Codice Civile art. 2548 - Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia (1).Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia (1). [I]. L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio. [II]. L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. [III]. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati. [IV]. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati. (1) V. nota al Titolo VI. InquadramentoIl fondo di garanzia per il pagamento delle indennità, costituito da speciali conferimenti dei soci sovventori, nel quale confluiscono anche i contributi dei soci assicurati, a norma dell'art. 2548 può essere costituito soltanto se sia stato espressamente previsto dall'atto costitutivo. Gli interventi legislativi in materia assicurativa (già in passato con le previsioni di cui artt. 3 e 10, l. 10 giugno 1978, n. 295 e artt. 2 e 10, l. 22 ottobre 1986, n. 742 e si v. oggi l'art. 14, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), subordinando la concessione dell'autorizzazione all'attività alla costituzione di un fondo di garanzia minimo, hanno però profondamente mutato il carattere eventuale e sussidiario del fondo stesso (Bassi, 556; Gambino, 8). Si è, perciò, indotti a ritenere che sia ormai necessaria anche nelle mutue l'esistenza di un capitale sociale (Gambino, 8; contra De Luca, 554). I conferimenti, a differenza dei contributi (art. 2546 c.c.), vengono considerati veri apporti di capitale, ai quali si applicherà la disciplina dettata per i conferimenti dei soci di società cooperativa, in quanto compatibile con la specialità del rapporto (Bassi, 938). Soci sovventoriI soci sovventori sono soci, appunto, della mutua assicuratrice, che acquistano tale qualità non assicurandosi, bensì effettuando gli speciali conferimenti di cui all'art. 2548. L'ammissibilità di soci sovventori, che possono essere sia soci assicurati sia terzi, deve essere espressamente prevista dall'atto costitutivo. Secondo la Relazione al Re del Ministro guardasigilli, n. 1031, «la necessità di provvedere, in specie nei primi anni di esercizio, nei quali non si è ancora potuto formare una massa sufficiente di premi, alla costituzione di fondi di garanzia per assicurare il pagamento delle indennità (necessità riconosciuta anche dalla legislazione speciale sulle imprese di assicurazione), ha indotto a derogare al rigore del suddetto principio e ad ammettere, accanto ai contributi dovuti dai soci assicurati secondo l'atto costitutivo, ulteriori conferimenti da parte degli assicurati stessi, od anche di terzi non assicurati, i quali ultimi assumono la qualità di soci sovventori» (Bassi, 552). I soci sovventori assolvono tradizionalmente una funzione di finanziamento della mutua assicuratrice, apportando il capitale necessario alla copertura delle spese di organizzazione e al pagamento degli indennizzi, prima che il patrimonio sociale, risultante dai conferimenti, risulti sufficiente. Lo scopo perseguito dai soci sovventori non è di tipo mutualistico, bensì capitalistico, cioè la realizzazione di un profitto di impresa (Gambino, 17). I soci sovventori hanno pertanto diritto a che il relativo apporto sia remunerato sia con interessi fissi sia con utili, sia con un sistema misto, in parte fisso in parte variabile in relazione ai profitti dell'attività (De Luca, 555). Pertanto, si ritiene che la partecipazione del socio sovventore di una mutua possa essere rappresentata da vere e proprie azioni, che la remunerazione dei conferimenti non soggiaccia alle limitazioni previste per le cooperative (art. 2518, n. 9 c.c.) e che, infine, la liquidazione della loro quota debba avvenire secondo i criteri stabiliti per le società per azioni (Bassi, 939; De Luca, 556). Non è pacifico se quella del socio sovventore sia l'unica forma di finanziamento delle mutue assicuratrici (Bassi, 538) o se, invece, debba ritenersi ammissibile l'emissione di obbligazioni (Gambino, 17). Per quanto riguarda i diritti non patrimoniali dei soci sovventori all'interno della mutua assicuratrice deve osservarsi che sono soggetti a forti limitazioni, tendenti ad evitare che lo scopo lucrativo da essi perseguito, possa prevalere su quello mutualistico della mutua. I soci sovventori, infatti, possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati. Ad essi inoltre possono essere attribuiti dall'atto costitutivo più voti in relazione all'ammontare dei conferimenti, ma non oltre cinque e con l'ulteriore limite che i voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, siano inferiori al numero di voti spettanti ai soci assicurati (Bassi, 539). BibliografiaBassi, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in Comm. S., Milano, 1988, 905; De Luca, Mutue assicuratrici, in Comm. S.B., Bologna Roma, 2006, 1; Gambino, Le mutue assicuratrici: funzione contrattuale e posizione giuridica dei soci, in Giur. comm. 1991, I, 1. |