Decreto legislativo - 3/07/2017 - n. 112 art. 7 - Cariche sociali

Loredana Nazzicone

Cariche sociali

1. L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e' riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

2. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Inquadramento

La legge ammette la possibilità di riservare, per clausola statutaria, la nomina di una minoranza di amministratori o sindaci a soggetti esterni all'impresa sociale.

In verità, la previsione non sembra costituire norma speciale, alla stregua dello strumento conosciuto dalle regole codicistiche sulle società pubbliche, dunque derogatoria delle ordinarie regole.

Dovrebbe pensarsi all'attribuzione di diritti amministrativi mediante l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi degli artt. 2346 e 2349 c.c. (Schiano di Pepe, 212). Dunque, mediante tali strumenti sarà perseguibile l'obiettivo di assicurare un ruolo agli stakeholders nella partecipazione al governo dell'impresa sociale, del resto richiesta dall'art. 11 d.lgs. n. 112/2017.

La legge delega

La gestione dell'impresa sociale è stata ampiamente considerata dal legislatore delegante, il quale l'ha menzionata in diverse previsioni dell'art. 6 l. n. 106/2016.

La legge delega impone, infatti, alla società che riveste la qualifica di impresa sociale sia di predisporre una struttura aziendale che assicuri la gestione secondo modalità «responsabili e trasparenti», sia di trovare forme di «ampio coinvolgimento» nella gestione degli stakeholders, ossia i dipendenti, gli utenti e più in generale tutti coloro che gravitano intorno ai fini propri della stessa (art. 6, lett. a, seconda parte, l. n. 106).

Si prevede, inoltre, l'obbligo per il legislatore delegato di sancire prescrizioni e tetti alla remunerazione delle cariche sociali, nonché alla retribuzione dei titolari degli dirigenti (art. 6, lett. f); la possibilità per società pubbliche e private lucrative di ricoprire (tramite i loro rappresentanti legali) cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo (art. 6, lett. h); la nomina di sindaci terzi, o anche di uno solo, per vigilare sulla correttezza gestionale, in particolare con riguardo al rispetto dei principî di corretta amministrazione, all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed alla responsabilità da reato delle persone giuridiche (art. 6, lett. l).

Nel complesso, dunque, la disposizione è più permissiva del sistema previsto nell'originario impianto del d.lgs. n. 155/2006, che introdusse l'impresa sociale.

La norma delegata

I rappresentanti dei soggetti cui sono vietati la direzione unitaria ed il controllo dell'impresa sociale possono esserne solo meri soci non di controllo, ed, inoltre, la norma in esame vieta che essi siano nominati presidenti del c.d.a.

Si tratta, come dispone l'art. 4, comma 3, dei legali rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti privati con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche. Il legislatore ha voluto evitare che tali enti, tramite i propri legali rappresentanti nominati al ruolo di presidente, possano assumere un ruolo di preminenza nell'impresa, ma non ha vietato affatto che essi ricoprano altre cariche sociali.

L'espressione dell'art. 6 legge delega, secondo cui detti rappresentanti non potrebbero «assumerne la direzione, la presidenza e il controllo» (art. 6, lett. h), è stata quindi attuata dal legislatore delegato intendendo il primo ed il terzo lemma come riferiti alle nozioni ex art. 2497 c.c. Si è detto al § precedente come, al contrario, l'interpretazione delle parole di cui all'art. 6 cit. avrebbe potuto condurre a riferirle alle cariche entro l'impresa, quali direttore generale, presidente del consiglio d'amministrazione e sindaco.

In ogni caso, il legislatore del 2016 (come già quello del 2006) ha avvertito l'esigenza di impedire ingerenze dominanti da parte di pubbliche amministrazioni, di imprese private con finalità lucrative e di società unipersonali partecipate da unico socio persona fisica: anche se la cautela è stata ora attenuata, atteso che non è più loro vietato di rivestire cariche sociali, ma solo di assumere la veste di presidente del consiglio di amministrazione.

Dispone la norma che l'atto costitutivo, inoltre, contempli specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per tutti coloro che assumono cariche sociali dunque sia di gestione che di controllo.

La norma riecheggia l'art. 2387 c.c. in tema di amministratori di s.p.a., dove peraltro la previsione di detti requisiti è solo facoltativa (salve le leggi speciali). Si vedano pure gli artt. 2409-duodecies, art. 2409-septiesdecies e 2409-octiesdecies c.c., al cui commento si rimanda.

Peculiari questioni pone la nomina, la competenza a procedere alla quale è devoluta a diversi soggetti, con possibile coinvolgimento degli stakeholders: per la disciplina delle imprese sociali, provvedono, in particolare, gli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 112/2017 (cfr., in dettaglio: Cian , 482).

Si veda pure il commento all'art. 10.

Bibliografia

Cian, Amministrazione degli enti del terzo settore e coinvolgimento di soggetti esterni, in Riv. dir. civ., 2023, 482; Costi, L’impresa sociale: prime annotazioni esegetiche, in Giur. comm. 2006, I, 860; Libertini, Gestione “sostenibile” delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale, in Contratto e impr., 2023, 54; Marasà, La “commercializzazione” degli enti del libro i del codice civile, in Riv. dir. civ., 2023, 210;  Marasà, Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit, Torino, 2019; Perreca, La gestione patrimoniale dell’impresa commerciale del terzo settore. Premesse per uno studio, in Nuove leggi civ. comm., 2023, 650; Schiano di Pepe, Sub art. 8, in Aa.Vv., La nuova disciplina dell’impresa sociale. Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155, a cura di De Giorgi, Padova, 2007, 212.

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