Codice Civile art. 2545 septies - Gruppo cooperativo paritetico (1) (2).Gruppo cooperativo paritetico (1) (2). [I]. Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare: 1) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune. [II]. La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. [III]. Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative. (1) V. nota al Titolo VI. (2) V. d.lg. 24 marzo 2006, n. 155, recante disciplina dell'impresa sociale. InquadramentoSi è osservato in dottrina che le cooperative, al fine di non essere escluse dalla possibilità di godere di economie di scala in conseguenza delle loro dimensioni spesso modeste rispetto alle concorrenti società lucrative, hanno tradizionalmente realizzato - di solito mediante gli strumenti del consorzio o delle cooperative di secondo grado di cui agli artt. 27 ss, d.lg.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 157 (c.d. legge Basevi)- un sistema di reti per centralizzare alcuni aspetti della loro attività per i quali apparisse necessaria una gestione congiunta (per esempio, servizi contabili e informatici, formazione del personale ecc.). Proprio per venire incontro a tale esigenza di gestione congiunta la riforma del diritto societario ha configurato, nell'articolo in commento, il gruppo cooperativo paritetico (PRESTI -RESCIGNO , 615-616), che costituisce un'assoluta novità della riforma, in quanto introduce uno strumento inedito, nell'esperienza italiana, per costituire rapporti di collaborazione e di coordinamento tra imprese cooperative (VELLA -GENCO -MORARA , 242 ) . Tale gruppo può essere definito come il contratto tra più cooperative, ad una delle quali viene attribuita la funzione di direzione e di coordinamento delle altre (Galgano, 514). Il gruppo cooperativo paritetico trova dunque fondamento in un accordo contrattuale con il quale più società cooperative si impegnano stabilmente a conformarsi a una direzione unitaria (C AMPOBASSO 640). Si tratta di un contratto tipico con comunione di scopo, avente come causa quella di regolare, <<anche in forma consortile>>, la direzione e il coordinamento delle imprese partecipanti ( CECCHERINI -Schirò, 211-213). Secondo una teoria , tale direzione unitaria e il relativo coordinamento sono equiordinati, in quanto non generano situazioni di oggettiva dipendenza economica di un'associata dall'altra ( SANTAGATA , Le società con scopo mutualistico, 864) e considerato che ciascuna società associata concorre a determinare la direzione unitaria su un piano di parità rispetto alle altre ( CAMPOBASSO, ivi). Pertanto, il gruppo cooperativo paritetico è caratterizzato non dalla presenza di una capogruppo che esercita un'attività di direzione e coordinamento su altre, ma dalla reciproca limitazione di sovranità di più società, che si sottopongono contrattualmente a una direzione unitaria concertata ( PRESTI -RESCIGNO , 616). Infatti, si configura come gruppo «paritetico», ossia come gruppo caratterizzato da una pari ordinazione fra i soggetti partecipanti, in quanto il rapporto di controllo non è di tipo societario ma si fonda su base contrattuale (Paolini, 619). Ne discende che sono precluse forme di integrazione tra cooperative a carattere gerarchico, fondate su contratti di dominazione, che contrasterebbero con le regole poste a presidio della mutualità e con l'autonomia della singola cooperativa controllata a perseguire lo scopo mutualistico (A GSTNER , 17; SANTAGATA , Le società con scopo mutualistico, 865). Un differente orientamento è espresso da coloro che ritengono che la nuova figura disciplinata dall'articolo in commento risenta in modo determinante delle elaborazioni dottrinali riguardanti il contratto di dominazione e che il gruppo cooperativo paritetico sia caratterizzato da un rapporto di dominio debole che, pur avendo ad oggetto la regolazione di un'eterodirezione di un'impresa su un'altra, deve essere configurato in modo da non pregiudicare gli interessi della società dominata, nonché dei rispettivi soci e creditori (VELLA -GENCO -MORARA , 242 ; ZOPPINI , 773 ). Il gruppo cooperativo paritetico fonda di conseguenza il potere di direzione e coordinamento su un accordo contrattuale anziché su una partecipazione di controllo nella società subordinata ( VELLA -GENCO -MORARA , ivi). Il gruppo cooperativo paritetico appare caratterizzato da una certa «omogeneità» dei partecipanti, essendo circoscritto, in via generale, alle cooperative (Paolini, 619) e, purché risulti espressamente dal contratto, agli enti mutualistici a cui fa riferimento l'art. 2517 (Istituto autonomo case popolari, casse di previdenza, consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, associazioni che perseguono lo scopo mutualistico, quali le società di mutuo soccorso o le associazioni agrarie di mutua