Decreto legislativo - 3/07/2017 - n. 112 art. 10 - Organi di controllo internoOrgani di controllo interno
1. Fatte salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o piu' sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. 2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. 5. Fatte salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. InquadramentoL'impresa sociale in forma di società deve necessariamente dotarsi di un organo sindacale, che potrà essere monocratico o collegiale; ma l'art. 10 fa salve le disposizioni più rigorose previste dalla forma giuridica prescelta. Ne deriva, per quanto interessa in questa sede, che la società personale e la s.r.l. dovranno sempre munirsi dell'organo sindacale, anche monocratico; mentre la s.p.a. ha l'esigenza in ogni caso di dotarsi di un collegio sindacale pluripersonale. S.p.a., s.r.l., società personaleInfatti, nella disciplina della s.p.a. l'organo sindacale, oltre ad essere obbligatorio, deve essere pluripersonale ex art. 2397, comma 1, c.c., nonché, per il sistema monistico e per quello dualistico, secondo le disposizioni che disciplinano il consiglio di sorveglianza all'art. 2409-odecies c.c. ed il comitato per il controllo interno all'art. 2409-octiesdecies c.c. Si ricorda che vi fu un breve periodo in cui – in forza dell'art. 2397, comma 5, c.c., aggiunto dall'art. 14, comma 14, l. n. 183/2011 con decorrenza dal 1° gennaio 2012, e successivamente abrogato dall'art. 35 d.l. n. 5/2012, conv. in l. n. 35/2012, con decorrenza dal 7 aprile 2012 – si ebbe la possibilità del sindaco monocratico nella società azionaria. La salvezza di disposizioni più restrittive, indicata dalla norma sia al primo, sia all'ultimo comma, si è resa necessaria perché la mancanza di tali richiami nel testo della precedente normativa del 2006 aveva fatto pensare ad una facoltà di deroga in senso meno rigoroso. Nella s.r.l., la norma in commento conferma la possibilità dell'organo sindacale monocratico, anche se ne impone in ogni caso la nomina. Dunque, la norma in commento dispone in senso più rigido rispetto all'art. 2477 c.c. laddove consente di optare per il revisore legale dei conti in luogo del sindaco: tale opzione, invero, non va ammessa per l'impresa sociale s.r.l., che dunque ha meno libertà al riguardo, posto che al revisore non potrebbero essere attribuite funzioni diverse da quelle del semplice controllo dei conti. Anche nell'impresa sociale che abbia forma di società personale è imposta la nomina di un organo sindacale, che potrà liberamente essere pluripersonale oppure monocratico. In tal caso, la disciplina è interamente contenuta nella norma in commento, ivi compresi i richiami alle regole dettate in tema di s.p.a., che dovranno essere applicate. Requisiti dei sindaciIl legislatore ha richiamato infatti le norme sulle s.p.a.: anzitutto quanto ai requisiti, mediante rinvio diretto agli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c. Onde almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, e gli altri scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Inoltre, sono ineleggibili e decadono, ove eletti, i soggetti interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; i parenti ed affini in conflitto di interesse presunto; chi è legato da rapporto di lavoro, d'opera, di consulenza o altro. Compiti e poteriAnche i doveri ed i poteri dei sindaci sono modellati sul sistema sperimentato della società azionaria (cfr. art. 2403 c.c.). Essi hanno il dovere di vigilanza con riguardo alla condotta gestoria, tanto per assicurare che gli amministratori rispettino le norme di legge e le clausole statutarie, quanto perché questi seguano i c.d. principî di corretta amministrazione, ivi compresa la necessità di dotarsi di strumenti di allarme e di adeguatezza costante dell'assetto societario. A ciò, la norma speciale aggiunge compiti specifici di vigilare sul rispetto dei fini sociali tipici dell'impresa, richiamando – ma in modo non tassativo – le disposizioni sull'attività costituente oggetto sociale, sull'assenza dello scopo di lucro, su soggetti che la controllano e sul coinvolgimento degli stakeholders. Di tutto ciò si sarà atto nel bilancio sociale, la cui conformità deve essere attestata dai sindaci. Tra i poteri dei sindaci viene confermato quello di ispezione e richiesta di notizie su tutta la documentazione e l'attività sociale, che è da ritenere possa