Codice Civile art. 2547 - Norme applicabili (1).Norme applicabili (1). [I]. Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura. (1) V. nota al Titolo VI. InquadramentoAlle mutue assicuratrici si applica la disciplina delle imprese di assicurazione con riguardo ad autorizzazioni, vigilanza e controlli. Pertanto le mutue potranno iniziare l'attività solo se in possesso delle autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività assicurativa. L'attuale art. 14, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 prevede una disciplina costitutiva analoga a quella bancaria, per cui l'impresa assicurativa deve essere autorizzata prima della legale costituzione attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese (De Luca, 553). Si ritiene che non si applichi, invece, lo statuto pubblicistico generale della cooperazione, per cui le mutue non potranno giovarsi delle agevolazioni previdenziali e fiscali previste in materia cooperativa (Gambino, 11). Parimenti, sono sottratte al sistema di vigilanza previsto per le cooperative e sono soggette, invece, a tutela degli interessi generali coinvolti nell'attività assicurativa, alla vigilanza dell'Istituto di vigilanza assicurativa (Ivass) (Bassi, 932; Gambino, 11). La dottrina individua nell'imposizione dello statuto pubblicistico delle imprese di assicurazione il principale motivo dello scarso successo che le mutue e le cooperative di assicurazione hanno avuto nel settore assicurativo (Bassi, 932). Le mutue sono altresì regolate dalle norme dettate per le società cooperative, in quanto compatibili. Per effetto del suddetto rinvio la struttura delle mutue assicuratrici si modella sulla falsariga di quella della società per azioni (Bassi, 932) ed, in particolare, delle obbligazioni della mutua risponderà solo il patrimonio sociale e non i soci. Il rinvio è però subordinato ad un giudizio di compatibilità, pertanto non tutte le regole valevoli per le cooperative saranno applicabili anche alle mutue. Si ritiene che la mutua sia una società a struttura aperta, in quanto l'ingresso di nuovo soci non comporta la modifica dell'atto costitutivo (Bassi, 934). Si sottolinea peraltro che nelle mutue la facoltà di recesso è più ristretta che nelle cooperative, per l'intima connessione tra qualità di socio e di assicurato, che caratterizza la mutua stessa (Bassi, 934). Si riconosce, ancora, che possano trovare applicazione le norme che disciplinano in materia cooperativa gli organi sociali ed il diritto di voto, mentre si nega, ma non è pacifico, l'esistenza di azioni, tranne che per i soci sovventori, e di quote (Bassi, 934; contra, Gambino, 17). Anche per le mutue assicuratrici valgono le opzioni consentite dall'art. 2544 alle società cooperative in relazione ai sistemi di amministrazione e controllo (De Luca, 557). Si rimanda, infine, per ulteriori approfondimenti, al commento all'art. 1884 c.c. in questo Codice. BibliografiaBassi, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in Comm. S., Milano, 1988, 905; De Luca, Mutue assicuratrici, in Comm. S.B., Bologna Roma, 2006, 1; Gambino, Le mutue assicuratrici: funzione contrattuale e posizione giuridica dei soci, in Giur. comm. 1991, I, 1. |