Decreto legislativo - 3/07/2017 - n. 112 art. 14 - Procedure concorsuali

Loredana Nazzicone

Procedure concorsuali

1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di societa' cooperativa, nonche' la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell'economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte.

4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza e' stabilita sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante «Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.».

5. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale e' devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Inquadramento

Viene sostituita la procedura fallimentare (oggi, liquidazione giudiziale ex d.lgs. n. 14/2019) con la liquidazione coatta amministrativa per le imprese sociali, ribadendosi la devoluzione finale del patrimonio residuo ad onlus, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie.

Anche con riguardo ai compensi dei commissari liquidatori e componenti del comitato di sorveglianza è chiamato a provvedere, nella procedura, un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo gli essenziali criteri di economicità e qualità delle attività compiute.

La giurisprudenza che ha avuto modo di affrontare la questione della sottoponibilità al fallimento della cooperativa sociale iscritta nel Registro delle Imprese nella speciale sezione delle imprese sociali ha affermato che l'impresa sociale rappresenta un tertium genus che non è né impresa commerciale, né impresa agricola, ma, appunto, "sociale", ossia impresa caratterizzata da mutualità esterna, ovvero a beneficio della collettività, e sottoposta ad un regime speciale che ne esclude la fallibilità, in ragione del riconoscimento legislativo dell'idoneità dell'attività esercitata a soddisfare interessi di carattere generale (Tribunale Siracusa Sez. fall., Decr., 05/05/2021). Da tale considerazione, secondo questa giurisprudenza, consegue che per assoggettare un'impresa sociale a fallimento non ci si possa limitare a dimostrare l'astratto carattere commerciale dell'attività svolta (posto che all'interno dell'elenco delle attività di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017 rientrano attività espressamente commerciali, come ad esempio "lett. o): attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale"), bensì debba dimostrarsi l'insussistenza dei requisiti per ritenere l'impresa di natura sociale, unico elemento che potrebbe consentire di escludere l'applicabilità dell'art. 14,2 comma, D.Lgs. n. 112 del 2017. Secondo il Tribunale di Siracusa, infatti, se è vero che il fine mutualistico non esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, atteso che l'art. 2545 terdecies c.c. ne prevede espressamente la fallibilità, la questione della fallibilità della cooperativa sociale è oggi posta in discussione proprio in ragione di quanto previsto dall'art. 14,2 comma, D.Lgs. n. 112 del 2017 che, anche per le imprese sociali aventi forma di cooperativa, prevede la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa.

Insolvenza dell’impresa sociale

La riforma delle procedure concorsuali, introdotta dal d.lgs. n. 14/2019, che ha trovato il suo assestamento con il d.lgs. n. 83/2022, di modifica al c.c.i.i. ed attuazione della dir. UE 2019/1023 del 20 giugno 2019 , e poi con il correttivo  di cui al d.lgs. n. 136/2024, regolamenta solo in parte il tema dell’insolvenza degli enti del terzo settore, dando luogo fra le varie figure a difformità di trattamento, che lasciano l’esigenza di una più ampia e complessiva regolamentazione, occorrendo, invero, tenere conto delle caratteristiche della c.d. economia sociale, anche con riguardo alla insolvenza. Si rinvia dunque alle trattazioni ex professo sull’argomento, con riguardo alle imprese sociali, alle cooperative sociali ed alle associazioni e fondazioni enti del terzo settore.

L’art. 293 c.c.i.i. consente la l.c.a., invece della liquidazione giudiziaria, soltanto se espressamente prevista dalla legge, e tale eccezione si trova appunto nella disposizione in commento.

La liquidazione coatta si applica alle imprese sociali, senza che rilevi la forma giuridica adottata, ai sensi dell’art. 1, ossia associazioni, fondazioni o società di cui al libro V c.c.; se si tratta di cooperativa, è fatta salva la competenza a disporre la l.c.a. in capo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (prima Mise), dovendosi altresì ricordare che, mentre per le imprese sociali insolventi è prevista esclusivamente la procedura di l.c.a.,  le cooperative sono sottoponibili anche alla liquidazione giudiziaria, secondo il criterio di prevenzione (v. art. 2545-terdecies c.c.). Ne deriva che le imprese sociali “sottosoglia” sono sottoposte comunque alla l.c.a., essendo la dichiarazione di insolvenza obbligatoria (Corte cost. n. 93/2022).

