative, a cura di Presti, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari. Milano, 2006; Grosso, I controlli interni nelle società cooperative, Milano, 1990; ; Vella-Genco-Morara, Diritto delle società cooperative, Bologna, 2018. |