Decreto legislativo - 3/07/2017 - n. 112 art. 6 - Denominazione

Loredana Nazzicone

Denominazione

1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. L'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.

Inquadramento

Secondo le usuali modalità di intervento del legislatore sul pur riconosciuto potere dell'autonomia privata nel determinare la denominazione sociale, richiamato dalla stessa disposizione con l'usuale proposizione «in qualunque modo formate», la norma contiene un precetto di comando – obbligo di inserire nella denominazione la dizione «impresa sociale» – ed un simmetrico precetto di divieto, con riguardo alla preclusione di ogni altro soggetto di utilizzare la locuzione, o altre equivalenti o ingannevoli.

Quest'ultimo aggettivo sottolinea l'esistenza di un principio immanente di verità nella formazione dei nomi (si rinvia al commento all'art. 1 l. n. 208/2015, sulla società benefit, § 4).

Per il resto, la denominazione rimane vincolata alle norme che prescrivono particolari requisiti, a seconda del tipo sociale prescelto.

Così, per la società in nome collettivo l'art. 2292 c.c. impone che la ragione sociale sia costituita dal nome di uno o più soci, con l'indicazione “s.n.c.”, nonché regole sull'uso del nome del socio non più tale; nella s.a.s., provvede l'art. 2314 c.c., il quale richiede sia utilizzato il nome di almeno un accomandatario e l'indicazione di società in accomandita semplice, e di tale importanza è l'affidamento creato che l'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, è sanzionato con la responsabilità personale illimitata; ed ancora, l'art. 2326 per la s.p.a., art. 2453 per la s.a.p.a., art. 2463, comma 2, n. 2, per la s.r.l. e art. 2463-bis per la s.r.l. semplificata, art. 2515 per le cooperative. Nell'ambito dell'impresa sociale, così come per tutta questa categoria di enti, il nome ha un chiaro significato promozionale e comunicativo, avendo il legislatore ritenuto che l'espressione abbia un valore di attrarre fiducia ed attenzione.

Si è osservato come, nel contesto in esame, il termine «impresa» connota un soggetto, invece che un'attività, così distaccandosi dalla nozione codicistica e avvicinandosi semmai al lessico proprio delle fonti di derivazione comunitaria/europea, onde meglio sarebbe parlare di «enti titolari di imprese sociali»  (Tassoni, par. 2).

Bibliografia

Nazzicone, Denominazione sociale della srl unipersonale, in Soc. 1999, 612; Tassoni, La ditta dell'ente non profit, in Riv. dir. ind. 2016, 279.

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