 La ratio della scelta della l.c.a. sta nella socialità dell’intervento dell’impresa sociale, operante nella c.d. economia sociale, e l’applicabilità della procedura a tutte le imprese sociali, anche sottosoglia, con le relative conseguenze penali per gli amministratori, è un deterrente nei confronti dell’utilizzo improprio dell’istituto (Bonfante, Codice della crisi, 1741).

Si pone il particolare problema della procedura applicabile alle cooperative sociali, se cioè prevalga la disciplina del “tipo” cooperativa o quella della natura di impresa sociale: infatti, se le cooperative sociali sono imprese sociali ex lege, in caso di insolvenza è dubbio se si applichi l’art. 2545-terdecies c.c., sulla duplice possibile procedura – liquidazione giudiziaria e l.c.a. – dato che l’art. 14 in commento prevede soltanto la seconda (in senso favorevole alla sola l.c.a., Bonfante, Codice della crisi, 1741; Fici, 391; in senso contrario, invece, Marasà, La “commercializzazione”, nota 52; Cusa, La fallibilità delle cooperative, 152).

La Cassazione, con successive decisioni nello stesso senso (Cass. I, n. 29801/2023, n. 33069/2023, n. 32992/2023, n. 33280/2023), ha affermato che le cooperative sociali, in caso di insolvenza, sono qualificate di diritto come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, d.lgs. in commento, in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies (in contrario, ma nel regime anteriore alla norma in commento, v. Cass. I, n. 29245/2021, tesi ora superata).

In tema, ma nel regime anteriore alla norma in commento, v. Cass. I, n. 29245/2021.

Si ricorda, per completezza, che per le associazioni e fondazioni del terzo settore, di cui al coevo d.lgs. n. 117/2017 – normativa in questo Codice non in commento, non trattandosi di società – non si prevedono regole speciali in caso d’insolvenza, ove esse svolgano attività imprenditoriale. Atteso che il carattere economico inteso come copertura dei fattori produttivi, anche senza l’esistenza di un lucro soggettivo e persino oggettivo (v. sub art. 3, § 3), l’insolvenza delle imprese svolte da associazioni o fondazioni lascia la possibilità di considerarle, ancorché l’attività sia strumentale e accessoria rispetto agli scopi dell’ente, attività commerciali, a tutela del mercato. Invero, i dati normativi del c.c.i.i. sono inequivoci: dall’art. 259 c.c.i.i., nonché dagli artt. 10, 15, 27, 33, 130, 149, emerge la sottoposizione a liquidazione giudiziaria degli enti collettivi non societari, ovvero associazioni e fondazioni, svolgenti attività d’impresa (in tal senso, Nigro, 865; Bonfante, Codice della crisi, 1741, ma con distinguo).

Bibliografia

Bonfante, Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (II parte) - Governance e insolvenza delle imprese ETS: figli e figliastri?, in Giur. it., 2023, 1741; Bonfante, La fallibilità delle cooperative sociali: una breve postilla, in Soc., 2022, 157; Bonfante, L’identità cooperativa secondo la corte costituzionale, in Soc., 2022, 685; Cusa, Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale, in Nuove leggi civ. comm., 2021, 267; Cusa, La fallibilità delle cooperative tra mutualità, lucratività, commercialità e qualifiche speciali, in Soc., 2022, 152; D’Ambrosio, L’impresa sociale insolvente, in Dir. fall. 2009, I, 110; Fici, L'insolvenza delle cooperative sociali fra disciplina del tipo e disciplina dello status, in Fall., 2022, 391; Marasà, La “commercializzazione” degli enti del libro i del codice civile, in Riv. dir. civ., 2023, 210; Nigro, Gli imprenditori collettivi non societari nel diritto della crisi, in Le crisi d'impresa e del consumatore dopo il d.l. 118/2021, in Liber amicorum Alberto Jorio, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2021, 865.

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