Codice Civile art. 2545 nonies - Modificazioni dell'atto costitutivo (1).Modificazioni dell'atto costitutivo (1). [I]. Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436. [II]. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III. (1) V. nota al Titolo VI. InquadramentoL'art. 2545-nonies, nel precisare che alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 c.c., contiene un rinvio di carattere generale alla disciplina delle s.p.a. e, pertanto, come per queste ultime, anche nelle cooperative le delibere, che importino modifiche dell'atto costitutivo devono essere iscritte nel registro delle imprese. Anche per quanto riguarda le maggioranze di adozione delle delibere, in mancanza di indicazioni statutarie, si applicheranno i quorum previsti in materia di s.p.a. o di s.r.l. Necessaria integrazione del rinvio, è l'art. 2524, comma 2 c.c., che, in considerazione della tipica natura delle cooperative, quali società a capitale variabile, precisa che la variazione del numero dei soci (ergo del capitale) non importa modifiche dell'atto costitutivo (Bonfante, 2514). L'aumento del capitale sociale delle cooperative attuato senza incremento della compagine sociale è idoneo a determinare una modificazione dell'atto costitutivo (nella parte ove è specificata la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio), ed è, quindi, di competenza dell'assemblea straordinaria per effetto dell'espresso rinvio operato dall'art. 2537 c.c. alla previsione dell'art. 2436 c.c. (Bonfante, 2467). Si è sempre ammessa (Paolucci, 1), ma il problema è superato dalla riforma sulla base dell'art. 2524, comma 3 c.c., una delibera che disponga la riduzione del capitale: a) per perdite. In presenza dell'art. 5, comma 9, l. 31 gennaio 1992, n. 59, nulla dovrebbe ostare infatti a che la cooperativa possa diminuire facoltativamente il proprio capitale in presenza di perdite, anche se essa non è certo tenuta ad applicare le norme contenute negli artt. 2446 c.c. e 2447 c.c., che, in presenza di certi presupposti, prevedono per le società per azioni la riduzione obbligatoria; b) per esuberanza, la quale si ha quando il capitale si rivela eccedente rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale. Pur essendo difficilmente verificabile tale ipotesi, il ricorso alla procedura delineata nell'art. 2445 c.c. si imporrà, ove la società decida di procedere ad una riduzione così motivata. In considerazione del necessario collegamento fra oggetto sociale e prestazioni mutualistiche, che è tipico delle cooperative, pienamente giustificato e ritenere che nelle cooperative, data la finalità di agevolare i soci nelle loro economie individuali mediante la prestazione di beni o servizi, la modifica dell'atto costitutivo, che importi modifica dell'oggetto sociale, non può essere deliberata se non con il consenso unanime di tutti i soci (Sarale, 425). Fusione e scissioneAmmessa espressamente dalla legge la possibilità di fusione fra società cooperative, si ritiene pure ammissibile la fusione per incorporazione di una società lucrativa in una società cooperativa, in quanto compatibile sia con gli oneri di destinazione patrimoniale, previsti per le cooperative, sia con i controlli pubblici, sia con le finalità mutualistiche (Paolucci, 149). La fusione è ritenuta ammissibile in quanto la società incorporata (lucrativa) viene ad estinguersi, con la conseguenza che tutte le attività ed i rapporti giuridici ad essa inerenti vengono assorbiti dalla società incorporante, senza che la legge che la regola, la sua organizzazione e di suoi scopi ne risultino alterati; anzi la fusione è auspicata quando faccia seguito ad una concentrazione delle imprese già attuata dal lato economico, tendendo a realizzarla anche sul piano giuridico (Cass. I, n. 6349/1997; è noto, peraltro, che dopo la riforma la giurisprudenza è ferma nel sostenere la natura solo modificativo-evolutiva della fusione: si veda nella sede apposita in questo Codice). Tali conclusioni appaiono, del resto confermate dalla legge, considerando il già citato art. 18, l. 19 marzo 1983, n. 72 che consente alle cooperative di costituire ed essere socie di società di capitali. Stante il disposto dell'art. 2545-decies c.c., che ora consente la trasformazione delle cooperative non a mutualità prevalente, deve ritenersi consentito, con le maggioranze ivi previste, anche l'ipotesi inversa di fusione per incorporazione di una società cooperativa in una società lucrativa. Se è certamente ammissibile la fusione in senso stretto tra cooperative, così come la scissione, occorre distinguere a seconda che si tratti di cooperativa a mutualità prevalente oppure no, perché va verificato se il soggetto risultante dall'operazione presenti il carattere della prevalenza, ciò che deve rilevare dal successivo bilancio (Bonfante, 2648). In particolare, nel caso in cui la fusione avvenga tra due cooperative a mutualità prevalente, il patrimonio indisponibile rimarrà tale e dovrà essere devoluto ai fondi soltanto in caso di scioglimento o di perdita della prevalenza. Se, invece, la fusione interessa cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse, occorre che, nel progetto di fusione, sia manifestata la volontà o meno di mantenere i requisiti di prevalenza; in caso positivo si costituirà sul patrimonio un vincolo di indivisibilità, eccezion fatta per le riserve destinate ai soci finanziatori; nell'altra ipotesi, invece, si configurerà un caso di perdita della prevalenza con conseguente applicazione dell'art. 2545-octies c.c. (Genco, 348). BibliografiaBassi, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in Comm. S., Milano, 1988; Bonfante, Trattato di diritto commerciale, Le società cooperative, V, Padova, 2014; Ferrucci, Ferrentino, Società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, Milano, 2012; Genco, La trasformazione delle cooperative e la devoluzione ai fondi mutualistici, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Milano, 2003; Paolucci, Le società cooperative, Milano, 1999; Sarale, Abbandono della causa consortile, poteri dell'assemblea e diritti dei soci, in Giur. it. 1994, I, 2, 425; Tatarano, La nuova impresa cooperativa, Milano, 2011. |