Codice Civile art. 2517 - Enti mutualistici (1).Enti mutualistici (1). [I]. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società. (1) V. nota al Titolo VI. InquadramentoLa norma sancisce l'autonomia della disciplina degli enti mutualistici «diversi» rispetto a quella delle società cooperative (Cuomo, 129). Come osservato nella relazione ministeriale alla riforma societaria del 2003, il nuovo testo dell’art. 2517 è sostanzialmente analogo al precedente testo dell’art. 2512, che era così formulato: “Gli enti mutualistici diversi dalla società sono regolati dalle leggi speciali”. La nuova disposizione è stata concepita in termini negativi, nel senso che l’esclusione degli enti mutualistici diversi dalle società dall’applicazione delle norme del titolo VI del libro V del codice civile sta a significare che detti enti restano disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano (Ceccherini- Schirò, 45-46). Si è però obiettato che con il nuovo testo dell’art. 2517 esclude in modo assoluto per gli enti mutualistici diversi dalle società il ricorso alle norme del titolo VI sulle cooperative, mentre con il precedente testo dell’art. 2512 sussisteva soltanto un’indicazione di priorità della disciplina speciale e non si poteva escludere che le norme di sistema sulla cooperazione codicistica potessero essere applicate agli enti mutualistici in via sussidiaria come insieme di regole a cui attingere in caso di carenza della normativa speciale (Rocchi, 87). Può dunque affermarsi che la disciplina codicistica delle società cooperative non si applica agli enti mutualistici diversi dalle società (STAGNO D’ALCONTRES-DE LUCA, 861). Vi è incertezza in ordine alla ricognizione di tali enti. I consorzi agrari sono stati trasformati ex lege in società cooperative (art. 9, l. 23 luglio 2009, n. 99), mentre le società operaie di mutuo soccorso (l. 15 aprile 1886, n. 3818), in passato ricondotte agli enti mutualistici non societari, vanno ora inquadrate tra le cooperative regolate da leggi speciali, a cui fa riferimento l’art. 2520, con la conseguenza che alle stesse risulta applicabile, in quanto compatibile, anche la disciplina delle cooperative contenuta nel titolo VI del libro V del codice civile (STAGNO D’ALCONTRES-DE LUCA, 861 e 876). Si ritiene in prevalenza che non esista una categoria omogenea di detti enti mutualistici, in quanto si tratterebbe di organizzazioni mutualistiche residuali, tra le quali, nel tempo, sono stati ricompresi enti pubblici, come le gestioni speciali degli enti di previdenza e le casse comunali di credito agrario, oppure enti di natura privata, come le compagnie portuali o i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti (Ceccherini- Schirò, 49). Secondo alcuni autori, attualmente tra gli enti mutualistici non societari residuerebbero solamente gli Istituti autonomi per le case popolari (STAGNO D’ALCONTRES-DE LUCA, 861), ma si è anche affermato che tra gli enti suddetti va ricompreso l’IMAIE (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori), previsto dalla l. 5 febbraio 1992, n. 93 con la finalità di tutelare i diritti di tali soggetti e di promuovere gli interessi collettivi delle relative categorie professionali (MARASA’, 127; Schirò, 49-50), successivamente posto in liquidazione, ma i cui compiti e funzioni sono stati trasferiti al nuovo IMAIE, previsto dall’art. 7, d.l. 30 aprile 2010,n. 64, convertito con modificazioni nella l. 29 giugno 2010, n. 100. Per le imprese sociali e le c.d. società benefit, si veda l'apposita trattazione in questo Codice. BibliografiaCeccherini-Schirò, Società cooperative e mutue assicuratrici, seconda edizione, in Aa.Vv., La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2008; Cuomo, Sub art. 2516, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2511-2574, a cura di Santosuosso, in Commentario al codice civile a cura di E. Gabrielli, Torino, 2015, 99; Marasà, Natura e funzione dell’Imaie (Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori), in Contratti associativi e impresa, Padova, 1995; Rocchi, in Aa. Vv., Società cooperative, a cura di Presti, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006; Stagno D’Alcontres-De Luca, Le società, III, Torino, 2019. |