Codice Civile art. 2523 - Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società (1).

Stefano Schirò

Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società (1).

[I]. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni (2) presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.

[II]. Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

(1) V. nota al Titolo VI.

(2) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

Inquadramento

La norma riproduce sostanzialmente il precedente art. 2519 c.c., e mantiene una disciplina analoga a quella prevista per le società di capitali (Presti-Rescigno, 606; Santagata, 838; Stagno -D'Alcontres-De Luca, 805; Vella-Genco-Morara, 67); il limite di tempo a disposizione del notaio per il deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese è di venti giorni, come prevede l'art. 2330 c.c., dal ricevimento dell'atto stesso. Il termine è fissato allo scopo di consentire una rapida conclusione del procedimento per circoscrivere la situazione di incertezza giuridica, nell'interesse dei soci ma soprattutto dei terzi. Il notaio che ha ricevuto l'atto deve esplicare il controllo di regolarità formale e sostanziale sul procedimento di costituzione della società verificando: a) la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per la costituzione (anche, ovviamente, di quelle proprie per la società cooperativa); b) la completezza documentale dell'atto costitutivo; c) la compatibilità delle previsioni contenute nell'atto costitutivo con le norme imperative e con la disciplina della società cooperativa (Capo, 177; Montagnani, 55). Operati tali controlli, il notaio deve provvedere entro venti giorni, come già evidenziato, al deposito dell'atto nel registro delle imprese per la relativa iscrizione. Attraverso tale iscrizione, le società cooperative acquistano la personalità giuridica e la piena capacità di agire per il perseguimento dell'oggetto sociale (Lolli, 92): l'iscrizione, infatti, ha efficacia costitutiva e la nascita del nuovo soggetto societario deve ricondursi a tale momento successivo alla stipulazione tra i soci (Santagata, 839; Vella-Genco-Morara, 72), per cui non è configurabile una società cooperativa irregolare. Ricevuta la comunicazione unica a norma dell'art. 9 d.l. 7/2007, convertito dalla l. 40/2007, l'ufficio del registro delle imprese provvede a comunicare alle amministrazioni competenti l'iscrizione, che ha effetto anche per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle cooperative (Vella-Genco-Morara, ivi). Poiché è previsto che il deposito dell'atto costitutivo deve essere effettuato a norma dell'art. 2330, parte della dottrina ritiene che, ai fini di salvaguardare la solidità patrimoniale delle cooperative, il notaio debba allegare i documenti attestanti l'esistenza delle condizioni per la costituzione stabilite dall'art. 2329 (in particolare, il versamento del 25% dei conferimenti in denaro presso una banca e una relazione giurata di stima per i conferimenti in natura) (Santagata, ivi). Secondo altri autori, dal disposto dell’art. 2531 si ricava che, a differenza di quanto previsto nelle società per azioni e a responsabilità limitata, nelle cooperative non è disposto l’obbligo di liberare immediatamente una parte del conferimento in denaro (STAGNO D’ALCONTRES-DE -LUCA, 833) e comunque invece, non si rinviene un'espressa una disciplina relativa ad obblighi di versamento minimo del capitale sottoscritto da liberarsi in denaro, mentre, per quanto riguarda i conferimenti da liberarsi in natura, le regole generali in tema di formazione del capitale sociale portano a considerare applicabile la disciplina di cui agli artt. 2343 ss. (per le cooperative che seguono il modello s.p.a.) o degli artt. 2464 s. (per quelle che seguono il modello s.r.l.) (Vella-Genco-Morara, 69). Per un'ampia disamina della questione, v. ROCCHI, 138 ss.

Particolare attenzione va prestata alla c.d. ”omologa notarile”, ossia alla fase di controllo interno affidata al notaio, che deve riguardare anche la ricorrenza dello scopo mutualistico, come si evince dal dettato dell'art. 2515, co.2, secondo cui <<L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico>>, anche se l'analisi non potrà che assumere carattere indiziario, non essendo ancora la società sottoponibile a un giudizio sull'effettività dello scopo mutualistico ed essendo tale giudizio rimesso all'autorità amministrativa (ROCCHI, 158-159).

La compagnia o carovana di facchini non costituita in cooperativa a norma della legge 3 maggio 1955, n. 407, non configurabile quale associazione non riconosciuta per la presenza del fine di lucro, rientra nell'ambito delle società di fatto, equiparabili alle società in nome collettivo irregolari, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata verso i terzi di tutti i soci e non solo di coloro che hanno agito in nome della società (Cass. sez. lav., 14084/2010).

Per la costituzione di una società cooperativa a responsabilità limitata non occorre il versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito (App. Torino, 7 marzo 1996).

La nullità della società cooperativa

L'ultimo comma della disposizione in commento richiama la disciplina di cui agli artt. 2331 e 2332 c.c. solo con riguardo agli effetti dell'iscrizione e della nullità. A tal proposito la dottrina ha sollevato il problema circa la possibilità o meno di ricomprendere nel rinvio dell'ultimo comma della norma in esame anche le cause di nullità indicate nell'art. 2332 c.c. Secondo una parte della dottrina, il richiamo opererebbe limitatamente agli effetti della nullità e non già alla causa di essa, mentre le cause di invalidità della società cooperativa sarebbero quelle previste in via generale dalla disciplina dei contratti (Campobasso 612). Secondo l'orientamento maggioritario, invece, in ragione del rinvio generale di cui all'art. 2519 c.c. e nel quadro di una interpretazione organica della disciplina delle società cooperative di una coerente ricostruzione dei suoi rapporti con quella relativa alle società di capitali, operano nella società cooperativa le medesime ipotesi di nullità previste dall'art. 2332 c.c. (Capo, 182; Cavanna, 2463; Montagnani, 79) che risultano certamente compatibili con la disciplina delle società cooperative.

Bibliografia

Campobasso, Diritto commerciale, Diritto delle società, Milano, 2020; Capo, in Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2511-2574, a cura di D.U. Santosuosso, Commentario del codice civile, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2015; Cavanna, Sub art. 2523, in Il nuovo diritto societario, commentario, a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004; Lolli, Sub art. 2522, in AA.VV., Le società cooperative dopo la riforma, Appendice, a cura di Paolucci, Padova, 2004; Montagnani, in La riforma delle società. Commentario del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Società cooperative, a cura di M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 2003; Presti-Rescigno, Corso di diritto commerciale, vol. II, Società, Bologna, 2021; Rocchi, in Aa. Vv., Società cooperative, a cura di Presti, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006; Santagata, Le società con scopo mutualistico, in Aa.Vv., Diritto commerciale, a cura di M. Cian, Torino, 2020; Stagno D’Alcontres-De Luca, Le società, III, Torino, 2019; Vella-Genco-Morara, Diritto delle società cooperative, Bologna, 2018.

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