essere esercitato anche individualmente. La norma precisa che non vi sono cadenze temporali prestabilite, potendo le ispezioni ed in controlli essere effettuati in qualsiasi momento, così come il potere di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari, anche «con riferimento ai gruppi di imprese sociali». Ciò va ricondotto al disposto del generale art. 2403-bis, commi 1 e 2 c.c. Quest'ultimo prevede altresì che il collegio sindacale possa «scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate»: nonostante il mancato esplicito richiamo, non sembra che tale attività sia preclusa ai sindaci dell'impresa sociale di gruppo (contra, sebbene con riguardo all'analogo disposto dell'art. 11 del d.lgs. n. 155/2006, Meruzzi, 166; Schiano di Pepe, 258). Revisione legale dei contiIl comma 5 dispone infine che, se la società supera, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. – che autorizza le società chiuse a redigere il bilancio in forma abbreviata, quando ricorrono certe condizioni – è obbligatoria la nomina di un revisore legale o di una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, cui affidare il controllo contabile, oppure che tale attività sia affidata a sindaci iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al d.lgs. n. 39/2010, che ha istituito il registro unico dei revisori legali e delle società di revisione gestito dal ministero dell'economia e delle finanze. L'ultimo inciso del comma 5 contiene, pertanto, la disposizione permissiva, secondo cui la società ha la facoltà di derogare alla separazione funzionale ed organica dell'attività di controllo contabile da quella di sorveglianza dell'amministrazione, nominando un sindaco o dei sindaci che siano iscritti all'albo dei revisori legali, ma comunque l'organo interno si impone. Sono fatte salve disposizioni più restrittive: l'art. 2409-bis c.c. prescrive che nella s.p.a. – e dunque, anche in quella che sia un'impresa sociale – la revisione legale dei conti sia esercitata da un revisore o da una società di revisione, vietando altresì, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, che la revisione legale sia esercitata dallo stesso collegio sindacale. Nelle ordinarie s.r.l., l'art. 2477 c.c. contempla la fungibilità, sia nelle ipotesi di nomina facoltativa sia nelle ipotesi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, tra organo sindacale e revisore legale dei conti, ossia ammette la scelta tra un organo interno ed uno esterno: ma, per le imprese sociali che scelgano il tipo s.r.l., varrà la norma più restrittiva di cui al comma 5 in esame, dove si impone, se non si opti per il revisore o la società di revisione, la nomina di un organo sindacale interno, con sindaci iscritti nell'apposito registro, cui affidare la revisione contabile. È dunque esclusa dalla nuova disposizione in esame la possibilità che la s.r.l. impresa sociale attribuisca le funzioni di controllo gestorio ad un revisore, soggetto esterno alla società, in luogo di un sindaco o di un collegio sindacale; del pari, si esclude che, mediante la nomina di un mero revisore dei conti, possa esistere nell'impresa sociale la scelta a favore del solo controllo sui bilanci. Dunque, non è ammessa nell'impresa sociale – neppure se s.r.l. o società personale – la nomina del solo revisore contabile, poiché farebbe difetto allora la vigilanza sulla correttezza gestionale della società. Nella s.r.l., infine, il d.l. n. 5/2012, conv. in l. n. 35/2012, ha previsto che, in caso di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a.: così dispone l'art. 2477, comma 5, c.c. Ne deriva l'applicabilità anche dell'art. 2409-bis c.c., onde il sindaco unico o il collegio sindacale pluripersonale può essere investito delle funzioni di controllo contabile, ma solo se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato: in caso contrario, lo statuto dell'impresa sociale deve prevedere, ai sensi degli artt. 10 in esame, 2409-bis e 2477 c.c., accanto alla clausola di nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, anche la nomina di un revisore legale dei conti. BibliografiaMeruzzi, Sub art. 11, in Aa.Vv., Commentario al decreto sull'impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155), a cura di Fici, Galletti, Torino, 2007; Schiano di Pepe, Sub art. 11, in Aa.Vv., La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155, a cura di De Giorgi, Padova, 2007. |