assicurazione) . La norma non pare infatti lasciare spazio a gruppi cooperativi eterogenei, cui partecipino società lucrative, la cui inclusione potrebbe orientare il sodalizio al perseguimento di finalità diverse da quelle mutualistiche (Santagata, Società cooperative, 469), considerato altresì che la norma sembra imporre il perseguimento dello scopo mutualistico per tutti partecipanti al gruppo, anche se non necessariamente la qualità di cooperativa a mutualità prevalente (Irace, 186). Secondo altra dottrina, invece, la formulazione della norma, che prevede che del gruppo possano far parte, oltre alle società cooperative, altri enti pubblici o privati, non preclude la partecipazione di imprese lucrative, escluse soltanto dalla posizione di comando all'interno del gruppo ( CECCHERINI -Schirò, 214; VELLA -GENCO -MORARA , 242 ), tenuto anche conto che solo il gruppo, e non i singoli partecipanti, deve osservare il principio mutualistico (Bonfante, 2637). Infatti, si applica anche al gruppo cooperativo la regola «una testa un voto», principio democratico che contraddistingue tutta la cooperazione e che impedisce il controllo societario di una cooperativa su altre cooperative aderenti (Irace, 187). Per quanto riguarda la disciplina dell'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale (art. 4, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112), si rinvia alla trattazione svolta in un apposito capitolo (parte XII <<Società benefit e impresa sociale>>. Il contrattoIl primo comma precisa che la costituzione del gruppo deve avvenire per contratto, il quale regola espressamente la direzione e il coordinamento delle imprese partecipanti. c. Esso deve indicare: 1) la durata, anche se nessun limite minimo o massimo è fissato, con la conseguenza che la durata è rimessa totalmente all’autonomia delle parti (Paolini, 622), costituendo, comunque elemento essenziale del contratto, la cui mancanza ne determina la nullità (CECCHERINI-Schirò, 214); 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita la direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; . la capogruppo può dunque essere una o più di una e ha poteri direttivi, potendo l’autonomia contrattuale attribuire le funzioni di capogruppo a diverse cooperative partecipanti al gruppo relativamente a distinte aree di attività, oppure attribuire congiuntamente le funzioni di capo gruppo a più cooperative o anche a tutte le cooperative con il conseguente impiego dello strumento contrattuale in funzione di coordinamento (VELLA-GENCO-MORARA, 245); 3) l’eventuale partecipazione di enti pubblici o privati; sul punto si rinvia al commento svolto nel paragrafo precedente, in particolare per quanto riguarda la possibilità di partecipazione al gruppo paritetico di società lucrative. Il contratto deve inoltre indicare i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto (comma 1, n. 4). Per quanto riguarda l’adesione, deve ritenersi devoluta all’autonomia privata l’individuazione dell’organo della singola cooperativa competente a decidere l’<<annessione>> al gruppo (SANTAGATA, Le società con scopo mutualistico, 864). Al diritto di recesso è affidata la tutela delle imprese cooperative in seno al gruppo paritetico (ID, ivi, 865), con la previsione (comma 2) della possibilità, per la cooperativa aderente, di recesso senza oneri, qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni di scambio mutualistico siano pregiudizievoli per i propri soci, restando così affermato in materia, il primato del principio mutualistico sulla logica del gruppo (CECCHERINI-Schirò, 214). Devono, altresì, essere specificati (comma 1, n. 5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune, nell’ottica di una «mutualità di gruppo» (Bonfante, 2638; Paolini, 623). Si ritiene in dottrina che al gruppo cooperativo paritetico si debba applicare la disciplina generale dell’attività di direzione e coordinamento contenuta negli art. 2497 ss. (SANTAGATA, Le società con scopo mutualistico, 864), tenuto conto che anche il gruppo paritetico è caratterizzato da una direzione unitaria, ricadendo così nella previsione dell’art. 2497-septies (CECCHERINI-Schirò, 213). In particolare trovano applicazione le disposizioni: a) sulla responsabilità della cooperativa che esercita la direzione (art. 2497), compresa la regola della compensazione dei danni immediati causati dalla gestione di gruppo, da attuarsi attraverso la previsione di appositi criteri individuati ex ante dal contratto, idonei a controbilanciare il pregiudizio che il vantaggio economico di gruppo può infliggere alla sfera mutualistica della singola cooperativa (VELLA-GENCO-MORARA, 242); b) sulla postergazione dei rimborsi dei finanziamenti erogati dalla medesima società (art. 2497-quinquies); c) sulla motivazione delle decisioni, influenzate dalla direzione unitaria, delle cooperative soggette a direzione e coordinamento (art. 2497-ter). Per la pubblicità dell’accordo, la disciplina speciale dell’articolo in commento, comma 3, si sostituisce a quella dell’art. 2497-bis, solo per quanto riguarda l’iscrizione, ferma restando l’applicabilità della restante disciplina, anche in materia di responsabilità personale degli amministratori per i danni cagionati in caso di omissione (CECCHERINI-Schirò, ivi). La possibilità, conferita alla cooperativa dal comma 2 della norma in commento, di recedere dall’accordo non esclude che possa trovare applicazione il recesso del socio della cooperativa soggetta a direzione e coordinamento, previsto dall’art. 2497-quater (CECCHERINI-Schirò, ivi; VELLA-GENCO-MORARA, ivi). Per quanto attiene alla forma, premesso che si ritiene necessaria la forma scritta per la validità dell’accordo di partecipazione (Irace, 188), non sembra richiestala forma dell’atto pubblico. Il comma 3 dell’articolo in esame prevede una pubblicità notizia in capo alle cooperative aderenti, le quali sono tenute a depositare il contratto presso l’Albo delle società cooperative, tenuto a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale disposizione non prevede un’apposita sezione per i gruppi cooperativi; sicché, in conformità all’art. 8, d.m. 23 giugno 2004, il contratto dovrà essere iscritto nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente o di quelle a mutualità non prevalente, a seconda che le singole partecipanti al sodalizio siano, rispettivamente, in preminenza cooperative a mutualità prevalente oppure in preminenza cooperative a mutualità non prevalente. In proposito, si ritiene, infatti che il carattere di prevalenza non debba riferirsi al gruppo, bensì alle singole cooperative aderenti, poggiando tale interpretazione sia sul fatto che il gruppo cooperativo paritetico non si caratterizza in virtù di uno scopo mutualistico autonomo, risultando esclusivamente funzionale ad agevolare il conseguimento di quello proprio delle singole affiliate, sia sul disposto dell’art. 2513 c.c., ai sensi del quale il calcolo della prevalenza va effettuato sulla base dei dati contabili risultanti dal bilancio di esercizio della singola aderente (Santagata, Società cooperative, 470). Peraltro, la pubblicità prevista dal comma 3 non assorbe quella disposta, in via generale dall’art. 2497-bis c.c., con la conseguenza che anche l’appartenenza al gruppo paritetico deve risultare negli atti e nella corrispondenza della società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di altro ente, nonché dall’iscrizione, effettuata a cura degli amministratori, nell’apposita sezione istituita presso il registro delle imprese ove sono indicate le cooperative che esercitano attività di direzione e le società ad esse partecipanti , iscrizione quest’ultima che, mirando a recedere conoscibile ai soci e ai terzi l’appartenenza della società al gruppo, sembra avere valore di pubblicità notizia e di certificazione anagrafica (ID. , ivi, 471). Differenze tra gruppo cooperativo paritetico e altre forme di aggregazione/ integrazione tra cooperativeIl gruppo cooperativo paritetico costituisce una specie circoscritta che rientra nel più ampio genus delle integrazioni tra cooperative, dalle quali si distingue per caratteristiche sue proprie (Paolini, 620). Infatti, l'articolo in commento non abroga né modifica quanto previsto negli artt. 27, 27-bis, 27-ter e 27-quinquies, d.lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (SANTAGATA , Le società con scopo mutualistico, 863). Ne consegue che anche in futuro le cooperative potranno unirsi in consorzi di cooperative, in consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, in consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi e nei cosiddetti gruppi cooperativi ex art. 27-quinquies d.lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Irace, 185). Il gruppo cooperativo paritetico, pur presentando forti similitudini con i consorzi di cooperative, se ne differenzia sotto alcuni profili. In primo luogo, esso mira a soddisfare l'esigenza di porre le imprese cooperative in grado di affrontare il mercato in condizioni di parità e competitività con le concorrenti imprese lucrative (SANTAGATA , Le società con scopo mutualistico, 864). In secondo luogo, il gruppo paritetico, a differenza del consorzio, non acquisisce soggettività giuridica, né costituisce un centro di imputazione autonoma giuridica, con la conseguenza che la responsabilità delle società facenti parte del gruppo per le obbligazioni contratte con i terzi non si estende al gruppo, così come non si estende alle altre società partecipanti (Paolini, 627). Per questo il gruppo cooperativo paritetico, pur potendo assumere la forma del consorzio, costituisce una figura nuova e tipica, che differisce dal consorzio, quale istituto disciplinato autonomamente dal codice civile, anche perché il contratto che lo costituisce è aperto all'adesione di terzi in possesso delle condizioni statutariamente stabilite contrariamente al contratto di consorzio ( CECCHERINI -Schirò, 212) . Si è anche osservato, in senso parzialmente diverso, che la previsione della forma consortile del gruppo cooperativo paritetico, contenuta nell'articolo in commento sembra esaurire il proprio significato nella possibilità che il gruppo coinvolga una struttura consortile, rafforzando in tal modo i poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, con una struttura <<dedicata>> in modo naturale a finalità di servizio a favore di imprese raggruppate, potendo la libertà negoziale consentire alle parti di creare un gruppo cooperativo paritetico sia mediante un consorzio avente efficacia solo tra i consorziati, ovvero basandosi sulla disciplina del consorzio con attività esterna, di cui all'art. 2612 ss. ( VELLA -GENCO -MORARA , 242). Quanto al gruppo cooperativo ex art. 27-quinquies, d.lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, la dottrina ha osservato che permarrà anche in futuro la possibilità per le cooperative di acquisire partecipazioni in società lucrative, così come consentito dall'art. 27-quinquies stesso, ma tale fattispecie non potrà più essere definita come gruppo cooperativo e resterà disciplinata dalle disposizioni, in quanto compatibili, dettate in generale per i gruppi di società dagli artt. 2497 ss. c.c. (Paolini, 620).
La qualità di imprenditore agricolo, ai sensi dell' art. 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (norma che consente di qualificare come agricola una cooperativa , anche a mutualità prevalente, che si limiti ad acquistare beni per poi rivenderli a società da essa controllate o partecipate, al fine di consentire a queste ultime di collocarli sul mercato), necessita di dimostrazione tramite elementi probatori concreti. Laddove, per effetto di conferimento di ramo d'azienda in società controllate , l'impresa rimanga priva di impianti produttivi e cessi di svolgere ogni funzione economica riconducibile all' art. 2135 c.c. e al d.lgs. n. 228/2001 , per esercitare l'attività di direzione e coordinamento di imprese certamente commerciali, la stessa diviene assoggettabile alla disciplina del fallimento (App. Bologna, III, 7 giugno 2022).L'acquisizione di una quota pari al 30% del capitale sociale di una società controllata da una cooperativa di consumo da parte di un'altra cooperativa di consumo, entrambe aderenti al Consorzio nazionale Coop Italia , pur costituendo una operazione di concentrazione tra imprese di cui all'art. 5 della l. n. 287 del 1990, non comporta modifiche sostanziali dell'assetto competitivo esistente nei mercati interessati, tenuto conto che tale operazione ha luogo tra società che aderiscono al medesimo sistema Coop e operano sul mercato con la medesima insegna (Garante concorrenza e mercato, 11 maggio 2016, n. 26013). Il gruppo bancario cooperativoIn un particolare ambito della cooperazione, quello delle banche di credito cooperativo, è stato imposto un peculiare modello di organizzazione in gruppo e di assoggettamento alla direzione unitaria. La riforma delle banche di credito cooperativo (d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49) ha infatti condizionato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria all'adesione ad un gruppo (art. 33, comma 1-bis, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, T.U.B.). Alla capogruppo, che deve essere banca in forma di società per azioni partecipata dalle banche di credito cooperativo aderenti, è affidato il compito di dirigere e coordinare il gruppo attraverso un contratto di coesione stipulato con le banche dirette e coordinate, in base al quale le singole banche cooperative, pur se azioniste della capogruppo e non da questa partecipate, si assoggetteranno alla relativa attività di direzione e coordinamento (STAGNO D' ALCONTRES -DE LUCA , 1044). Si tratta di una forma di gruppo, al cui interno sono attribuiti incisivi poteri ad una capogruppo (holding), la quale potrà garantire l'unità di indirizzo strategico, impartendo direttive vincolanti a tutte le banche di credito cooperativo, che a loro volta, in forza di un contratto di adesione, rinunciano ex ante ad una parte della propria autonomia decisionale. I poteri di direzione e di coordinamento della capogruppo sulla gestione delle singole banche potranno estendersi al punto da approvare preventivamente le operazioni delle singole componenti del gruppo <<che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate>>. Precisato che il l'art. 37-bis d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) stabilisce che l'esercizio dei poteri di direzione avviene <<nel rispetto delle finalità mutualistiche>> e che il contratto di coesione indica <<i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea col principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente>>, realizzandosi così un equilibrio, all'interno del gruppo, tra scopo di lucro perseguito dalla società per azioni holding e finalità mutualistiche, è da ritenersi che una simile struttura di gruppo non sia pienamente assimilabile al gruppo cooperativo paritetico, trattandosi di fattispecie imposta ex lege, con un potere di direzione e coordinamento della holding quale garante del perseguimento degli obiettivi stabiliti dal patto di coesione e punto di riferimento per l'esercizio di una supervisione funzionale alle esigenze di vigilanza bancaria sulle società del gruppo ( VELLA -GENCO -MORARA , 62).
Società cooperative e contratto di rete tra impresePiù cooperative possono decidere di coordinare le proprie attività imprenditoriali e le proprie gestioni mutualistiche tramite lo strumento del contratto di rete tra imprese, disciplinato dalla l. 9 aprile 2009, n. 33 (e successive modifiche ad opera della l. 3 luglio 2010, n. 122 e della l. 7 agosto 2012, n. 134) e introdotto al fine di incentivare l'innovazione, la competitività e lo sviluppo delle imprese, mediante la loro organizzazione sotto forma di reti. Le imprese aderenti fissano per contratto (redatto per atto pubblico e iscritto nel registro delle imprese) un comune programma di rete, che postula doveri di collaborazione reciproca, l'esercizio congiunto e coordinato di una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale, nonché il mutuo scambio di informazioni di natura commerciale, industriale e tecnologica. Sotto il profilo del governo societario, il contratto di rete può prevedere l'istituzione di un condiviso fondo patrimonialecondiviso e può designare un soggetto come organo comune responsabile dell'esecuzione del programma di rete. Da questa disciplina emerge una struttura organizzativa non dissimile dal gruppo cooperativo paritetico dotato di un organo di direzione, con la possibilità che all'interno del contratto di rete, venga a crearsi una situazione di direzione e coordinamento di origine contrattuale, Rispetto al gruppo cooperativo paritetico, tuttavia, le reti possono riunire una compagine di imprese in cui le cooperative rivestano un ruolo di minoranza e in cui le attività di direzione e di coordinamento siano svolte da una società lucrativa, con conseguente potenziale problema di compatibilità tra le attività che il contratto di rete impone alla cooperativa e lo scambio mutualistico coi propri soci, che può subire un pregiudizio qualora l'intera politica gestionale della rete risulti eccessivamente sbilanciata verso il perseguimento di uno scopo lucrativo. In questo caso pare opportuno che gli amministratori della cooperativa aderente compiano un costante giudizio di coerenza tra le decisioni prese per attuare il programma di rete e lo scopo mutualistico perseguito dai soci e, in presenza di un pregiudizio apprezzabile a questi ultimi, appare necessario che gli amministratori reclamino l'adozione, da parte della rete e ai sensi dell'art. 2497, di misure compensative finalizzate a controbilanciare il danno patito dallo scambio mutualistico dai propri soci ( VELLA -GENCO -MORARA , 248). BibliografiaAgstner, Il gruppo cooperativo gerarchico, Torino, 2017; Bonfante, Trattato di diritto commerciale, Le società cooperative, V, Padova, 2014; Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto delle società, Milano, 2020; Ceccherini-Schirò, Società cooperative e mutue assicuratrici, seconda edizione, in Aa. Vv., La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2008; Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tr. Galgano, , XXIX, Padova, 2003;;; Irace, Sub art. 2545-septies, in La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Società cooperative., a cura di M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 2003, 187; Paolini, Il gruppo cooperativo, in Contr. Impr. 2003, 624; Presti-Rescigno, Corso di diritto commerciale, vol. II, Società, Bologna, 2021; Santagata, in Aa. Vv., Società cooperative, a cura di Presti, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari. Milano, 2006; ; Id., Le società con scopo mutualistico, in Aa. Vv., Diritto commerciale, III, a cura di M. Cian, Torino, 2020; Stagno D’Alcontres-De Luca, Le società, III, Torino 2019; Tatarano, La nuova impresa cooperativa, Milano, 2011; Vella-Genco-Morara, Diritto delle società cooperative, Bologna, 2018; Zoppini, I gruppi cooperativi (modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non nella riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2005, 765. |